venerdì 8 settembre 2017
Dall'11/10/2017 scatta l'obbligo di assicurazione per gli avvocati
venerdì 11 agosto 2017
Autovelox, giro di vite agli abusi, serve un doppio avvertimento: l'autovelox dev'essere a) presegnalato e b) ben visibile
La circolare 300/A/6045/17/144/520/3 del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno del 7 agosto 2017 fornisce chiarimenti sul decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emanato il 13 giugno 2017, nonché riguardo all'interpretazione data all'art. 146.6 bis del Codice della strada, il quale prevede che "(..) Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi (..)".
Ciò implica, secondo i chiarimenti forniti dal ministero nella propria circolare, che sostanzialmente le postazioni fisse e temporanee devono essere
a) presegnalate da "idonei segnali" posti ad "adeguata distanza", massimo a 4 km dal punto di accertamento;
b) risultare ben visibili: in assenza di presidio di agenti accertatori in uniforme ed autoveicoli di servizio con colori istituzionali, se si tratta, cioè, di dispositivi automatici, serve almeno un segnale indicante il simbolo del corpo operante.
Tali indicazioni sono contenute nella Parte I, capitolo 7 della menzionata circolare emanata il 7 agosto 2017 dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, liberamente consultabile cliccando QUI.
Quanto al testo del decreto 13 giugno 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oggetto della menzionata circolare del Ministero dell'interno, è consultabile cliccando QUI.
Quanto al testo del decreto 13 giugno 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oggetto della menzionata circolare del Ministero dell'interno, è consultabile cliccando QUI.
mercoledì 26 luglio 2017
Particolarità dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni
Come ottenere quanto dovuto da un ente pubblico che non onori i propri debiti una volta che sia stato ottenuto un titolo esecutivo nei suoi confronti? Le strade sono due: una prima consiste nel promuovere un giudizio di ottemperanza, finalizzato alla nomina di un commissario ad acta che in nome dell'ente pubblico disponga il pagamento di quanto dovuto a favore del creditore. Una seconda via, consiste nel procedere ad esecuzione forzata, che se rivolta contro le pubbliche amministrazioni è regolata da norme specifiche che derogano alla disciplina generale, di seguito trattate.
Anzitutto, una volta che un titolo sia divenuto esecutivo, esso non può essere notificato contestualmente al precetto, pena la nullità di quest'ultimo: la notifica del precetto è efficace solo se avviente 120 giorni dopo la notifica del titolo esecutivo. Infatti il D.L. 669/1996 all'art. 14.1 prevede che "Le amministrazioni dello Stato egli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto".
In secondo luogo, quanto alla scelta del "bersaglio", affinché la procedura sia efficace, dovrà necessariamente trattarsi di pignoramento presso terzi, da eseguirsi presso la tesoreria dell'ente pubblico. A riguardo il d.lgs. 267/2000 all'art. 159.1 è eloquente nell'affermare che "Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri".
Quanto all'identità del tesoriere, può trattarsi di una banca autorizzata od una s.p.a. con capitale sociale non inferiore ad € 500.000,00 ( a cui l'ente pubblico, tramite bando pubblico, abbia affidato il servizio ) o altro soggetto indicato dalla legge. Recita infatti il d.lgs. 267/2000 all'art. 208.1 "Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che puo' essere affidato: a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le citta' metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane e le unioni di comuni, anche a societa' per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a ((cinquecentomila euro)), aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo; c) altri soggetti abilitati per legge. ".
Infine, è da evidenziare che può risultare, se non impossibile quanto meno difficile, recuperare le somme per cui si procede qualora l'organo esecutivo dell'ente, adottando i provvedimenti previsti dal d.lgs. 267/2000 art. 159.3, abbia preventivamente predestinato le risorse "bersaglio" dell'esecuzione al soddisfacimento di finalità d'interesse pubblico indicate nel d.lgs. 267/2000 all'art. 159.2: "Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili. 3. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalita'." Tale ostacolo non è aggirabile nemmeno scegliendo la via del giudizio di ottemperanza: il vincolo di predestinazione infatti vale anche nei confronti del commissario ad acta eventualmente nominato in seguito a giudizio di ottemperanza, impedendogli di adottare provvedimenti ad oggetto risorse già destinate al soddisfacimento di finalità d'interesse pubblico. Recita l'art. D.lgs.267/2000 Art. 159.5 " I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4. e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.".
giovedì 23 marzo 2017
Il responsabile della protezione dei dati personali previsto dal regolamento UE 679/2016
Il 25/5/2018 entrerà in vigore il regolamento UE 679/2016. Tra le novità è prevista l'istituzione della figura del Responsabile della protezione dei dati personali.
Dovranno designare obbligatoriamente un Responsabile della
protezione dei dati:
a) amministrazioni ed enti pubblici, fatta eccezione per le
autorità giudiziarie;
b) tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti
che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il
controllo regolare e sistematico degli interessati;
c) tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel
trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi alla salute o
alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici.
• Un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento
possono comunque designare un Responsabile della protezione
dei dati anche in casi diversi da quelli sopra indicati.
• Un gruppo di imprese o soggetti pubblici possono nominare un
unico Responsabile della protezione dei dati.
Negli altri casi il Responsabile della protezione dei dati sarà comunque facoltativamente designabile.
Il Responsabile della protezione dei dati dovrà:
a) informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti
dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) verificare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit relativi;
c) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
d) fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all’esercizio dei loro diritti;
e) fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.
Per informazioni sono a disposizione ai seguenti contatti.
dott.lic.luca.cortese@gmail.com
328.46.20.317
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