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martedì 22 gennaio 2019

A cosa serve la copertura responsabilità civile della proprietà?



L'art. 2051 del codice civile prevede che "Ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che  ha  in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
La giurisprudenza ritiene che per custode debba intendersi chi ha il «potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa» pertanto in assenza di altro effettivo "gestore", in via residuale, la responsabilità civile derivante da questa disposizione è senz'altro riconducibile al proprietario.
Si tratta di caso di responsabilità oggettiva, che prescinde dalla prova del dolo o della colpa del responsabile ma che si fonda unicamente sulla prova del danno e del nesso causale tra il medesimo e ciò che lo ha causato.
Il custode può liberarsi dalla responsabilità provando che il danno è dipeso da un «caso fortuito (..) inteso quale evento imprevedibile e inevitabile che si verifica indipendentemente dalla volontà e dall'agire di una persona».
La prova del caso fortuito può risultare difficile se non impossibile ed anche perciò la norma può risultare fonte di pesanti responsabilità e problemi a carico dei proprietari di beni immobili.


Rispetto alle costruzioni edili, quale norma speciale, l'art. 2053 del c.c. deroga la norma generale prevista dall'art. 2051 c.c.
Più specificamente, l'art. 2053 c.c. prevede che "Il  proprietario  di  un  edificio  o  di  altra costruzione e' responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo  che  provi che questa non e' dovuta a difetto  di  manutenzione  o  a  vizio  di costruzione".
Anche questo è un caso di responsabilità oggettiva, che prescinde dalla prova del dolo o della colpa del responsabile ma che si fonda unicamente sulla prova del danno e del nesso causale tra il medesimo e ciò che lo ha causato.
Il proprietario può liberarsi da responsabilità solo provando l'avvenuta manutenzione o la rimozione di eventuali vizi di costruzione.


Come tutelarsi dunque dalle gravi responsabilità, fonti di gravi problemi, previste dagli artt. 2051 e 2053 del codice civile, a carico dei proprietari di beni immobili?
La soluzione assicurativa a questi problemi è la garanzia responsabilità civile della proprietà che serve a tenere indenne l'assicurato quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali in relazione alla proprietà di un bene immobile.
In caso di difetto di manutenzione od in presenza di vizio di costruzione non rimosso, la copertura assicurativa non è necessariamente garantita da ogni compagnia.


martedì 4 settembre 2018

Un mondo sempre più (esageratamente) difficile.. Corte Di Giustizia UE Sentenza C-80/17: sul proprietario di un veicolo (benché quest'ultimo sia fermo su terreno privato) l'obbligo di assicurarlo grava finché immatricolato, con conseguenze potenzialmente pesanti se la legge di uno Stato Membro (come quella portoghese) consenta al Fondo di garanzia di rivalersi contro il proprietario (civilmente non responsabile del sinistro) per il solo fatto di aver omesso di assicurare il veicolo danneggiante






Una sentenza destinata a far discutere quella recentemente pronunciata nella causa C-80/17, in cui la Corte Di Giustizia ha recentemente statuito che "(..) la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi, pur trovandosi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato (..)".
Ciò puo determinare pesanti conseguenze per il proprietario del veicolo, come in questo caso (avvenuto in Portogallo), allorché la legge interna ad uno Stato  Membro (in questo caso la legge portoghese) consenta al Fondo di garanzia che abbia risarcito terzi di rivalersi nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante, benché il proprietario sia civilmente irresponsabile dei danni causati a terzi ma per il solo fatto di aver omesso di assicurarlo, poiché il diritto comunitario "(..) non osta a una normativa nazionale che prevede che (..)" l'equivalente del nostro Fondo di garanzia per le vittime della strada "(..) abbia diritto di proporre un’azione, oltre che contro il o i responsabili del sinistro, anche contro la persona che era soggetta all’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo che ha causato i danni risarciti da tale organismo, ma che non aveva stipulato alcun contratto a tal fine, quand’anche detta persona non sia civilmente responsabile dell’incidente nell’ambito del quale tali danni si sono verificati.". Ciò perché "(..) Anche se il legislatore dell’Unione ha inteso preservare il diritto degli Stati membri di regolamentare le azioni del (..)" << fondo di garanzia >> "(..) segnatamente, contro «il o i responsabili del sinistro», esso non ha tuttavia armonizzato i diversi aspetti relativi alle azioni di tale organismo, in particolare la determinazione delle altre persone nei confronti delle quali tali azioni possono essere esercitate, cosicché, come ha sottolineato la Commissione, questi aspetti rientrano nel diritto nazionale di ciascuno Stato membro. Una normativa nazionale può quindi prevedere che, qualora il proprietario del veicolo coinvolto nell’incidente sia venuto meno, come nella fattispecie, all’obbligo di assicurare tale veicolo, che gli incombeva in forza del diritto nazionale, tale organismo di indennizzo può esercitare un’azione, oltre che contro il o i responsabili del sinistro, anche contro il proprietario suddetto, indipendentemente dalla responsabilità civile di quest’ultimo nel verificarsi dell’incidente (..)".


La sentenza è consultabile cliccando QUI.