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giovedì 22 gennaio 2015

Per l'avvenuta fornitura di servizi telefonici non richiesti, l'antitrust multa i maggiori operatori di telefonia mobile.



Come segnalato in un precedente post ( raggiungibile cliccando QUI ) mi è capitato di diventare destinatario di servizi telefonici non richiesti da parte del mio ex operatore di telefonia mobile. Ebbene, è notizia di oggi che l'Antitrust ha multato H3G, Wind, Tim e Vodafone con sanzioni che nel complesso ammontano a circa € 5.000.000. Di seguito il comunicato stampa dell'AGCOM.

MULTE A TELECOM, WIND, VODAFONE E H3G PER I “SERVIZI PREMIUM” A SOVRAPPREZZO

L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato ai principali operatori del settore delle comunicazioni mobili (Telecom, Wind, Vodafone e H3G) una sanzione pari a 1.750.000 euro ciascuno per Telecom e H3G e a 800.000 euro ciascuno per Wind e Vodafone, per aver adottato pratiche commerciali scorrette nell’ambito della commercializzazione dei servizi premium utilizzati via Internet da terminale mobile. Nei confronti di H3G, in ragione dei rilevanti effetti delle condotte attuate, è stata disposta anche la pubblicazione di un estratto del provvedimento.
Nel corso del 2014, l’Agcm ha ricevuto numerosissime segnalazioni con le quali associazioni di consumatori e utenti di telefonia mobile denunciavano la fornitura non richiesta, e il relativo addebito da parte del proprio operatore sul credito telefonico della sim, di servizi a sovrapprezzo (i cosiddetti servizi premium, quali giochi e video) accessibili durante la navigazione in mobilità mediante bannerpop up e landing page.
Anche sulla base di quanto emerso nel corso delle ispezioni eseguite con l’assistenza della Guardia di Finanza (Gruppo Antitrust – Nucleo speciale Tutela mercati), l’Autorità ha accertato che i quattro operatori hanno attuato una pratica commerciale scorretta riconducibile a due condotte: da un lato, l’omissione di informazioni circa il fatto che il contratto di telefonia mobile sottoscritto pre-abilita la sim alla ricezione dei servizi a sovrapprezzo, nonché circa l’esistenza del blocco selettivo per impedire tale ricezione e la necessità per l’utente che voglia giovarsene di doversi attivare mediante una richiesta esplicita di adesione alla procedura di blocco; dall’altro, l’adozione da parte dell’operatore di telefonia mobile di un comportamento qualificato come aggressivo,  consistente nell’attuazione di una procedura automatica di attivazione del servizio e di fatturazione in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte del cliente al pagamento, nonché di qualsiasi controllo sulla attendibilità delle richieste di attivazione provenienti da soggetti quali i fornitori di servizi estranei al rapporto negoziale fra utente e operatore.
Nei confronti delle società H3G e Tim la pratica si è articolata in un’ulteriore condotta consistente nella diffusione di messaggi che omettono informazioni rilevanti o che determinano l’accesso e l’attivazione del servizio a sovrapprezzo senza un'espressa manifestazione di volontà da parte dell'utente.
Secondo l’Antitrust, la responsabilità delle quattro aziende discende - oltre che direttamente dall’adozione di tali condotte - anche da altri fattori: gli operatori traggono infatti uno specifico vantaggio economico dalla commercializzazione dei servizi premium, in quanto condividono con i fornitori i ricavi dei servizi erogati, trattenendone un’elevata percentuale. E inoltre, si sono dimostrati ampiamente consapevoli circa la sussistenza di attivazioni e di addebiti relativi a servizi non richiesti da parte dei propri clienti mobili.
Ai sensi del Codice del Consumo, l’Agcm ha giudicato questa pratica contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore. La stessa Autorità ne ha vietato perciò la diffusione o continuazione, oltre a irrogare le sanzioni, stabilendo che gli operatori comunichino entro 60 giorni le iniziative assunte per ottemperare alla diffida.

