martedì 22 gennaio 2019

A cosa serve la copertura responsabilità civile della proprietà?



L'art. 2051 del codice civile prevede che "Ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che  ha  in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
La giurisprudenza ritiene che per custode debba intendersi chi ha il «potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa» pertanto in assenza di altro effettivo "gestore", in via residuale, la responsabilità civile derivante da questa disposizione è senz'altro riconducibile al proprietario.
Si tratta di caso di responsabilità oggettiva, che prescinde dalla prova del dolo o della colpa del responsabile ma che si fonda unicamente sulla prova del danno e del nesso causale tra il medesimo e ciò che lo ha causato.
Il custode può liberarsi dalla responsabilità provando che il danno è dipeso da un «caso fortuito (..) inteso quale evento imprevedibile e inevitabile che si verifica indipendentemente dalla volontà e dall'agire di una persona».
La prova del caso fortuito può risultare difficile se non impossibile ed anche perciò la norma può risultare fonte di pesanti responsabilità e problemi a carico dei proprietari di beni immobili.


Rispetto alle costruzioni edili, quale norma speciale, l'art. 2053 del c.c. deroga la norma generale prevista dall'art. 2051 c.c.
Più specificamente, l'art. 2053 c.c. prevede che "Il  proprietario  di  un  edificio  o  di  altra costruzione e' responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo  che  provi che questa non e' dovuta a difetto  di  manutenzione  o  a  vizio  di costruzione".
Anche questo è un caso di responsabilità oggettiva, che prescinde dalla prova del dolo o della colpa del responsabile ma che si fonda unicamente sulla prova del danno e del nesso causale tra il medesimo e ciò che lo ha causato.
Il proprietario può liberarsi da responsabilità solo provando l'avvenuta manutenzione o la rimozione di eventuali vizi di costruzione.


Come tutelarsi dunque dalle gravi responsabilità, fonti di gravi problemi, previste dagli artt. 2051 e 2053 del codice civile, a carico dei proprietari di beni immobili?
La soluzione assicurativa a questi problemi è la garanzia responsabilità civile della proprietà che serve a tenere indenne l'assicurato quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali in relazione alla proprietà di un bene immobile.
In caso di difetto di manutenzione od in presenza di vizio di costruzione non rimosso, la copertura assicurativa non è necessariamente garantita da ogni compagnia.


venerdì 18 gennaio 2019

A cosa serve la copertura responsabilità civile della famiglia?




L'art. 2043 del codice civile stabilisce che "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona  ad  altri  un  danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il  fatto a  risarcire  il danno".
Oltre alla menzionata generica previsione normativa, esistono casi specifici in cui si è responsabili anche per condotte, attive od omissive, non proprie: sono casi di "responsabilità oggettiva" che anche in ambito familiare ben possono verificarsi.
Ad esempio l'art. 2048 c.c. stabilisce che "Il padre e la madre, o  il  tutore,  sono  responsabili  del  danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori (..)", l'art. 2049 c.c. prevede che "I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti" mentre l'art. 2052 c.c. stabilisce che "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, e' responsabile dei danni cagionati  dall'animale che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse  smarrito  o  fuggito, salvo che provi il caso fortuito".
Queste norme,  quali fonti di responsabilità civile, certamente costituiscono anche fonti di possibili problemi a carico di eventuali responsabili. 
La soluzione assicurativa a questi problemi è la copertura responsabilità civile della famiglia che serve a tenere indenne l'assicurato ed i suoi familiari conviventi, da richieste di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in relazione a fatti della vita privata.
Non è detto siano sempre compresi la copertura per danni da fatto doloso commesso da persone del fatto delle quali deve rispondere l'assicurato e la copertura di responsabilità civile per la proprietà ed uso di animali poiché ciascuna compagnia adotta politiche diverse: in taluni prodotti assicurativi queste coperture sono automaticamente incluse mentre in altri prodotti assicurativi sono escluse o considerate garanzie aggiuntive che è possibile inserire solo dietro il pagamento di un sovrappremio.
Sono invece sempre esclusi dalla copertura responsabilità civile della famiglia i danni cagionati a terzi in relazione all'esercizio di qualsiasi attività professionale (per cui esiste altra soluzione assicurativa ad hoc).

     

lunedì 14 gennaio 2019

A cosa serve la copertura rischio locativo?




Secondo l'art. 1588 c.c. "Il conduttore risponde della perdita  e  del  deterioramento  della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se  derivanti  da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa  a  lui  non imputabile. E' pure responsabile della perdita e del  deterioramento  cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso  o  al godimento della cosa".
Pertanto, in caso il bene preso in locazione resti danneggiato, la norma stabilisce una pesante presunzione di responsabilità a carico del conduttore o locatario, da cui quest'ultimo può liberarsi solo dimostrando in giudizio che la perdita od il deterioramento della cosa locata sono avvenuti per causa a sé non imputabile. 
Benché il fabbricato in cui si trovi l'appartamento andato in fumo sia assicurato, il conduttore dell'appartamento potrebbe comunque incorrere in grossi guai: infatti secondo l'art. 1916 c.c. "L'assicuratore che ha pagato l'indennità e' surrogato,  fino  alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato (cioé, in questo caso, il proprietario dell'immobile) verso i terzi responsabili" e, come già detto, in base all'art. 1588 c.c., durante la locazione il conduttore, in caso di perdita o deterioramento della cosa locata, si ritiene responsabile fino a prova contraria, fornire la quale, in certi casi, può risultare davvero difficile se non impossibile. 
La soluzione assicurativa a questo problema è la garanzia rischio locativo che serve a tenere indenne il conduttore/locatario dalle pretese risarcitorie del locatore (o dell'assicuratore che dopo aver indennizzato il locatore si surroghi nei diritti di quest'ultimo) per danni da incendio all'immobile locato,allorché il conduttore debba ritenersi civilmente responsabile in base alla presunzione di colpa dell'art. 1588 c.c., in quanto impossibilitato a fornire la prova contraria.

giovedì 10 gennaio 2019

A cosa serve l'assicurazione per la responsabilità civile?




L'art. 1173 c.c. stabilisce che "Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità  dell'ordinamento giuridico." 
Il tratto comune a tutte le obbligazioni è chiarito dall'art.  2740 del c.c. secondo il quale "Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con  tutti i suoi beni presenti e futuri". 
Tanto premesso, la responsabilità civile è un istituto previsto dall'ordinamento giuridico che impone a chi, in base a norme giuridiche, sia individuato quale responsabile, di risarcire il danneggiato da un fatto illecito.
Pertanto, le ragioni che fondano l'opportunità di assicurare sé stessi e/o i propri familiari con una copertura assicurativa per la responsabilità civile discendono dall'esigenza di tutelare il patrimonio personale e/o familiare da eventuali richieste risarcitorie provenienti da terzi danneggiati e fondate sul verificarsi di fatti illeciti che, in base a norme giuridiche, siano giuridicamente riconducibili alla civile responsabilità di un determinato soggetto e/o di altra persona per cui egli debba rispondere.
Come i vaccini, dietro somministrazione periodica, evitano l'insorgere di patologie che possano ledere gravemente l'organismo del malato e di chi entrando in contatto con lui possa restare incolpevolmente contagiato, allo stesso modo l'assicurazione per la responsabilità civile, dietro il pagamento di un premio annuo, evita l'insorgere di debiti che possano rovinare economicamente il patrimonio del danneggiante e di chi entrando in contatto con lui possa restare incolpevolmente danneggiato.