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giovedì 22 gennaio 2015

Per l'avvenuta fornitura di servizi telefonici non richiesti, l'antitrust multa i maggiori operatori di telefonia mobile.



Come segnalato in un precedente post ( raggiungibile cliccando QUI ) mi è capitato di diventare destinatario di servizi telefonici non richiesti da parte del mio ex operatore di telefonia mobile. Ebbene, è notizia di oggi che l'Antitrust ha multato H3G, Wind, Tim e Vodafone con sanzioni che nel complesso ammontano a circa € 5.000.000. Di seguito il comunicato stampa dell'AGCOM.

MULTE A TELECOM, WIND, VODAFONE E H3G PER I “SERVIZI PREMIUM” A SOVRAPPREZZO

L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato ai principali operatori del settore delle comunicazioni mobili (Telecom, Wind, Vodafone e H3G) una sanzione pari a 1.750.000 euro ciascuno per Telecom e H3G e a 800.000 euro ciascuno per Wind e Vodafone, per aver adottato pratiche commerciali scorrette nell’ambito della commercializzazione dei servizi premium utilizzati via Internet da terminale mobile. Nei confronti di H3G, in ragione dei rilevanti effetti delle condotte attuate, è stata disposta anche la pubblicazione di un estratto del provvedimento.
Nel corso del 2014, l’Agcm ha ricevuto numerosissime segnalazioni con le quali associazioni di consumatori e utenti di telefonia mobile denunciavano la fornitura non richiesta, e il relativo addebito da parte del proprio operatore sul credito telefonico della sim, di servizi a sovrapprezzo (i cosiddetti servizi premium, quali giochi e video) accessibili durante la navigazione in mobilità mediante bannerpop up e landing page.
Anche sulla base di quanto emerso nel corso delle ispezioni eseguite con l’assistenza della Guardia di Finanza (Gruppo Antitrust – Nucleo speciale Tutela mercati), l’Autorità ha accertato che i quattro operatori hanno attuato una pratica commerciale scorretta riconducibile a due condotte: da un lato, l’omissione di informazioni circa il fatto che il contratto di telefonia mobile sottoscritto pre-abilita la sim alla ricezione dei servizi a sovrapprezzo, nonché circa l’esistenza del blocco selettivo per impedire tale ricezione e la necessità per l’utente che voglia giovarsene di doversi attivare mediante una richiesta esplicita di adesione alla procedura di blocco; dall’altro, l’adozione da parte dell’operatore di telefonia mobile di un comportamento qualificato come aggressivo,  consistente nell’attuazione di una procedura automatica di attivazione del servizio e di fatturazione in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte del cliente al pagamento, nonché di qualsiasi controllo sulla attendibilità delle richieste di attivazione provenienti da soggetti quali i fornitori di servizi estranei al rapporto negoziale fra utente e operatore.
Nei confronti delle società H3G e Tim la pratica si è articolata in un’ulteriore condotta consistente nella diffusione di messaggi che omettono informazioni rilevanti o che determinano l’accesso e l’attivazione del servizio a sovrapprezzo senza un'espressa manifestazione di volontà da parte dell'utente.
Secondo l’Antitrust, la responsabilità delle quattro aziende discende - oltre che direttamente dall’adozione di tali condotte - anche da altri fattori: gli operatori traggono infatti uno specifico vantaggio economico dalla commercializzazione dei servizi premium, in quanto condividono con i fornitori i ricavi dei servizi erogati, trattenendone un’elevata percentuale. E inoltre, si sono dimostrati ampiamente consapevoli circa la sussistenza di attivazioni e di addebiti relativi a servizi non richiesti da parte dei propri clienti mobili.
Ai sensi del Codice del Consumo, l’Agcm ha giudicato questa pratica contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore. La stessa Autorità ne ha vietato perciò la diffusione o continuazione, oltre a irrogare le sanzioni, stabilendo che gli operatori comunichino entro 60 giorni le iniziative assunte per ottemperare alla diffida.

Roma, 21 gennaio 2015

Il comunicato e copia dei provvedimenti sono consultabili sul sito dell'Antitrust cliccando QUI.

venerdì 18 luglio 2014

Abogados: sentenza Torresi C-58/2013 e C-59/2013. Lo dice anche la Corte Di Giustizia UE: la via spagnola è legittima



L’articolo 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev’essere interpretato nel senso che non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.

E' quanto sancito ieri, in data 17/7/2014, dalla grande sezione della Corte Di Giustizia Dell'Unione Europea che mette una pietra tombale sulla questione degli "Abogados". La "via spagnola" è sempre stata ed è perfettamente legittima. 

