domenica 16 dicembre 2018

Il contratto RCA - A cosa serve la clausola di rinuncia alla rivalsa?




L'articolo 144.2 del d.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) prevede che "Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non puo' opporre al danneggiato eccezioni derivanti  dal  contratto,  ne' clausole che  prevedano  l'eventuale  contributo  dell'assicurato  al risarcimento  del  danno.  L'impresa  di  assicurazione  ha  tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella  misura  in  cui  avrebbe avuto contrattualmente diritto di  rifiutare  o  ridurre  la  propria prestazione".

Questa norma impone alle compagnie di pagare i danni a chi sia stato danneggiato dal proprio assicurato anche qualora si presentassero fattispecie in cui la copertura assicurativa risulti totalmente o parzialmente esclusa, ferma la facoltà dell'assicuratore di recuperare le somme pagate al danneggiato rivalendosi nei confronti dell'assicurato (contraente, proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo).

I casi di esclusione, totale o parziale, della copertura assicurativa RCA, in cui la compagnia normalmente si riserva il diritto di recuperare in tutto o in parte l'importo pagato al danneggiato  rivalendosi sull'assicurato sono previsti dalla legge e/o convenzionalmente previsti:
  • la legge prevede l'esclusione totale o parziale della copertura assicurativa in caso di  dichiarazioni inesatte o reticenti (artt. 1892 & ss. del c.c.) su circostanze che abbiano influito sulla valutazione del rischio (nonché per aver omesso di comunicare una variazione di circostanze che  lo abbiano aggravato): in tali casi ove il pagamento dell'indennizzo non è dovuto o è dovuto in misura ridotta (in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che avrebbe dovuto essere pagato), la  compagnia è comunque tenuta ad indennizzare il danneggiato, salvo il proprio diritto di recuperare in tutto o in parte l'importo pagato rivalendosi sull'assicurato;
  • i casi convenzionalmente previsti d'esclusione totale o parziale della copertura assicurativa normalmente concernono specifiche violazioni del codice della strada commesse con dolo o colpa grave; a titolo puramente esemplificativo ecco cosa prevedono condizioni generali del contratto RCA "Bonus/Malus" di Allianz (AZ FI000 ATVT RCAARD AFOARD 01122018 0035) vigenti dal 1/12/2018:
Articolo 2 – ESCLUSIONI E RIVALSA 
Non operatività della garanzia e conseguente rivalsa
La garanzia non sarà valida e l’Impresa eserciterà – nei confronti del responsabile del danno o del proprietario del veicolo – il diritto di rivalsa per le somme pagate in caso di sinistro in ottemperanza al D.Lgs. 209, ai terzi danneggiati nei seguenti casi:
• veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale è stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli articoli 186 e 187 del codice della strada;
• conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa dopo il sinistro non viene rinnovata, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro;
• danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’articolo 9 bis del codice della strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’articolo 141 del medesimo codice;
• veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo se l’esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge;
• veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo;
• veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
• danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
• danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
• danni causati all’interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di preventiva autorizzazione alla circolazione da parte dell’Autorità competente; in caso di autorizzazione la copertura è prestata nel seguente modo:
