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domenica 16 dicembre 2018

Il contratto RCA - A cosa serve la clausola di rinuncia alla rivalsa?




L'articolo 144.2 del d.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) prevede che "Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non puo' opporre al danneggiato eccezioni derivanti  dal  contratto,  ne' clausole che  prevedano  l'eventuale  contributo  dell'assicurato  al risarcimento  del  danno.  L'impresa  di  assicurazione  ha  tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella  misura  in  cui  avrebbe avuto contrattualmente diritto di  rifiutare  o  ridurre  la  propria prestazione".

Questa norma impone alle compagnie di pagare i danni a chi sia stato danneggiato dal proprio assicurato anche qualora si presentassero fattispecie in cui la copertura assicurativa risulti totalmente o parzialmente esclusa, ferma la facoltà dell'assicuratore di recuperare le somme pagate al danneggiato rivalendosi nei confronti dell'assicurato (contraente, proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo).

I casi di esclusione, totale o parziale, della copertura assicurativa RCA, in cui la compagnia normalmente si riserva il diritto di recuperare in tutto o in parte l'importo pagato al danneggiato  rivalendosi sull'assicurato sono previsti dalla legge e/o convenzionalmente previsti:
  • la legge prevede l'esclusione totale o parziale della copertura assicurativa in caso di  dichiarazioni inesatte o reticenti (artt. 1892 & ss. del c.c.) su circostanze che abbiano influito sulla valutazione del rischio (nonché per aver omesso di comunicare una variazione di circostanze che  lo abbiano aggravato): in tali casi ove il pagamento dell'indennizzo non è dovuto o è dovuto in misura ridotta (in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che avrebbe dovuto essere pagato), la  compagnia è comunque tenuta ad indennizzare il danneggiato, salvo il proprio diritto di recuperare in tutto o in parte l'importo pagato rivalendosi sull'assicurato;
  • i casi convenzionalmente previsti d'esclusione totale o parziale della copertura assicurativa normalmente concernono specifiche violazioni del codice della strada commesse con dolo o colpa grave; a titolo puramente esemplificativo ecco cosa prevedono condizioni generali del contratto RCA "Bonus/Malus" di Allianz (AZ FI000 ATVT RCAARD AFOARD 01122018 0035) vigenti dal 1/12/2018:
Articolo 2 – ESCLUSIONI E RIVALSA 
Non operatività della garanzia e conseguente rivalsa
La garanzia non sarà valida e l’Impresa eserciterà – nei confronti del responsabile del danno o del proprietario del veicolo – il diritto di rivalsa per le somme pagate in caso di sinistro in ottemperanza al D.Lgs. 209, ai terzi danneggiati nei seguenti casi:
• veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale è stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli articoli 186 e 187 del codice della strada;
• conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa dopo il sinistro non viene rinnovata, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro;
• danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’articolo 9 bis del codice della strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’articolo 141 del medesimo codice;
• veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo se l’esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge;
• veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo;
• veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
• danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
• danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
• danni causati all’interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di preventiva autorizzazione alla circolazione da parte dell’Autorità competente; in caso di autorizzazione la copertura è prestata nel seguente modo:
- veicoli non in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera entro il massimale riportato in polizza;
- veicoli in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera entro il limite di € 5.000.000 (per un massimo di € 2.500.000 per danni a persona e € 2.500.000 per danni a cose) se il massimale è di importo superiore, oppure entro il massimale di polizza se quest’ultimo è di importo pari o inferiore al predetto limite.
Il predetto elenco di limitazione delle garanzie RCA e, quindi, della conseguente azione di rivalsa è tassativo e non può essere esteso per analogia a fattispecie simili.
Azione di rivalsa derivante da patti contrattuali speciali
Se sul contratto opera:
• la clausola ”ASSICURAZIONE SU TELAIO” opzione 2, valida per carrelli elevatori mancanti della prescritta autorizzazione a circolare su strada ad uso pubblico, l’impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi danneggiati se il sinistro è avvenuto su strada ad uso pubblico o aree a questa equiparate;
• la forma di copertura GUIDA ESPERTA (valida per autovetture, motocicli, ciclomotori) l’Impresa avrà diritto a promuovere azione di rivalsa fino a € 5.000 se è accertato che alla guida del veicolo, al momento del sinistro, vi era persona dalle caratteristiche diverse da quelle previste da questa forma di garanzia.
L’importo oggetto dell’azione di rivalsa, prevista dalla predetta forma di copertura, è da intendersi richiesto in conseguenza dell’inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dall’assicurato a fronte della concessione di uno sconto premio.
L’importo eventualmente dovuto dall’assicurato all’Impresa ad altro titolo sarà autonomamente addebitato (ad esempio franchigia, nel caso sia stato sottoscritto un contratto che ne preveda l’applicazione) e andrà quindi a sommarsi all’importo oggetto dell’azione di rivalsa.
A parziale deroga di quanto sopra stabilito l'Impresa, solo ed esclusivamente nei seguenti casi, non attiverà l'azione di rivalsa contrattualmente prevista:
- veicolo condotto da un addetto preposto alla sua riparazione e/o collaudo
- veicolo circolante contro la volontà del proprietario o dei soggetti indicati nell’art 122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni (D.Legs. 209/2005);
- veicolo utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza;
- forma di garanzia non espressamente prevista in contratto.
Nota bene: grazie all'inserimento di apposite clausole che comportano il pagamento di un sovrappremio, la compagnia d'assicurazione allorché si verifichino alcuni casi convenzionalmente previsti d'esclusione totale o parziale della copertura assicurativa, salvo l'obbligo d'indennizzare il danneggiato, rinuncia preventivamente in tutto o in parte a rivalersi nei confronti dell'assicurato. A titolo esemplificativo, ecco cosa stabilisce la clausola di "rinuncia alla rivalsa" prevista dalle condizioni generali del contratto RCA "Bonus/Malus" di Allianz (AZ FI000 ATVT RCAARD AFOARD 01122018 0035) vigenti dal 1/12/2018:
RINUNCIA ALLA RIVALSAA parziale deroga di quanto indicato nel precedente articolo 2 “Esclusioni e rivalsa” della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto,l’Impresa:
a) rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:
− se il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, tranne il caso in cui il conducente non abbia mai conseguito nessuna abilitazione alla guida del veicolo assicurato;
− per danni subiti dai terzi trasportati – esclusi i trasportati su veicolo con targa in prova - se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti, o alle indicazioni della carta di circolazione;
− se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza.
b) limita il diritto di rivalsa all’importo massimo di € 5.000
− se il veicolo è guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell’articolo 187 del codice della strada