La questione si aprì nel 2009, con l'emanazione della sentenza Cavallera ( C-311/06 ). Il sig. Cavallera, con il proprio titolo di laurea in ingegneria che non dava accesso alla professione di ingegnere in Italia si recò in Spagna dove, senza superare esami integrativi preventivi all'equiparazione del suo titolo italiano al corrispondente spagnolo, chiese un'omologazione del titolo di studio "meramente burocratica". Il Sig. Cavallera, in virtù dell'omologazione, ottenuta però senza incrementare il proprio patrimonio conoscitivo in terra iberica, potè iscriversi ad un ordine degli ingegneri spagnolo perchè in Spagna non serviva superare un esame di stato dopo l'università, per potersi iscrivere ad un ordine degli ingegneri. In virtù di tale iscrizione, grazie alla direttiva sul riconoscimento qualifiche ( fu 89/48 ora 2005/36 ) chiese successivamente pure l'iscrizione ad un ordine degli ingegneri italiano ma la Corte Di Giustizia bocciò la pratica ritenendola illegittima. 

Gli ordini degli avvocati italiani, da quel momento, sulla scia di un parere del CNF si sentirono pertanto in diritto di denegare le iscrizioni agli albi forensi italiani a laureati in giurisprudenza che, previa omologazione del proprio titolo di studio italiano al corrispondente spagnolo, avessero ottenuto il diritto di iscriversi all'ordine degli avvocati spagnolo e, pertanto, ai sensi della direttiva 98/5, di iscriversi anche ad un ordine italiano. Ciò adducendo un presunto abuso del diritto da parte degli "italoabogados".

Ciò che CNF ed ordini forensi hanno sempre trascurato è che qualsiasi laureato in giurisprudenza in Italia che abbia ottenuto l'omologazione del proprio titolo di studio al corrispondente spagnolo di licenciado en derecho, prima di ottenere tale omologazione, ha dovuto necessariemente ottenere qualifiche supplementari superando una serie di esami in diritto spagnolo. Solo in seguito al superamento di tali esami è infatti normalmente concessa l'omologazione e, quindi il diritto ad accedere alla professione in Spagna e, ai sensi della direttiva 98/5, anche in Italia. Ciò fà la differenza rispetto al caso "Cavallera" ( l'omologazione del cui titolo non fu, invece subordinata al superamento di esami integrativi ), impropriamente richiamato da ordini forensi e CNF.


La sentenza Koller, C-118/09, pronunciata a fine 2010, già aveva chiarito la legittimità del percorso spagnolo, ribadita a fine 2011 nella sentenza Tortorici, dalla Corte di Cassazione. Nel 2012 alcuni ordini forensi furono addirittura condannati dall'Antitrust per "intese restrittive della concorrenza" operate contro abogados italiani cui furono impedite le iscrizioni poichè venivano richiesti, ai fini dell'iscrizione, requisiti atipici. Ciò nonostante nel 2013 il CNF sentì la necessità di adire la Corte Di Giustizia UE sulla medesima questione su cui ieri, 17/7/2014, è stata posta una pietra tombale, essendo a parere della Corte Di Giustizia Europea "(..) il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere, da un lato, lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale e, dall’altro, quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione (..) inerente all’esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai Trattati (..)".



Contributo pubblicato anche sul sito diritto24.ilsole24ore.com, raggiungibile cliccando QUI.

giovedì 10 aprile 2014

Non c'è trucco, non c'è inganno, ma soprattutto non c'è abuso: la via spagnola è legittima.. anche secondo l'avvocato generale Nils Wahl, chiamato ad esprimere le proprie conclusioni nelle cause pendenti C-58 e C-59/13, le cose stanno così..


Oltre un anno fa, il Consiglio Nazionale Forense ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la seguente domanda pregiudiziale, di pronunciarsi sulla legittimità dei comportamenti tenuti dagli italiani che, dopo aver ottenuto l'omologazione del proprio titolo di laurea in giurisprudenza al corrispondente spagnolo di licenciado en derecho, maturando, così, il diritto di esercitare in Spagna la professione di Abogado, siano tornati in Italia per esercitare la professione di Avvocato, ai sensi della direttiva 98/5 ( relativa al diritto di stabilimento degli Avvocati ) servendosi del titolo professionale spagnolo.

Se l'art. 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica , alla luce del principio generale del divieto di abuso del diritto e dell'art. 4, par. 2, TUE relativo al rispetto delle identità nazionali, debba essere interpretato nel senso di obbligare le autorità amministrative nazionali ad iscrivere nell'elenco degli avvocati stabiliti cittadini italiani che abbiano realizzato contegni abusivi del diritto dell'Unione, ed osti ad una prassi nazionale che consenta a tali autorità di respingere le domande di iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti qualora sussistano circostanze oggettive tali da ritenere realizzata la fattispecie dell'abuso del diritto dell'Unione, fermi restando, da un lato, il rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione e, dall'altro, il diritto dell'interessato di agire in giudizio per far valere eventuali violazioni del diritto di stabilimento, e dunque la verifica giurisdizionale dell'attività dell'amministrazione.