- veicoli non in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera entro il massimale riportato in polizza;
- veicoli in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera entro il limite di € 5.000.000 (per un massimo di € 2.500.000 per danni a persona e € 2.500.000 per danni a cose) se il massimale è di importo superiore, oppure entro il massimale di polizza se quest’ultimo è di importo pari o inferiore al predetto limite.
Il predetto elenco di limitazione delle garanzie RCA e, quindi, della conseguente azione di rivalsa è tassativo e non può essere esteso per analogia a fattispecie simili.
Azione di rivalsa derivante da patti contrattuali speciali
Se sul contratto opera:
• la clausola ”ASSICURAZIONE SU TELAIO” opzione 2, valida per carrelli elevatori mancanti della prescritta autorizzazione a circolare su strada ad uso pubblico, l’impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi danneggiati se il sinistro è avvenuto su strada ad uso pubblico o aree a questa equiparate;
• la forma di copertura GUIDA ESPERTA (valida per autovetture, motocicli, ciclomotori) l’Impresa avrà diritto a promuovere azione di rivalsa fino a € 5.000 se è accertato che alla guida del veicolo, al momento del sinistro, vi era persona dalle caratteristiche diverse da quelle previste da questa forma di garanzia.
L’importo oggetto dell’azione di rivalsa, prevista dalla predetta forma di copertura, è da intendersi richiesto in conseguenza dell’inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dall’assicurato a fronte della concessione di uno sconto premio.
L’importo eventualmente dovuto dall’assicurato all’Impresa ad altro titolo sarà autonomamente addebitato (ad esempio franchigia, nel caso sia stato sottoscritto un contratto che ne preveda l’applicazione) e andrà quindi a sommarsi all’importo oggetto dell’azione di rivalsa.
A parziale deroga di quanto sopra stabilito l'Impresa, solo ed esclusivamente nei seguenti casi, non attiverà l'azione di rivalsa contrattualmente prevista:
- veicolo condotto da un addetto preposto alla sua riparazione e/o collaudo
- veicolo circolante contro la volontà del proprietario o dei soggetti indicati nell’art 122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni (D.Legs. 209/2005);
- veicolo utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza;
- forma di garanzia non espressamente prevista in contratto.
Nota bene: grazie all'inserimento di apposite clausole che comportano il pagamento di un sovrappremio, la compagnia d'assicurazione allorché si verifichino alcuni casi convenzionalmente previsti d'esclusione totale o parziale della copertura assicurativa, salvo l'obbligo d'indennizzare il danneggiato, rinuncia preventivamente in tutto o in parte a rivalersi nei confronti dell'assicurato. A titolo esemplificativo, ecco cosa stabilisce la clausola di "rinuncia alla rivalsa" prevista dalle condizioni generali del contratto RCA "Bonus/Malus" di Allianz (AZ FI000 ATVT RCAARD AFOARD 01122018 0035) vigenti dal 1/12/2018:
RINUNCIA ALLA RIVALSAA parziale deroga di quanto indicato nel precedente articolo 2 “Esclusioni e rivalsa” della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto,l’Impresa:
a) rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:
− se il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, tranne il caso in cui il conducente non abbia mai conseguito nessuna abilitazione alla guida del veicolo assicurato;
− per danni subiti dai terzi trasportati – esclusi i trasportati su veicolo con targa in prova - se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti, o alle indicazioni della carta di circolazione;
− se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza.
b) limita il diritto di rivalsa all’importo massimo di € 5.000
− se il veicolo è guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell’articolo 187 del codice della strada