martedì 4 settembre 2018

Un mondo sempre più (esageratamente) difficile.. Corte Di Giustizia UE Sentenza C-80/17: sul proprietario di un veicolo (benché quest'ultimo sia fermo su terreno privato) l'obbligo di assicurarlo grava finché immatricolato, con conseguenze potenzialmente pesanti se la legge di uno Stato Membro (come quella portoghese) consenta al Fondo di garanzia di rivalersi contro il proprietario (civilmente non responsabile del sinistro) per il solo fatto di aver omesso di assicurare il veicolo danneggiante






Una sentenza destinata a far discutere quella recentemente pronunciata nella causa C-80/17, in cui la Corte Di Giustizia ha recentemente statuito che "(..) la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi, pur trovandosi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato (..)".
Ciò puo determinare pesanti conseguenze per il proprietario del veicolo, come in questo caso (avvenuto in Portogallo), allorché la legge interna ad uno Stato  Membro (in questo caso la legge portoghese) consenta al Fondo di garanzia che abbia risarcito terzi di rivalersi nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante, benché il proprietario sia civilmente irresponsabile dei danni causati a terzi ma per il solo fatto di aver omesso di assicurarlo, poiché il diritto comunitario "(..) non osta a una normativa nazionale che prevede che (..)" l'equivalente del nostro Fondo di garanzia per le vittime della strada "(..) abbia diritto di proporre un’azione, oltre che contro il o i responsabili del sinistro, anche contro la persona che era soggetta all’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo che ha causato i danni risarciti da tale organismo, ma che non aveva stipulato alcun contratto a tal fine, quand’anche detta persona non sia civilmente responsabile dell’incidente nell’ambito del quale tali danni si sono verificati.". Ciò perché "(..) Anche se il legislatore dell’Unione ha inteso preservare il diritto degli Stati membri di regolamentare le azioni del (..)" << fondo di garanzia >> "(..) segnatamente, contro «il o i responsabili del sinistro», esso non ha tuttavia armonizzato i diversi aspetti relativi alle azioni di tale organismo, in particolare la determinazione delle altre persone nei confronti delle quali tali azioni possono essere esercitate, cosicché, come ha sottolineato la Commissione, questi aspetti rientrano nel diritto nazionale di ciascuno Stato membro. Una normativa nazionale può quindi prevedere che, qualora il proprietario del veicolo coinvolto nell’incidente sia venuto meno, come nella fattispecie, all’obbligo di assicurare tale veicolo, che gli incombeva in forza del diritto nazionale, tale organismo di indennizzo può esercitare un’azione, oltre che contro il o i responsabili del sinistro, anche contro il proprietario suddetto, indipendentemente dalla responsabilità civile di quest’ultimo nel verificarsi dell’incidente (..)".


La sentenza è consultabile cliccando QUI.

domenica 29 aprile 2018

Emanato il provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018, "la bibbia" sui criteri di individuazione e mantenimento della classe di merito universale nei contratti d'assicurazione RCA



In ottemperanza a quanto previsto nel l'art. 3.3 del regolamento Ivass n. 9/2015 (relativo alla disciplina dell'attestazione sullo stato del rischio), l'Ivass con provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018, ha emanato "la bibbia" sull'individuazione ed il mantenimento della classe di merito universale nei contratti d'assicurazione RCA. Il provvedimento è consultabile cliccando QUI.