Come ottenere quanto dovuto da un ente pubblico che non onori i propri debiti una volta che sia stato ottenuto un titolo esecutivo nei suoi confronti? Le strade sono due: una prima consiste nel promuovere un giudizio di ottemperanza, finalizzato alla nomina di un commissario ad acta che in nome dell'ente pubblico disponga il pagamento di quanto dovuto a favore del creditore. Una seconda via, consiste nel procedere ad esecuzione forzata, che se rivolta contro le pubbliche amministrazioni è regolata da norme specifiche che derogano alla disciplina generale, di seguito trattate.
Anzitutto, una volta che un titolo sia divenuto esecutivo, esso non può essere notificato contestualmente al precetto, pena la nullità di quest'ultimo: la notifica del precetto è efficace solo se avviente 120 giorni dopo la notifica del titolo esecutivo. Infatti il D.L. 669/1996 all'art. 14.1 prevede che "Le amministrazioni dello Stato egli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto".
In secondo luogo, quanto alla scelta del "bersaglio", affinché la procedura sia efficace, dovrà necessariamente trattarsi di pignoramento presso terzi, da eseguirsi presso la tesoreria dell'ente pubblico. A riguardo il d.lgs. 267/2000 all'art. 159.1 è eloquente nell'affermare che "Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri".
Quanto all'identità del tesoriere, può trattarsi di una banca autorizzata od una s.p.a. con capitale sociale non inferiore ad € 500.000,00 ( a cui l'ente pubblico, tramite bando pubblico, abbia affidato il servizio ) o altro soggetto indicato dalla legge. Recita infatti il d.lgs. 267/2000 all'art. 208.1 "Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che puo' essere affidato: a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le citta' metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane e le unioni di comuni, anche a societa' per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a ((cinquecentomila euro)), aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo; c) altri soggetti abilitati per legge. ".
Infine, è da evidenziare che può risultare, se non impossibile quanto meno difficile, recuperare le somme per cui si procede qualora l'organo esecutivo dell'ente, adottando i provvedimenti previsti dal d.lgs. 267/2000 art. 159.3, abbia preventivamente predestinato le risorse "bersaglio" dell'esecuzione al soddisfacimento di finalità d'interesse pubblico indicate nel d.lgs. 267/2000 all'art. 159.2: "Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili. 3. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalita'." Tale ostacolo non è aggirabile nemmeno scegliendo la via del giudizio di ottemperanza: il vincolo di predestinazione infatti vale anche nei confronti del commissario ad acta eventualmente nominato in seguito a giudizio di ottemperanza, impedendogli di adottare provvedimenti ad oggetto risorse già destinate al soddisfacimento di finalità d'interesse pubblico. Recita l'art. D.lgs.267/2000 Art. 159.5 " I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4. e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.".