mercoledì 12 dicembre 2018

Corte Costituzionale - Sentenza 231/2018 - I provvedimenti di messa alla prova ed estinzione del reato per buon esito della medesima non vanno menzionati nei certificati del casellario richiesti dall'interessato




Secondo il comunicato stampa della Corte Costituzionale, diffuso in relazione alla recentemente emanata sentenza n. 231/2018 (..) È irragionevole, e contrario al principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, che i provvedimenti sulla messa alla prova siano menzionati nei certificati penali richiesti dalla persona interessata. La menzione si risolve infatti in 'un ostacolo al reinserimento sociale del soggetto che abbia ottenuto, e poi concluso con successo, la messa alla prova' poiché può creargli “più che prevedibili difficoltà nell’accesso a nuove opportunità lavorative” (..). 

Il Comunicato Stampa è consultabile cliccando QUI, mentre il testo della sentenza n. 231/2018 è consultabile cliccando QUI


venerdì 30 novembre 2018

Cass. sez. II, sentenza 13 aprile 2015, n. 7349 - Il principio indennitario previsto dall'art. 1910 c.c. si applica anche nel caso di più polizze infortuni - L'importo del danno quale limite massimo d'indennizzo





La corte di Cassazione sez. II nella sentenza n. 7349/2015, rilevando che si tratta a tutti gli effetti di assicurazioni contro i danni, ha ritenuto applicabile anche alle polizze infortuni il principio indennitario sancito dall'art. 1910 del c.c. in base al quale "Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori". Infatti nella sentenza si afferma che:
"(..) nell'ipotesi di assicurazione presso diversi assicuratori, qualora l'assicurato agisca contro l'assicuratore per ottenere il pagamento dell'indennità dovuta secondo il contratto con il medesimo stipulato, è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l'ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poiché tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso del terzo comma dell'art. 1910 c.c. un danno indennizzabile sussiste solo se esso ricorre (v. Cass., 23/8/1999, n. 8826) (..)".
Per la determinazione del limite massimo dell'indennizzo percepibile la Corte Di Cassazione fa riferimento all'importo del danno, da considerare in ciascuna delle sue sfaccettature, sia in termini di patrimoniali (come lucro cessante es: quello derivante dalla perdita di capacità lavorativa e quantificabile anche in base alla storia professionale del soggetto infortunato, e come danno emergente es: per le spese affrontate a causa di visite mediche specialistiche, farmaci, nonché qualsiasi altro trattamento o strumento di cura che si renda necessario al pieno recupero psicofisico) che non patrimoniali (come il danno biologico, quantificabile in termini di invalidità permanente e/o temporanea secondo la prassi dei tribunali sorta in base alle norme giuridiche applicabili es: tabelle INAIL e/o gli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private).

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Cassazione Civile Sezione terza, n. 7349 Anno 2015 
Presidente: SALME' GIUSEPPE Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO 
Data pubblicazione: 13/04/2015 

- omissis - 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19/5/2010 la Corte d'Appello di Cagliari, in accoglimento del gravame interposto dal sig. Mario Luigi Loi, e in conseguente riforma della sentenza Trib. Lanusei 19/3/2007, ha accolto la domanda nei confronti del società Ugf Assicurazioni s.p.a. proposta per il pagamento di indennizzo assicurativo giusta polizza contro gli infortuni con quest'ultima stipulato, ravvisando assolto l'onere contrattuale di comunicazione di altre polizze assicurative stipulate con altre compagnie per il medesimo rischio.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Loi propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso la Ugf Assicurazioni s.p.a., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE 
Va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c. Con unico motivo il ricorrente in via principale denunzia «violazione o falsa applicazione» degli art. 2043, 1882 c.c., in riferimento all'art. 360, l °co. n. 3 c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente fatto riferimento alle tabelle giudiziali per la liquidazione del danno extracontrattuale anziché al contratto assicurativo.
Con il l ° motivo la ricorrente in via incidentale denunzia «violazione o falsa applicazione» degli art. 112, 345, 346 c.p.c., in riferimento all'art. 360, l °co. n. 3, c.p.c.;
nonché "insufficiente e contraddittoria" motivazione, in riferimento all'art. 360, 1 °co. n. 5, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia "affermato che la prova dell'esistenza delle altre indennità faceva carico all'assicuratore", senza che tale "argomento" sia mai stato invocato da controparte.
Con il 2 0 motivo denunzia "violazione o falsa applicazione" degli art. 1910, 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, l °co. n. 3, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente affermato che la prova di aver «stipulato più contratti di assicurazione per il medesimo rischio sarebbe diverso a seconda che egli abbia chiesto o meno l'indennizzo a più assicuratori e che l'abbia già ottenuto da alcun, costituendo "fatto costitutivo" della domanda nel primo caso e non anche nel secondo".
Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioritario, quest'ultimo motivo.
Esso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nell'ipotesi di assicurazione presso diversi assicuratori, qualora l'assicurato agisca contro l'assicuratore per ottenere il pagamento dell'indennità dovuta secondo il contratto con il medesimo stipulato, è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l'ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poiché tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso del terzo comma dell'art. 1910 c.c. un danno indennizzabile sussiste solo se esso ricorre (v. Cass., 23/8/1999, n. 8826).
Orbene, nell'affermare che "l'assicurazione, richiesta del risarcimento, la quale deve conoscere l'esistenza di altre polizze assicurative stipulate dal danneggiato in virtù dell'obbligo dell'assicurato di comunicare detta circostanza, può assumere informazioni per verificare che questi non abbia già chiesto il risarcimento alle altre assicurazioni. In caso positivo di questa verifica, ma solo allora, spetterà all'infortunato dimostrare che quanto riscosso dalle altre assicurazioni non eccede il risarcimento dovuto in relazione al danno effettivo", la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.
Della medesima s'impone pertanto, assorbito il l' motivo nonché il ricorso principale, la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo del disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il 2 °motivo del ricorso incidentale, assorbito il l °e il ricorso principale. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione.

