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venerdì 18 gennaio 2019

A cosa serve la copertura responsabilità civile della famiglia?




L'art. 2043 del codice civile stabilisce che "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona  ad  altri  un  danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il  fatto a  risarcire  il danno".
Oltre alla menzionata generica previsione normativa, esistono casi specifici in cui si è responsabili anche per condotte, attive od omissive, non proprie: sono casi di "responsabilità oggettiva" che anche in ambito familiare ben possono verificarsi.
Ad esempio l'art. 2048 c.c. stabilisce che "Il padre e la madre, o  il  tutore,  sono  responsabili  del  danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori (..)", l'art. 2049 c.c. prevede che "I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti" mentre l'art. 2052 c.c. stabilisce che "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, e' responsabile dei danni cagionati  dall'animale che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse  smarrito  o  fuggito, salvo che provi il caso fortuito".
Queste norme,  quali fonti di responsabilità civile, certamente costituiscono anche fonti di possibili problemi a carico di eventuali responsabili. 
La soluzione assicurativa a questi problemi è la copertura responsabilità civile della famiglia che serve a tenere indenne l'assicurato ed i suoi familiari conviventi, da richieste di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in relazione a fatti della vita privata.
Non è detto siano sempre compresi la copertura per danni da fatto doloso commesso da persone del fatto delle quali deve rispondere l'assicurato e la copertura di responsabilità civile per la proprietà ed uso di animali poiché ciascuna compagnia adotta politiche diverse: in taluni prodotti assicurativi queste coperture sono automaticamente incluse mentre in altri prodotti assicurativi sono escluse o considerate garanzie aggiuntive che è possibile inserire solo dietro il pagamento di un sovrappremio.
Sono invece sempre esclusi dalla copertura responsabilità civile della famiglia i danni cagionati a terzi in relazione all'esercizio di qualsiasi attività professionale (per cui esiste altra soluzione assicurativa ad hoc).

     

giovedì 10 gennaio 2019

A cosa serve l'assicurazione per la responsabilità civile?




L'art. 1173 c.c. stabilisce che "Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità  dell'ordinamento giuridico." 
Il tratto comune a tutte le obbligazioni è chiarito dall'art.  2740 del c.c. secondo il quale "Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con  tutti i suoi beni presenti e futuri". 
Tanto premesso, la responsabilità civile è un istituto previsto dall'ordinamento giuridico che impone a chi, in base a norme giuridiche, sia individuato quale responsabile, di risarcire il danneggiato da un fatto illecito.
Pertanto, le ragioni che fondano l'opportunità di assicurare sé stessi e/o i propri familiari con una copertura assicurativa per la responsabilità civile discendono dall'esigenza di tutelare il patrimonio personale e/o familiare da eventuali richieste risarcitorie provenienti da terzi danneggiati e fondate sul verificarsi di fatti illeciti che, in base a norme giuridiche, siano giuridicamente riconducibili alla civile responsabilità di un determinato soggetto e/o di altra persona per cui egli debba rispondere.
Come i vaccini, dietro somministrazione periodica, evitano l'insorgere di patologie che possano ledere gravemente l'organismo del malato e di chi entrando in contatto con lui possa restare incolpevolmente contagiato, allo stesso modo l'assicurazione per la responsabilità civile, dietro il pagamento di un premio annuo, evita l'insorgere di debiti che possano rovinare economicamente il patrimonio del danneggiante e di chi entrando in contatto con lui possa restare incolpevolmente danneggiato.

domenica 16 dicembre 2018

Il contratto RCA - A cosa serve la clausola di rinuncia alla rivalsa?




L'articolo 144.2 del d.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) prevede che "Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non puo' opporre al danneggiato eccezioni derivanti  dal  contratto,  ne' clausole che  prevedano  l'eventuale  contributo  dell'assicurato  al risarcimento  del  danno.  L'impresa  di  assicurazione  ha  tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella  misura  in  cui  avrebbe avuto contrattualmente diritto di  rifiutare  o  ridurre  la  propria prestazione".

Questa norma impone alle compagnie di pagare i danni a chi sia stato danneggiato dal proprio assicurato anche qualora si presentassero fattispecie in cui la copertura assicurativa risulti totalmente o parzialmente esclusa, ferma la facoltà dell'assicuratore di recuperare le somme pagate al danneggiato rivalendosi nei confronti dell'assicurato (contraente, proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo).

