lunedì 18 settembre 2017

Carenza di personale: Ryanair fino al 31/10 sarà costretta a cancellare il 2% dei voli ( circa 45 al giorno ). Ecco quali sono i diritti dei passeggeri previsti dal Regolamento CE 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato





Fino al 31/10 Ryanair sarà costretta a cancellare circa 45 voli al giorno. Ciò principalmente a causa della carenza di personale, che già sta incidendo sulla puntualità dei voli ( recentemente scesa dal 90% all'80% ). Onore alla compagnia che in una pagina web ad hoc ( raggiungibile cliccando QUI ) indica i voli cancellati di giorno in giorno ed offre ai passeggeri due opzioni, cioè richiedere il rimborso del biglietto o lo spostamento del volo.

Proprio perché il motivo di queste cancellazioni non deriva da "imprevedibili ed eccezionali circostanze" ma dall'insufficienza di personale, cioè una colpa organizzativa da parte della compagnia low cost, chi si senta danneggiato dall'operato di Ryanair, potrà certamente sottoporre il proprio caso ad un legale per valutare gli estremi di una richiesta risarcitoria. 

La normativa applicabile è senz'altro il regolamento 261/2004 ( consultabile cliccando QUI ) "che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato". Le note esplicative del sottoscritto saranno contrassegnate come segue: "n.d.@".

L'art. 5 del regolamento 261/2004 si occupa dei casi di "Cancellazione del volo" stabilendo al primo comma che "In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati: 

a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8 ( n.d.@: trattasi del "Diritto a rimborso o all'imbarco su un volo alternativo" ).


b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) ( n.d.@: alimenti e bevande ), e dell'articolo 9, paragrafo 2 ( n.d.@: comunicare con qualcuno es: telefonicamente o via email ), nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); ( n.d.@: pernottamenti e trasporto ) 

c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che:


i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; oppure

ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure

iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.

2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.

3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.

L'art. 12.1 chiarisce inoltre che "Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento".

Purtroppo anche io, dovendo partire nei prossimi giorni, potrei essere danneggiato dalle cancellazioni operate. Per una consulenza non esitiate a contattarmi: i miei contatti sono indicati sulla colonna di destra del blog.


venerdì 8 settembre 2017

Dall'11/10/2017 scatta l'obbligo di assicurazione per gli avvocati




L'11/10/2017 entra in vigore il decreto del 22/9/2016 emanato dal Ministero della Giustizia in base alla art. 12 della legge professionale forense n. 247/2012: ciò significa che dall'11/10/2017 tutti gli avvocati, pena la cancellazione dall'albo, dovranno essere in possesso di almeno due coperture assicurative, a tutela di sé e dei propri collaboratori: una contro la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, l'altra contro gli infortuni che avvengano in conseguenza dello svolgimento di attività professionale.  Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze sono indicati nel citato decreto, consultabile cliccando QUI.




venerdì 11 agosto 2017

Nicotina presente nelle sigarette, l'ultima determinazione dell'AAMS ( agenzia delle dogane e dei monopoli )




A partire dal 2016 sui pacchetti di sigarette sono scomparse le indicazioni circa i quantitativi di nicotina presenti nelle sigarette e son comparse, invece, immagini raccapriccianti. Per chi sia ancora interessato a conoscere i quantitativi di nicotina presenti nelle sigarette, senza garanzie di attendibilità circa i possibili aggiornamenti, può essere utile consultare l'ultima determinazione dell'AAMS ( agenzia delle dogane e dei monopoli di stato ), risalente alla metà del 2015, consultabile cliccando QUI, dove per ciascuna marca e modello, fu per l'ultima volta indicato il quantitativo di nicotina presente. 


Autovelox, giro di vite agli abusi, serve un doppio avvertimento: l'autovelox dev'essere a) presegnalato e b) ben visibile



La circolare 300/A/6045/17/144/520/3 del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno del 7 agosto 2017 fornisce chiarimenti sul decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  emanato il 13 giugno 2017, nonché riguardo all'interpretazione data all'art. 146.6 bis del Codice della strada, il quale prevede che "(..) Le postazioni  di  controllo  sulla  rete  stradale  per  il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi  di segnalazione  luminosi (..)".

Ciò implica, secondo i chiarimenti forniti dal ministero nella propria circolare, che sostanzialmente le postazioni fisse e temporanee devono essere 

a) presegnalate da "idonei segnali" posti ad "adeguata distanza", massimo a 4 km dal punto di accertamento;

b) risultare ben visibili: in assenza di presidio di agenti accertatori in uniforme ed autoveicoli di servizio con colori istituzionali, se si tratta, cioè, di dispositivi automatici, serve almeno un segnale indicante il simbolo del corpo operante.

Tali indicazioni sono contenute nella Parte I, capitolo 7 della menzionata circolare emanata il 7 agosto 2017 dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, liberamente consultabile cliccando QUI.

Quanto al testo del decreto 13 giugno 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oggetto della menzionata circolare del Ministero dell'interno, è consultabile cliccando QUI.

venerdì 4 agosto 2017

Il ddl concorrenza è legge: divieto di tacito rinnovo per rc auto e rischi accessori, tanto fumo, niente arrosto: non cambia nulla. Sconti obbligatori in caso di scatola nera, ispezioni al veicolo, etilometro blocca accensione



Tanto fumo e niente arrosto sul fronte del tacito rinnovo dei contratti RCA e dei rischi accessori: il tacito rinnovo resta sia per l'RCA che per i rischi accessori assicurati simultaneamente con stesso o altro contratto stipulato contestualmente.