Roma, 12/12/2014

martedì 4 settembre 2018

Un mondo sempre più (esageratamente) difficile.. Corte Di Giustizia UE Sentenza C-80/17: sul proprietario di un veicolo (benché quest'ultimo sia fermo su terreno privato) l'obbligo di assicurarlo grava finché immatricolato, con conseguenze potenzialmente pesanti se la legge di uno Stato Membro (come quella portoghese) consenta al Fondo di garanzia di rivalersi contro il proprietario (civilmente non responsabile del sinistro) per il solo fatto di aver omesso di assicurare il veicolo danneggiante






Una sentenza destinata a far discutere quella recentemente pronunciata nella causa C-80/17, in cui la Corte Di Giustizia ha recentemente statuito che "(..) la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi, pur trovandosi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato (..)".
Ciò puo determinare pesanti conseguenze per il proprietario del veicolo, come in questo caso (avvenuto in Portogallo), allorché la legge interna ad uno Stato  Membro (in questo caso la legge portoghese) consenta al Fondo di garanzia che abbia risarcito terzi di rivalersi nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante, benché il proprietario sia civilmente irresponsabile dei danni causati a terzi ma per il solo fatto di aver omesso di assicurarlo, poiché il diritto comunitario "(..) non osta a una normativa nazionale che prevede che (..)" l'equivalente del nostro Fondo di garanzia per le vittime della strada "(..) abbia diritto di proporre un’azione, oltre che contro il o i responsabili del sinistro, anche contro la persona che era soggetta all’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo che ha causato i danni risarciti da tale organismo, ma che non aveva stipulato alcun contratto a tal fine, quand’anche detta persona non sia civilmente responsabile dell’incidente nell’ambito del quale tali danni si sono verificati.". Ciò perché "(..) Anche se il legislatore dell’Unione ha inteso preservare il diritto degli Stati membri di regolamentare le azioni del (..)" << fondo di garanzia >> "(..) segnatamente, contro «il o i responsabili del sinistro», esso non ha tuttavia armonizzato i diversi aspetti relativi alle azioni di tale organismo, in particolare la determinazione delle altre persone nei confronti delle quali tali azioni possono essere esercitate, cosicché, come ha sottolineato la Commissione, questi aspetti rientrano nel diritto nazionale di ciascuno Stato membro. Una normativa nazionale può quindi prevedere che, qualora il proprietario del veicolo coinvolto nell’incidente sia venuto meno, come nella fattispecie, all’obbligo di assicurare tale veicolo, che gli incombeva in forza del diritto nazionale, tale organismo di indennizzo può esercitare un’azione, oltre che contro il o i responsabili del sinistro, anche contro il proprietario suddetto, indipendentemente dalla responsabilità civile di quest’ultimo nel verificarsi dell’incidente (..)".


La sentenza è consultabile cliccando QUI.

lunedì 6 agosto 2018

In caso di positività al test dell'etilometro la sospensione cautelare della patente è legittima solo se il tasso alcolemico è superiore ad 1,5 g/l.



Massima: Ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all’art. 186 del codice della strada, la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

Ordinanza 18 aprile 2018, n. 9539
Data udienza 2 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6316-2014 proposto da:

(OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso (OMISSIS) SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

PREFETTO CAGLIARI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 307/2013 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 18/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2018 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. Con verbale del 14 ottobre 2006 i carabinieri della compagnia di Cagliari contestavano a (OMISSIS) la contravvenzione prevista dall’articolo 186 C.d.S., commi 2 e 9, per aver guidato l’auto vettura Lancia Y targata (OMISSIS) in stato di ebbrezza alcolica, all’esito di doppio accertamento fatto con l’etilometro in dotazione, il cui esito era stato in prima battuta di 1,56 g/l e poi di 1,47 g/l.

2. Con ordinanza del 24 ottobre 2006, il prefetto di Cagliari disponeva la misura cautelare della sospensione della patente di guida di (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., commi 2 e 9, e articolo 223 C.d.S., fino all’esito della visita medica prevista dall’articolo 186, comma 8 stesso codice.

