Per rispondere a questa domanda si consideri che la morte dell'intestatario di un veicolo determina l'apertura della successione ( art. 456 cc ) e che con l'accettazione si trasferisce la proprietà dei beni ereditari con effetto dal momento della morte del dante causa ( 459 cc ). In proposito l'art. 171 del codice della assicurazioni stabilisce, senza alternativa, che:
" 1. Il trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprieta', con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto
dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;
b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
3. La garanzia e' valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalita' previste dal regolamento adottato, su proposta dell'(( IVASS )), dal ((Ministro dello sviluppo economico)). "
In caso di decesso dell'intestatario di un veicolo gli unici casi che possono presentarsi evidentemente sono quelli sub a) e sub b) e la scelta di quale effetto debba prodursi, in assenza del defunto alienante, ricadrà sugli eredi.
L'uso da parte dell'erede dell'eventuale polizza in essere non ancora scaduta e stipulata dal defunto a parere di chi scrive non è possibile: volendo circolare con copertura assicurativa, gli eredi prima di poter usare il veicolo dovrebbero fare una voltura e, alternativamente, procedere con una cessione di contratto oppure, risolvere il contratto in essere ( con diritto al rimborso delle mensilità non godute ) per poi stipulare diversa polizza assicurativa.
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