Secondo l'art. 163-bis c.p.c., "Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni (..)".
L'art. 164 del c.p.c. prevede il caso dell'inosservanza dei termini stabilendo che "La citazione e' nulla se (..) e' stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge (..)".
"Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo."
Quindi, se il convenuto non si costituisce, dalla normativa e dalla giurisprudenza si evince che la nullità diviene insanabile e rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass. 4 febbraio 1988, n. 1126 / Cass. 22 ottobre 1994, n. 8716 / Cass. 15 giugno 2000 n. 8146 ). La nullità è rilevabile d'ufficio e la citazione deve essere rinnovata, d'ufficio, dal giudice. E' nulla la sentenza del giudice (..) che non ha rilevato il mancato rispetto del termine a comparire per il convenuto se quest'ultimo non si è costituito ( Cass. 5 maggio 2009 n. 10307 ).
Mentre "La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini". Pertanto, in ogni caso, la costituzione del convenuto, sana la nullità, benché la medesima non sia eccepita ( Cass. del 7 Marzo 2002 n. 3335 ) ed eccepirla può servire unicamente ad ottenere dal giudice la fissazione di una nuova udienza.
Nessun commento:
Posta un commento