Tra le novità, invece, la legge ora prevede sconti obbligatori per l'assicurazione di chi acconsenta a sottoporre il proprio veicolo ad ispezione, all'installazione di dispositivi di tracciamento del veicolo ( black box ) od all'installazione di etilometri blocca accensione del veicolo.

mercoledì 26 luglio 2017

Particolarità dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni




Come ottenere quanto dovuto da un ente pubblico che non onori i propri debiti una volta che sia stato ottenuto un titolo esecutivo nei suoi confronti? Le strade sono due: una prima consiste nel promuovere un giudizio di ottemperanza, finalizzato alla nomina di un commissario ad acta che in nome dell'ente pubblico disponga il pagamento di quanto dovuto a favore del creditore. Una seconda via, consiste nel procedere ad esecuzione forzata, che se rivolta contro le pubbliche amministrazioni è regolata da norme specifiche che derogano alla disciplina generale, di seguito trattate.

Anzitutto, una volta che un titolo sia divenuto esecutivo, esso non può essere notificato contestualmente al precetto, pena la nullità di quest'ultimo: la notifica del precetto è efficace solo se avviente 120 giorni dopo la notifica del titolo esecutivo. Infatti il D.L. 669/1996 all'art. 14.1 prevede che "Le amministrazioni dello Stato egli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto".

In secondo luogo, quanto alla scelta del "bersaglio", affinché la procedura sia efficace, dovrà necessariamente trattarsi di pignoramento presso terzi, da eseguirsi presso la tesoreria dell'ente pubblico. A riguardo il d.lgs. 267/2000 all'art. 159.1 è eloquente nell'affermare che "Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri". 

Quanto all'identità del tesoriere, può trattarsi di una banca autorizzata od una s.p.a. con capitale sociale non inferiore ad € 500.000,00 (  a cui l'ente pubblico, tramite bando pubblico, abbia affidato il servizio ) o altro soggetto indicato dalla legge.  Recita infatti il d.lgs. 267/2000 all'art. 208.1  "Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che  puo'  essere affidato:  a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province,  le  citta' metropolitane, ad una banca autorizzata, a  svolgere  l'attivita'  di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane e le unioni di comuni,  anche  a  societa'  per  azioni  regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non  inferiore  a ((cinquecentomila euro)), aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli  enti  locali  e  che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio  a  condizione  che  il  capitale  sociale  risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla  normativa  vigente  per  le banche di credito cooperativo; c) altri soggetti abilitati per legge. ".

Infine, è da evidenziare che può risultare, se non impossibile quanto meno difficile, recuperare le somme per cui si procede qualora l'organo esecutivo dell'ente, adottando i provvedimenti previsti dal d.lgs. 267/2000 art. 159.3, abbia preventivamente predestinato le risorse "bersaglio" dell'esecuzione al soddisfacimento di finalità d'interesse pubblico indicate nel d.lgs. 267/2000 all'art. 159.2: "Non sono soggette ad esecuzione  forzata,  a  pena  di  nullita' rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza  degli enti locali destinate a: a) pagamento  delle  retribuzioni  al  personale  dipendente  e   dei    conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento  delle  rate  di  mutui  e  di  prestiti  obbligazionari    scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili.   3. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di  cui  al comma  2  occorre  che  l'organo  esecutivo,  con  deliberazione   da adottarsi per ogni semestre e notificata  al  tesoriere,  quantifichi preventivamente gli  importi  delle  somme  destinate  alle  suddette finalita'." Tale ostacolo non è aggirabile nemmeno scegliendo la via del giudizio di ottemperanza: il vincolo di predestinazione infatti vale anche nei confronti del commissario ad acta eventualmente nominato in seguito a giudizio di ottemperanza, impedendogli di adottare provvedimenti ad oggetto risorse già destinate al soddisfacimento di finalità d'interesse pubblico. Recita l'art. D.lgs.267/2000 Art. 159.5 " I provvedimenti  adottati  dai  commissari  nominati  a  seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero  4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto   26   giugno   1924,   n.   1054,   devono   essere   muniti dell'attestazione di  copertura  finanziaria  prevista  dall'articolo 151, comma 4. e non possono avere ad oggetto le  somme  di  cui  alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.".

giovedì 23 marzo 2017

Il responsabile della protezione dei dati personali previsto dal regolamento UE 679/2016




Il 25/5/2018 entrerà in vigore il regolamento UE 679/2016. Tra le novità è prevista l'istituzione della figura del Responsabile della protezione dei dati personali.
Dovranno designare obbligatoriamente un Responsabile della
protezione dei dati:
a) amministrazioni ed enti pubblici, fatta eccezione per le
autorità giudiziarie;
b) tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti
che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il
controllo regolare e sistematico degli interessati;
c) tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel
trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi alla salute o
alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici.
• Un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento
possono comunque designare un Responsabile della protezione
dei dati anche in casi diversi da quelli sopra indicati.
• Un gruppo di imprese o soggetti pubblici possono nominare un
unico Responsabile della protezione dei dati.
Negli altri casi il Responsabile della protezione dei dati sarà comunque facoltativamente designabile.
Il Responsabile della protezione dei dati dovrà:
a) informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti
dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) verificare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit relativi;
c) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti; 
d) fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a  qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all’esercizio dei loro diritti; 
e) fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.

Per informazioni sono a disposizione ai seguenti contatti.
dott.lic.luca.cortese@gmail.com
328.46.20.317