In caso di risposta negativa al quesito sub 1), se l'art. 3 della direttiva 98/5/CE, così interpretato, debba ritenersi invalido alla luce dell'art. 4, par. 2, TUE nella misura in cui consente l'elusione della disciplina di uno Stato membro che subordina l'accesso alla professione forense al superamento di un esame di Stato laddove la previsione di siffatto esame è disposta dalla Costituzione di detto Stato e fa parte dei principi fondamentali a tutela degli utenti delle attività professionali e della corretta amministrazione della giustizia.

Di seguito le conclusioni dell'avvocato generale Nils Wahl, competente ad esprimersi nelle cause C-58 e C-59/13 in merito alla menzionata questione. Tali conclusioni precedono la sentenza che sarà pronunciata entro breve. 

L’articolo 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica osta alla prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell’abuso del diritto, l’iscrizione all’albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all’estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nello Stato membro precedente.

Per consultare i pertinenti documenti del caso basta collegarsi alla pagnina web della Corte Di Giustizia Dell'Unione Europea, raggiungibili cliccando qui

mercoledì 6 novembre 2013

Il diritto in pratica - La patente internazionale

Se per guidare in altro paese dell'Unione Europea la patente italiana può bastare ( cfr. cliccando QUI ), ciò non è sempre vero allorché si intenda guidare in un paese extraeuropeo. In quest ultimo caso, prima di partire, è bene procurarsi una Patente Internazionale. Si tratta di un utile strumento giuridico che, accompagnato alla patente italiana, consente di guidare legalmente all'estero. E' prevista in due modelli, disciplinati dalle relative "Convenzioni sulla circolazione stradale".

La prima ad essere stipulata fu la Convenzione di Ginevra del 19 Settembre 1949. Il testo della Convenzione è visibile, sul sito delle Nazioni Unite, cliccando QUI. Prevede un modello di patente internazionale valido per un anno, decorrente dalla data di emissione. Tale patente è efficace in tutti gli stati aderenti alla convenzione, tranne in quello di emissione. La lista dei paesi aderenti a questa convenzione è visibile, dal sito delle Nazioni Unite, cliccando QUI.

In seguito, fu altresì stipulata la Convenzione di Vienna dell'8 Novembre 1968. Il testo della Convenzione è visibile, sul sito delle Nazioni Unite, cliccando QUI. Prevede un modello di patente internazionale valido addirittura tre anni, decorrenti dalla data di emissione. Anche tale patente è efficace in tutti gli stati aderenti, tranne quello di emissione. La lista dei paesi aderenti, che sono diversi da quelli aderenti alla convenzione precedentemente citata, è visibile, dal sito delle Nazioni Unite, cliccando QUI.

Per avere la certezza che la propria Patente Internazionale sia effettivamente valida nel paese di destinazione, è necessario verificare se ed a quale delle due convenzioni, quello stato abbia eventualmente aderito e scegliere, di conseguenza, il modello corretto. Qualora quel paese abbia aderito ad entrambe le convenzioni, è chiaramente preferibile il modello Vienna '68, per via della maggiore durata, di tre anni

sabato 12 ottobre 2013

Il diritto in pratica - L'Apostilla dell'Aja: ecco cos'è ed a cosa serve.

Nel 1961, fu stipulata  la Convenzione dell'Aja sull'Apostilla. L'Apostilla è un importante strumento giuridico-notarile che consente a scritture private autenticate da notai ed atti pubblici, formati in uno stato della Convenzione, di produrre effetti nel territorio di altro stato aderente alla medesima. Le autorità interne indicate da ciascuno stato della convenzione provvedono ad attestare che il documento presentato dal cittadino richiedente l'Apostilla, sia stato effettivamente firmato da un membro dell'amministrazione pubblica dello Stato o da un notaio. Si tratta, pertanto, di un controllo di autenticità della provenienza del documento. In Italia, possono apporre l'Apostilla la procura della repubblica ( atti notarili e giudiziari ) e/o la prefettura ( per i restanti atti amministrativi ) del territorio nell'ambito del quale il documento pubblico è stato formato. Presso la prefettura e la procura sono infatti depositate le firme di notai e dipendenti pubblici operanti nel territorio, da confrontare con quelle apposte sui documenti da apostillare. Qualora la firma del notaio o del dipendente pubblico firmante sia riconosciuta, al documento originale viene applicata un'estensione timbrata, che è, appunto, l'Apostilla ( v. immagine ) ed il documento diviene, pertanto, efficace in altro stato aderente alla convenzione, senza ulteriori obblighi di legalizzazione e/o certificazione, salva l'eventuale necessità di provvedere ad una traduzione del medesimo, mediante asseverazione effettuata in Italia ( anch'essa da apostillare ) o, in alternativa, ad opera di interpreti ufficialmente riconosciuti dal paese di destinazione. Per maggiori informazioni, di seguito riporto il link della Conferenza permanente di diritto internazionale privato dell'Aja, consultabile cliccando qui