3. Con ricorso depositato il 10 novembre 2006 (OMISSIS) proponeva tempestiva opposizione avverso l’ordinanza di sospensione sostenendo: 1) che l’esito dell’accertamento non fosse attendibile in quanto i due rilievi erano stati eseguiti ad intervalli troppo ravvicinati ed inferiori ai 5 minuti prescritti dall’articolo 379 reg. C.d.S.; 2) che il suo stato di sobrieta’ fosse comunque provato dal fatto che il suo compagno di viaggio, pur sottoposto all’alcoltest era stato accertato essere del tutto sobrio nonostante avesse assunto la medesima quantita’ di sostanze alcoliche; 3) che i pubblici accertatori avevano escluso i sintomi dell’ebbrezza, attestando solo l’alito vinoso; 4) che il verbale era inefficace in quanto non gli erano stati consegnati gli scontrini dei due rilevamenti; 5) che l’apparato utilizzato non era omologato; 6) che la sanzione accessoria era eccessiva.

Con il medesimo ricorso lo (OMISSIS) chiedeva la sospensione dell’ordinanza prefettizia allegando quanto al fumus boni iuris i medesimi argomenti posti per il merito.

Con decreto del 21 novembre 2006 il giudice di pace ritenuta l’insussistenza dei gravi motivi che giustificavano la sospensione respingeva la relativa domanda e fissava udienza di comparizione delle parti.

Con atto depositato il 22 novembre 2006 l’attore chiedeva che il giudice di pace provvedesse in merito all’istanza di sospensione e che in difetto si astenesse dalla trattazione della causa. Con ordinanza in data 1 dicembre 2006 il giudice di pace respingeva entrambe le istanze e, con atto in pari data, il giudice di pace coordinatore comunicava al difensore dell’attore che egli non aveva il potere di sostituire il giudice assegnatario.

Con atto depositato il 15 dicembre 2006 l’attore chiedeva che il giudice di pace coordinatore sostituisse il giudice di pace affidatario della causa sostenendo che gli atti dallo stesso adottati fossero privi di motivazione e, quindi, tamquam non esset. Il giudice di pace coordinatore comunicava all’istante che l’obbligo di rispettare le tabelle del tribunale non consentiva la sostituzione del giudice.

Il 23 febbraio 2007 l’amministrazione si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell’opposizione.

4. Il 7 marzo 2007 l’attore rinnovava la richiesta di astensione del giudice di pace e, in subordine, lo ricusava sostenendo che non fosse sereno e imparziale e che cio’ fosse desumibile dal fatto che a suo dire aveva violato l’obbligo di motivare la pronuncia cautelare.



Il 13 marzo 2007 il giudice di pace coordinatore rimetteva gli atti al presidente del tribunale il quale, il 15 marzo 2007, respingeva la ricusazione ritenendo che non vi fosse prova della grave inimicizia prevista all’articolo 51 c.p.c., comma 1, n. 3, o dell’interesse del giudice nella causa previsto dal comma 2 medesimo art..

Il 30 ottobre 2007 l’attore riassumeva la causa e il giudice di pace fissava una nuova udienza di comparizione.

Il 23 febbraio 2008 l’attore chiedeva nuovamente l’astensione del Giudice di Pace assegnatario delprocedimento e lo ricusava insieme al presidente deltribunale.

Il tribunale dichiarava inammissibile la ricusazione delgiudice di pace in quanto decisa in via definitiva col provvedimento del 15 marzo 2007 e, con ordinanza del 22 aprile 2008, il Tribunale respingeva la ricusazione delpresidente tribunale.

Con ricorso del 21 Maggio 2008 l’attore ricusava nuovamente il giudice di pace, il presidente del tribunale e tutti i giudici che si erano pronunciati sulla precedente ricusazione, il tribunale dichiarava l’inammissibilita’ delricorso per la medesima ragione di definitivita’ delprovvedimento di ricusazione.

5. Il giudice di pace fissava l’udienza per la discussione della causa e rigettava l’opposizione.

Il rigetto si basava sulle seguenti argomentazioni: la natura della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’articolo 186 C.d.S., comma 2, non presuppone l’accertamento dell’esistenza del reato ma unicamente la valutazione sommaria e provvisoria dei presupposti che, ai fini meramente cautelari, avvalorino la commissione del reato. In tal senso nella sentenza si evidenziavano vari elementi, tra i quali, l’ammissione da parte del ricorrente di aver bevuto un bicchierino di grappa, il risultato dell’alcoltest, la cui attendibilita’ non era inficiata dal mancato rispetto dell’intervallo temporale di 5 minuti prescritto a fini meramente ordinatori dalla legge e la mancata contestazione da parte dell’interessato del risultato.

