La circolare 300/A/6045/17/144/520/3 del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno del 7 agosto 2017 fornisce chiarimenti sul decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emanato il 13 giugno 2017, nonché riguardo all'interpretazione data all'art. 146.6 bis del Codice della strada, il quale prevede che "(..) Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi (..)".
Ciò implica, secondo i chiarimenti forniti dal ministero nella propria circolare, che sostanzialmente le postazioni fisse e temporanee devono essere
a) presegnalate da "idonei segnali" posti ad "adeguata distanza", massimo a 4 km dal punto di accertamento;
b) risultare ben visibili: in assenza di presidio di agenti accertatori in uniforme ed autoveicoli di servizio con colori istituzionali, se si tratta, cioè, di dispositivi automatici, serve almeno un segnale indicante il simbolo del corpo operante.
Tali indicazioni sono contenute nella Parte I, capitolo 7 della menzionata circolare emanata il 7 agosto 2017 dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, liberamente consultabile cliccando QUI.
Quanto al testo del decreto 13 giugno 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oggetto della menzionata circolare del Ministero dell'interno, è consultabile cliccando QUI.
Quanto al testo del decreto 13 giugno 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oggetto della menzionata circolare del Ministero dell'interno, è consultabile cliccando QUI.
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