Roma, 21 gennaio 2015

Il comunicato e copia dei provvedimenti sono consultabili sul sito dell'Antitrust cliccando QUI.

venerdì 18 luglio 2014

Abogados: sentenza Torresi C-58/2013 e C-59/2013. Lo dice anche la Corte Di Giustizia UE: la via spagnola è legittima



L’articolo 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev’essere interpretato nel senso che non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.

E' quanto sancito ieri, in data 17/7/2014, dalla grande sezione della Corte Di Giustizia Dell'Unione Europea che mette una pietra tombale sulla questione degli "Abogados". La "via spagnola" è sempre stata ed è perfettamente legittima. 

La questione si aprì nel 2009, con l'emanazione della sentenza Cavallera ( C-311/06 ). Il sig. Cavallera, con il proprio titolo di laurea in ingegneria che non dava accesso alla professione di ingegnere in Italia si recò in Spagna dove, senza superare esami integrativi preventivi all'equiparazione del suo titolo italiano al corrispondente spagnolo, chiese un'omologazione del titolo di studio "meramente burocratica". Il Sig. Cavallera, in virtù dell'omologazione, ottenuta però senza incrementare il proprio patrimonio conoscitivo in terra iberica, potè iscriversi ad un ordine degli ingegneri spagnolo perchè in Spagna non serviva superare un esame di stato dopo l'università, per potersi iscrivere ad un ordine degli ingegneri. In virtù di tale iscrizione, grazie alla direttiva sul riconoscimento qualifiche ( fu 89/48 ora 2005/36 ) chiese successivamente pure l'iscrizione ad un ordine degli ingegneri italiano ma la Corte Di Giustizia bocciò la pratica ritenendola illegittima. 

Gli ordini degli avvocati italiani, da quel momento, sulla scia di un parere del CNF si sentirono pertanto in diritto di denegare le iscrizioni agli albi forensi italiani a laureati in giurisprudenza che, previa omologazione del proprio titolo di studio italiano al corrispondente spagnolo, avessero ottenuto il diritto di iscriversi all'ordine degli avvocati spagnolo e, pertanto, ai sensi della direttiva 98/5, di iscriversi anche ad un ordine italiano. Ciò adducendo un presunto abuso del diritto da parte degli "italoabogados".

Ciò che CNF ed ordini forensi hanno sempre trascurato è che qualsiasi laureato in giurisprudenza in Italia che abbia ottenuto l'omologazione del proprio titolo di studio al corrispondente spagnolo di licenciado en derecho, prima di ottenere tale omologazione, ha dovuto necessariemente ottenere qualifiche supplementari superando una serie di esami in diritto spagnolo. Solo in seguito al superamento di tali esami è infatti normalmente concessa l'omologazione e, quindi il diritto ad accedere alla professione in Spagna e, ai sensi della direttiva 98/5, anche in Italia. Ciò fà la differenza rispetto al caso "Cavallera" ( l'omologazione del cui titolo non fu, invece subordinata al superamento di esami integrativi ), impropriamente richiamato da ordini forensi e CNF.


La sentenza Koller, C-118/09, pronunciata a fine 2010, già aveva chiarito la legittimità del percorso spagnolo, ribadita a fine 2011 nella sentenza Tortorici, dalla Corte di Cassazione. Nel 2012 alcuni ordini forensi furono addirittura condannati dall'Antitrust per "intese restrittive della concorrenza" operate contro abogados italiani cui furono impedite le iscrizioni poichè venivano richiesti, ai fini dell'iscrizione, requisiti atipici. Ciò nonostante nel 2013 il CNF sentì la necessità di adire la Corte Di Giustizia UE sulla medesima questione su cui ieri, 17/7/2014, è stata posta una pietra tombale, essendo a parere della Corte Di Giustizia Europea "(..) il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere, da un lato, lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale e, dall’altro, quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione (..) inerente all’esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai Trattati (..)".