6. Avverso tale sentenza proponeva appello (OMISSIS), lamentando la carenza di motivazione dei provvedimenti con cui erano state respinte le sue istanze cautelari e di ricusazione e la conseguente nullita’ delle quattro ordinanze con cui erano state respinte le istanze di ricusazione del Giudice di Pace e del presidente del tribunale. Inoltre lo (OMISSIS) eccepiva l’erroneita’ della motivazione della sentenza con riguardo alla irrilevanza dell’intervallo temporale da osservare nell’alcoltest e il travisamento dei fatti avendo egli contestato le risultanze del test sia nella nota 16 ottobre 2006 indirizzata ai carabinieri che nel ricorso al giudice di pace.

L’appellante nel corso del giudizio produceva la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Cagliari rigettava l’appello proposto dal procuratore generale e confermava la sentenza del Tribunale Penale di Cagliari di assoluzione dello stesso dal reato previsto dall’articolo 186 C.d.S. con la formula perche’ il fatto non sussiste.

7. La Corte d’Appello rigettava il ricorso richiamando la giurisprudenza della Cassazione che distingue la sospensione della patente di guida di cui all’articolo 186 C.d.S. da quella di cui all’articolo 223 medesimo codice. La prima avendo natura di sanzione amministrativa accessoria, presuppone necessariamente l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza (Cass. n. 21447 del2010 e n. 12898 del 2010). La seconda, invece, trova giustificazione nella necessita’ di impedire che il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilita’ in ordine ad eventi lesivi dell’incolumita’ altrui, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la sua responsabilita’ penale, continui a tenere una condotta che puo’ arrecare pericolo ad altri soggetti.

Il sindacato del giudice civile sulla legittimita’ della misura e’ limitato alla valutazione della sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza in ordine al reato ipotizzato e delle condizioni previste dalla legge per la sua irrogazione a prescindere dall’esito del processo penale per il reato di guida in stato di ebbrezza. Nel caso di specie tali condizioni sussistevano in quanto l’attore aveva ammesso di aver bevuto alcolici se pure in modica quantita’ ed entrambi i test eseguiti a distanza di 4 minuti avevano dato esito positivo, riscontrando un tasso alcolemico, nel primo di ben tre volte superiore a quello legale di 0,50 g/l, e nel secondo di 1,47 g/l. Tale macroscopico superamento giustificava la misura adottata.

Infine il giudice dell’Appello riteneva le conclusioni formulate in via subordinata inammissibili, perche’ la decisione sulle istanze di ricusazione del giudice procedente e del presidente del tribunale competono soltanto agli organi che si sono gia’ pronunciati in via definitiva.

8. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello (OMISSIS) sulla base di 7 motivi di ricorso.

9. Il prefetto, Ufficio territoriale del governo, si e’ costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 186 C.d.S., commi 2, 8 e 9, e dell’articolo 223 medesimo codice.

A parere del ricorrente la successiva sentenza di assoluzione dello (OMISSIS) varrebbe ad affermare l’insussistenza del fatto; il giudice civile ne dovrebbe necessariamente tenere conto per non contraddire il giudicato penale, affermando la sussistenza dei presupposti della misura cautelare.

1.2 Il motivo e’ infondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice in tema di sanzioni connesse alla guida in stato di ebbrezza, il provvedimento di sospensione della patente di guida che il Prefetto adotta nel caso di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 9, sino all’esito della visita medica del conducente prevista dal precedente comma, ha natura cautelare, essendo adottato sulla base del mero riscontro di un tasso alcolemico superiore a quello prescritto, e, quale presupposto per la sua emissione, non e’ affatto richiesta l’esistenza di un accertamento giudiziale definitivo; ne consegue che il ricorso proponibile dinanzi al giudice di pace in sede civile non puo’ che riguardare la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti l’applicazione della suddetta misura cautelare, e non anche la verifica dell’esistenza della condotta oggetto di accertamento in ambito penale (Sez. 2, Sent. n. 12898 del 2010).

Ne consegue che la legittimita’ di tale provvedimento deve essere valutata con riferimento al momento del fatto, senza che rilevi l’eventuale successivo giudicato penale di assoluzione dal reato presupposto.



2. Con riferimento ai restanti motivi di ricorso, per ragioni di priorita’ logica devono essere esaminati preliminarmente il terzo e il quinto motivo che, per la loro intima connessione, possono essere trattati congiuntamente.

