Secondo l'art. 1588 c.c. "Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa".
Pertanto, in caso il bene preso in locazione resti danneggiato, la norma stabilisce una pesante presunzione di responsabilità a carico del conduttore o locatario, da cui quest'ultimo può liberarsi solo dimostrando in giudizio che la perdita od il deterioramento della cosa locata sono avvenuti per causa a sé non imputabile.
Benché il fabbricato in cui si trovi l'appartamento andato in fumo sia assicurato, il conduttore dell'appartamento potrebbe comunque incorrere in grossi guai: infatti secondo l'art. 1916 c.c. "L'assicuratore che ha pagato l'indennità e' surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato (cioé, in questo caso, il proprietario dell'immobile) verso i terzi responsabili" e, come già detto, in base all'art. 1588 c.c., durante la locazione il conduttore, in caso di perdita o deterioramento della cosa locata, si ritiene responsabile fino a prova contraria, fornire la quale, in certi casi, può risultare davvero difficile se non impossibile.
La soluzione assicurativa a questo problema è la garanzia rischio locativo che serve a tenere indenne il conduttore/locatario dalle pretese risarcitorie del locatore (o dell'assicuratore che dopo aver indennizzato il locatore si surroghi nei diritti di quest'ultimo) per danni da incendio all'immobile locato,allorché il conduttore debba ritenersi civilmente responsabile in base alla presunzione di colpa dell'art. 1588 c.c., in quanto impossibilitato a fornire la prova contraria.
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