Contributo pubblicato anche sul sito diritto24.ilsole24ore.com, raggiungibile cliccando QUI.

giovedì 24 ottobre 2013

Evade l'I.V.A. a causa della crisi: il tribunale lo assolve.

Aveva informato l'agenzia dell'entrate dell'impossibilità a versare € 180.000 di IVA a debito, somma mai pagata. Il tribunale lo ha assolto con la formula "il fatto non costituisce reato" perché si è dimostrato che "mancava la volontà di omettere il versamento".

NB: Sembra che al momento dell'omesso pagamento avesse già previamente chiesto il concordato preventivo. Il che avrebbe giocato un ruolo fondamentale, tale da escludere, ad opinione del giudice, la presenza del dolo.

domenica 22 settembre 2013

Sanzionato per passaggio col rosso. Causa Viagra, il Giudice di pace riduce l'importo del 40%.

Tempo fa la polizia municipale di Lerici avrebbe inflitto ad un uomo di mezza età, una decina di sanzioni amministrative, di € 170,00 ciascuna, per aver, in altrettante occasioni, proseguito nella marcia nonostante il semaforo fosse rosso. L'uomo avrebbe proposto ricorso al giudice di pace di Sarzana, difendendosi sostenendo che l'uso del Viagra gli avrebbe causato problemi neurologico-visivi tali da avergli impedito di prender coscienza del colore del semaforo. A parziale accoglimento dl ricorso, il giudice di pace avrebbe confermato le sanzioni, riducendo però l'importo complessivo circa del 40%. 

lunedì 16 settembre 2013

Dopo 8 anni di reclusione risulta innocente

Si chiama Giovanni De Luise. Fu incastrato da una testimonianza e condannato ad una pena della reclusione per 22 anni perché ritenuto responsabile di un omicidio. La somiglianza col responsabile fu tale da indurre il testimone a ritenere che fosse lui. A distanza di anni, il vero responsabile, in cerca di protezione per paura di ritorsioni da parte del clan cui apparteneva, avrebbe confessato scagionando De Luise da ogni responsabilità.

domenica 15 settembre 2013

Il Papa: "Il perdono è l'unica via per uscire dalla spirale del male". Ma, come diceva mio nonno "Chi pecora si fa, il lupo se lo mangia". Lo sforzo dev'essere comune.

Parole razionalmente ineccepibili quelle del Papa. La logica dell'occhio per occhio, cioè nel danneggiare in conseguenza di danni già patiti, non può che creare altri danni. E' solo con la forza della coscienza, con la forza della consapevolezza di ciò che in conseguenza di un danno patito si può evitare di creare altro danno, e fermare, così, "la spirale del male", come la chiama il pontefice, facendo una cosa positiva per tutti. Il problema sta nel fatto che nell'uomo non c'è solo ragione ma anche altro. Ed una coscienza imperfetta, a volte, richiede di controbattere l'offesa anche a scapito del malfattore o altri che nulla centrano. Pertanto è necessariamente uno sforzo collettivo, quello richiesto dal Papa, che in tempi di crisi, pare arduo a causa delle molte coscienze perturbate da problemi di ogni genere: la parte dell'agnello sacrificale non piace a nessuno. Come diceva mio nonno, "chi pecora si fa, il lupo se lo mangia" ed oltre certi limiti, penso che trasformarsi in lupo sia un dovere verso sé stessi. E qui, penso stia la fede: nella volontà di provarci comunque, nella speranza di farcela, nella speranza che le proprie forze, unite a quelle degli altri bastino, nel credere in sé e nel prossimo in tale prospettiva. Personalmente penso che le parole del Papa, siano sagge e meritevoli di essere seguite ma ad una condizione: che siano seguite nel rispetto, in primis, di sé, perché l'esperienza mi ha insegnato che il perdono a senso unico ed illimitato, non serve a granché.