domenica 10 aprile 2016

Cpc / Artt. 163 bis e 164 / Inosservanza dei termini di cui all'art. 163 bis Cpc e relative conseguenze



Secondo l'art. 163-bis c.p.c.,  "Tra  il  giorno  della  notificazione della  citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi  non minori di novanta giorni (..)".

L'art. 164 del c.p.c. prevede il caso dell'inosservanza dei termini stabilendo che "La citazione e' nulla se (..) e' stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello  stabilito dalla legge (..)".

"Se il  convenuto  non  si  costituisce  in  giudizio,  il  giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi  del  primo  comma,  ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda  si producono  sin  dal  momento  della  prima   notificazione.   Se   la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina  la  cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo."

Quindi, se il convenuto non si costituisce, dalla normativa e dalla giurisprudenza si evince che la nullità diviene insanabile e rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass. 4 febbraio 1988, n. 1126 / Cass. 22 ottobre 1994, n. 8716 / Cass. 15 giugno 2000 n. 8146 ). La nullità è rilevabile d'ufficio e la citazione deve essere rinnovata, d'ufficio, dal giudice. E' nulla la sentenza del giudice (..) che non ha rilevato il mancato rispetto del termine a comparire per il convenuto se quest'ultimo non si è costituito ( Cass. 5 maggio 2009 n. 10307 ).

Mentre "La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo  comma; tuttavia,  se  il convenuto deduce  l'inosservanza  dei  termini  a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto  dal  numero  7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova  udienza  nel rispetto dei termini". Pertanto, in ogni caso, la costituzione del convenuto, sana la nullità, benché la medesima non sia eccepita (  Cass. del 7 Marzo 2002 n. 3335 ) ed eccepirla può servire unicamente ad ottenere dal giudice la fissazione di una nuova udienza.

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