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lunedì 14 gennaio 2019

A cosa serve la copertura rischio locativo?




Secondo l'art. 1588 c.c. "Il conduttore risponde della perdita  e  del  deterioramento  della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se  derivanti  da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa  a  lui  non imputabile. E' pure responsabile della perdita e del  deterioramento  cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso  o  al godimento della cosa".
Pertanto, in caso il bene preso in locazione resti danneggiato, la norma stabilisce una pesante presunzione di responsabilità a carico del conduttore o locatario, da cui quest'ultimo può liberarsi solo dimostrando in giudizio che la perdita od il deterioramento della cosa locata sono avvenuti per causa a sé non imputabile. 
Benché il fabbricato in cui si trovi l'appartamento andato in fumo sia assicurato, il conduttore dell'appartamento potrebbe comunque incorrere in grossi guai: infatti secondo l'art. 1916 c.c. "L'assicuratore che ha pagato l'indennità e' surrogato,  fino  alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato (cioé, in questo caso, il proprietario dell'immobile) verso i terzi responsabili" e, come già detto, in base all'art. 1588 c.c., durante la locazione il conduttore, in caso di perdita o deterioramento della cosa locata, si ritiene responsabile fino a prova contraria, fornire la quale, in certi casi, può risultare davvero difficile se non impossibile. 
La soluzione assicurativa a questo problema è la garanzia rischio locativo che serve a tenere indenne il conduttore/locatario dalle pretese risarcitorie del locatore (o dell'assicuratore che dopo aver indennizzato il locatore si surroghi nei diritti di quest'ultimo) per danni da incendio all'immobile locato,allorché il conduttore debba ritenersi civilmente responsabile in base alla presunzione di colpa dell'art. 1588 c.c., in quanto impossibilitato a fornire la prova contraria.

venerdì 8 settembre 2017

Dall'11/10/2017 scatta l'obbligo di assicurazione per gli avvocati




L'11/10/2017 entra in vigore il decreto del 22/9/2016 emanato dal Ministero della Giustizia in base alla art. 12 della legge professionale forense n. 247/2012: ciò significa che dall'11/10/2017 tutti gli avvocati, pena la cancellazione dall'albo, dovranno essere in possesso di almeno due coperture assicurative, a tutela di sé e dei propri collaboratori: una contro la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, l'altra contro gli infortuni che avvengano in conseguenza dello svolgimento di attività professionale.  Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze sono indicati nel citato decreto, consultabile cliccando QUI.