Il terzo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 186 C.d.S., commi 2, 8 e 9, e dell’articolo 223 medesimo codice e dell’articolo 379 reg. C.d.S., comma 2.

Sostiene il ricorrente che, nel caso di specie, sarebbe stato violato l’articolo 186 C.d.S., comma 9, secondo cui all’accertamento di cui ai commi 4 e 5, qualora risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, deve sempre seguire la misura cautelare della sospensione della patente, mentre nel caso di specie al secondo accertamento con l’alcoltest seguito a distanza di soli 4 minuti dal primo il valore grammo litro era inferiore a 1,5.

2.1 Il quinto motivo e’ cosi’ rubricato: articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 186 C.d.S., commi 2 e 9, , dell’articolo 223, comma 3 medesimo codice e della L. n. 689 del 1981, articolo 14.

Allo (OMISSIS) e’ stata applicata la sanzione cautelativa di cui all’articolo 223 C.d.S., comma 3, mentre in realta’ la contestazione riguardava la violazione di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 9. Pertanto, come affermato nella sentenza della Cassazione n. 21447 del 2010 il tribunale e il giudice di pace sarebbero incorsi nella violazione dell’articolo 14 sopra indicato.

2.2 I motivi terzo e quinto sono fondati.

L’articolo 186 C.d.S. detta la disciplina della guida sotto l’influenza dell’alcool e stabilisce, al comma 2, le sanzioni per il caso di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Oltre alle sanzioni penali l’articolo citato dispone, ai successivi commi 4 e 5, le modalita’ di accertamento del tasso alcolemico e, ai commi 8 e 9, detta disposizioni ulteriori, prevedendo, al comma 8, che “con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni” e, al comma 9, che “qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8”. In tale contesto normativo, appare evidente la sussistenza della denunciata violazione di legge.

Questa Corte ha gia’ ritenuto che “In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all’articolo 186 C.d.S. si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all’articolo 223 medesimo codice; nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione puo’ conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell’accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessita’ di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilita’ penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilita’ in ordine ad eventi lesivi dell’incolumita’ altrui, continui a tenere una condotta che puo’ arrecare pericolo ad altri soggetti. Ne consegue che – in ragione del principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 14 – ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all’articolo 186 C.d.S. la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, puo’ essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro” Sez. 2, Sentenza n. 21447 del 19/10/2010.

2.3 Nel caso di specie con verbale del 14 ottobre 2006 i carabinieri della compagnia di Cagliari contestavano a Stefano (OMISSIS) la contravvenzione prevista dall’articolo 186 C.d.S., commi 2 e 9 per aver guidato l’auto vettura Lancia Y targata (OMISSIS) in stato di ebbrezza alcolica, all’esito di doppio accertamento fatto con l’etilometro in dotazione, il cui esito era stato prima di 1,56 g/l e poi di 1,47 g/l.

Con ordinanza del 24 ottobre 2006, il prefetto di Cagliari disponeva la misura cautelare della sospensione della patente di guida di (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., commi 2 e 9 e articolo 223 C.d.S. fino all’esito della visita medica prevista dall’articolo 186, comma 8 stesso codice.

Dunque, il provvedimento del prefetto di Cagliari di sospensione della patente di guida nei confronti dello (OMISSIS), e’ stato adottato in presenza di un tasso alcolemico che, al secondo test, per di piu’ effettuato a soli 4 minuti dal primo, era inferiore a quello di 1,5 grammi per litro.

2.4 Risulta quindi violato l’articolo 186 C.d.S., comma 9, che per la sospensione in via cautelare della patente di guida presuppone un accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, nonche’ la L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 14 per il quale deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata – considerato che la sanzione comminata allo (OMISSIS) era correlata ad una fattispecie diversa da quella attribuita a quest’ultimo in sede di contestazione.

3. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: “Ex 360 c.p.c., n. 4, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4, nullita’ della sentenza del Tribunale”.

Secondo il ricorrente il tribunale ha ignorato radicalmente le difese formulate dall’appellante nella comparsa conclusionale nella memoria di replica e analiticamente riportate nel ricorso.

4. Il quarto motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: “Ex articolo 360 c.p.c., n. 4 per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4”.

Il tribunale avrebbe ignorato radicalmente i motivi di opposizione richiamati nel precedente motivo.

