mercoledì 5 ottobre 2016

In caso di decesso dell'intestatario dell'autoveicolo i parenti possono continuare a guidarlo godendo della copertura assicurativa in essere non ancora scaduta?



Per rispondere a questa domanda si consideri che la morte dell'intestatario di un veicolo determina l'apertura della successione ( art. 456 cc ) e che con l'accettazione si trasferisce la proprietà dei beni ereditari con effetto dal momento della morte del dante causa ( 459 cc ). In proposito l'art. 171 del codice della assicurazioni stabilisce, senza alternativa, che:

" 1. Il  trasferimento  di  proprieta'  del  veicolo  o  del  natante determina, a scelta irrevocabile  dell'alienante,  uno  dei  seguenti effetti: 

    a) la risoluzione del contratto a far  data  dal  perfezionamento del trasferimento di proprieta', con diritto al rimborso del rateo di premio  relativo  al  residuo  periodo  di  assicurazione  al   netto
dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334; 

    b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente; 

    c) la sostituzione del contratto  per  l'assicurazione  di  altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante  di  sua  proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio. 

  2. Eseguito il trasferimento  di  proprietà,  l'alienante  informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione. 

  3. La garanzia e' valida per il nuovo veicolo o natante dalla  data del  rilascio  del  nuovo  certificato  e,  ove  occorra,  del  nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante  secondo  le  modalita' previste dal regolamento adottato, su  proposta  dell'(( IVASS )),  dal ((Ministro dello sviluppo economico)). "

In caso di decesso dell'intestatario di un veicolo gli unici casi che possono presentarsi evidentemente sono quelli sub a) e sub b) e la scelta di quale effetto debba prodursi, in assenza del defunto alienante, ricadrà sugli eredi.

L'uso da parte dell'erede dell'eventuale polizza in essere non ancora scaduta e stipulata dal defunto a parere di chi scrive non è possibile: volendo circolare con copertura assicurativa, gli eredi prima di poter usare il veicolo dovrebbero fare una voltura e, alternativamente, procedere con una cessione di contratto oppure, risolvere il contratto in essere ( con diritto al rimborso delle mensilità non godute ) per poi stipulare diversa polizza assicurativa.