I casi di esclusione, totale o parziale, della copertura assicurativa RCA, in cui la compagnia normalmente si riserva il diritto di recuperare in tutto o in parte l'importo pagato al danneggiato  rivalendosi sull'assicurato sono previsti dalla legge e/o convenzionalmente previsti:
  • la legge prevede l'esclusione totale o parziale della copertura assicurativa in caso di  dichiarazioni inesatte o reticenti (artt. 1892 & ss. del c.c.) su circostanze che abbiano influito sulla valutazione del rischio (nonché per aver omesso di comunicare una variazione di circostanze che  lo abbiano aggravato): in tali casi ove il pagamento dell'indennizzo non è dovuto o è dovuto in misura ridotta (in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che avrebbe dovuto essere pagato), la  compagnia è comunque tenuta ad indennizzare il danneggiato, salvo il proprio diritto di recuperare in tutto o in parte l'importo pagato rivalendosi sull'assicurato;
  • i casi convenzionalmente previsti d'esclusione totale o parziale della copertura assicurativa normalmente concernono specifiche violazioni del codice della strada commesse con dolo o colpa grave; a titolo puramente esemplificativo ecco cosa prevedono condizioni generali del contratto RCA "Bonus/Malus" di Allianz (AZ FI000 ATVT RCAARD AFOARD 01122018 0035) vigenti dal 1/12/2018:
Articolo 2 – ESCLUSIONI E RIVALSA 
Non operatività della garanzia e conseguente rivalsa
La garanzia non sarà valida e l’Impresa eserciterà – nei confronti del responsabile del danno o del proprietario del veicolo – il diritto di rivalsa per le somme pagate in caso di sinistro in ottemperanza al D.Lgs. 209, ai terzi danneggiati nei seguenti casi:
• veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale è stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli articoli 186 e 187 del codice della strada;
• conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa dopo il sinistro non viene rinnovata, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro;
• danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’articolo 9 bis del codice della strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’articolo 141 del medesimo codice;
• veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo se l’esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge;
• veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo;
• veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
• danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
• danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
• danni causati all’interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di preventiva autorizzazione alla circolazione da parte dell’Autorità competente; in caso di autorizzazione la copertura è prestata nel seguente modo:
- veicoli non in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera entro il massimale riportato in polizza;
- veicoli in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera entro il limite di € 5.000.000 (per un massimo di € 2.500.000 per danni a persona e € 2.500.000 per danni a cose) se il massimale è di importo superiore, oppure entro il massimale di polizza se quest’ultimo è di importo pari o inferiore al predetto limite.
Il predetto elenco di limitazione delle garanzie RCA e, quindi, della conseguente azione di rivalsa è tassativo e non può essere esteso per analogia a fattispecie simili.
Azione di rivalsa derivante da patti contrattuali speciali
Se sul contratto opera:
• la clausola ”ASSICURAZIONE SU TELAIO” opzione 2, valida per carrelli elevatori mancanti della prescritta autorizzazione a circolare su strada ad uso pubblico, l’impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi danneggiati se il sinistro è avvenuto su strada ad uso pubblico o aree a questa equiparate;
• la forma di copertura GUIDA ESPERTA (valida per autovetture, motocicli, ciclomotori) l’Impresa avrà diritto a promuovere azione di rivalsa fino a € 5.000 se è accertato che alla guida del veicolo, al momento del sinistro, vi era persona dalle caratteristiche diverse da quelle previste da questa forma di garanzia.
L’importo oggetto dell’azione di rivalsa, prevista dalla predetta forma di copertura, è da intendersi richiesto in conseguenza dell’inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dall’assicurato a fronte della concessione di uno sconto premio.
L’importo eventualmente dovuto dall’assicurato all’Impresa ad altro titolo sarà autonomamente addebitato (ad esempio franchigia, nel caso sia stato sottoscritto un contratto che ne preveda l’applicazione) e andrà quindi a sommarsi all’importo oggetto dell’azione di rivalsa.
A parziale deroga di quanto sopra stabilito l'Impresa, solo ed esclusivamente nei seguenti casi, non attiverà l'azione di rivalsa contrattualmente prevista:
- veicolo condotto da un addetto preposto alla sua riparazione e/o collaudo
- veicolo circolante contro la volontà del proprietario o dei soggetti indicati nell’art 122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni (D.Legs. 209/2005);
- veicolo utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza;
- forma di garanzia non espressamente prevista in contratto.
Nota bene: grazie all'inserimento di apposite clausole che comportano il pagamento di un sovrappremio, la compagnia d'assicurazione allorché si verifichino alcuni casi convenzionalmente previsti d'esclusione totale o parziale della copertura assicurativa, salvo l'obbligo d'indennizzare il danneggiato, rinuncia preventivamente in tutto o in parte a rivalersi nei confronti dell'assicurato. A titolo esemplificativo, ecco cosa stabilisce la clausola di "rinuncia alla rivalsa" prevista dalle condizioni generali del contratto RCA "Bonus/Malus" di Allianz (AZ FI000 ATVT RCAARD AFOARD 01122018 0035) vigenti dal 1/12/2018:
RINUNCIA ALLA RIVALSAA parziale deroga di quanto indicato nel precedente articolo 2 “Esclusioni e rivalsa” della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto,l’Impresa:
a) rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:
− se il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, tranne il caso in cui il conducente non abbia mai conseguito nessuna abilitazione alla guida del veicolo assicurato;
− per danni subiti dai terzi trasportati – esclusi i trasportati su veicolo con targa in prova - se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti, o alle indicazioni della carta di circolazione;
− se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza.
b) limita il diritto di rivalsa all’importo massimo di € 5.000
− se il veicolo è guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell’articolo 187 del codice della strada

venerdì 8 settembre 2017

Dall'11/10/2017 scatta l'obbligo di assicurazione per gli avvocati




L'11/10/2017 entra in vigore il decreto del 22/9/2016 emanato dal Ministero della Giustizia in base alla art. 12 della legge professionale forense n. 247/2012: ciò significa che dall'11/10/2017 tutti gli avvocati, pena la cancellazione dall'albo, dovranno essere in possesso di almeno due coperture assicurative, a tutela di sé e dei propri collaboratori: una contro la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, l'altra contro gli infortuni che avvengano in conseguenza dello svolgimento di attività professionale.  Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze sono indicati nel citato decreto, consultabile cliccando QUI.