5. Il sesto motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: “Ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 53 c.p.c. e dell’orientamento giurisprudenziale in materia di impugnabilita’ delle pronunce sulla ricusazione e per l’effetto violazione dell’articolo 112 c.p.c.”.

Il ricorrente contesta l’affermazione della sentenza nella quale si dice che le decisioni sulle istanze di ricusazione competono soltanto agli organi che si sono gia’ pronunciati in via definitiva sulle stesse, mentre l’articolo 53 c.p.c., comma 2, prevede che la decisione sulla ricusazione e’ pronunciata con ordinanza non impugnabile e i vizi rilevabili avverso la detta pronuncia si convertono in motivi di impugnazione della decisione sul merito della causa.

6. Il settimo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: “Ex articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. e del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012”.

Il ricorrente contesta la condanna alle spese in quanto l’appello meritava accoglimento e perche’ sono stati utilizzati scaglioni di riferimento errati in quanto riferiti al valore compreso tra Euro 25.000 e Euro 50000, mentre la violazione in esame rientrava nel primo Scaglione deldetto D.M..

7. Il secondo, quarto sesto e settimo motivo di ricorso sono assorbiti dall’accoglimento del terzo e quinto motivo.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte accoglie l’opposizione proposta ed annulla l’ordinanza del 24 ottobre 2006, con la quale il Prefetto di Cagliari ha disposto la misura cautelare della sospensione della patente di guida di (OMISSIS).

8. Il collegio ritiene che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese. A tal proposito deve premettersi che il presente il giudizio e’ stato instaurato nell’anno 2006 e, dunque, deve farsi applicazione dell’articolo 92 c.p.c., nel testo antecedente la modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 11, (articolo 58 stessa legge).

Nei giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 263 del 2005 (e prima del 4 luglio 2009), come quello in oggetto, il giudice puo’ procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca solo se ricorrono giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il tenore dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a) Legge citata (cfr. Cass. ord. 30 gennaio 2014, n. 2033).

Nel caso di specie i giusti motivi della compensazione devono ricondursi al fatto che la decisione e’ stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede di ricorso per cassazione, e in relazione ai quali all’epoca dell’insorgenza della controversia mancava un orientamento univoco o consolidato posto che l’unica sentenza di legittimita’ intervenuta sul punto risale all’anno 2010 (Sez. 2, Sentenza n. 21447 del 19/10/2010). Tale pronuncia, inoltre, e’ rimasta isolata fino ad oggi non risolvendo l’oggettiva incertezza delle questioni di diritto rilevanti nel caso in esame.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il terzo e il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti il secondo, il quarto, il sesto e il settimo motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da (OMISSIS) e annulla l’ordinanza del 24 ottobre 2006, con la quale il Prefetto di Cagliari disponeva la misura cautelare della sospensione della patente di guida. Spese compensate.

domenica 29 aprile 2018

Emanato il provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018, "la bibbia" sui criteri di individuazione e mantenimento della classe di merito universale nei contratti d'assicurazione RCA



In ottemperanza a quanto previsto nel l'art. 3.3 del regolamento Ivass n. 9/2015 (relativo alla disciplina dell'attestazione sullo stato del rischio), l'Ivass con provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018, ha emanato "la bibbia" sull'individuazione ed il mantenimento della classe di merito universale nei contratti d'assicurazione RCA. Il provvedimento è consultabile cliccando QUI.


mercoledì 21 marzo 2018

Danni causati da insidia del manto stradale: chi paga?



Sei scivolato su una macchia d'olio mentre circolavi su una via pubblica col tuo motociclo? Una profonda buca ha causato danni alla ruota del tuo autoveicolo? Sei caduto dalla bicicletta a causa di un tombino troppo sporgente? In casi come questi, il custode della cosa che ha causato il danno potrebbe esser civilmente responsabile, ai sensi del 2051 c.c., dei danni cagionati (salvo provi il caso fortuito). Pertanto se ti sono capitati episodi simili potresti aver diritto ad ottenere il giusto risarcimento per il danno subito. Per una prima consulenza, gratuita e senza impegno, chiamami o scrivimi: l'onorario è richiesto solo in caso di effettivo risarcimento. 328/4620317 dott.lic.luca.cortese@gmail.com