venerdì 30 novembre 2018

Cass. sez. II, sentenza 13 aprile 2015, n. 7349 - Il principio indennitario previsto dall'art. 1910 c.c. si applica anche nel caso di più polizze infortuni - L'importo del danno quale limite massimo d'indennizzo





La corte di Cassazione sez. II nella sentenza n. 7349/2015, rilevando che si tratta a tutti gli effetti di assicurazioni contro i danni, ha ritenuto applicabile anche alle polizze infortuni il principio indennitario sancito dall'art. 1910 del c.c. in base al quale "Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori". Infatti nella sentenza si afferma che:
"(..) nell'ipotesi di assicurazione presso diversi assicuratori, qualora l'assicurato agisca contro l'assicuratore per ottenere il pagamento dell'indennità dovuta secondo il contratto con il medesimo stipulato, è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l'ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poiché tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso del terzo comma dell'art. 1910 c.c. un danno indennizzabile sussiste solo se esso ricorre (v. Cass., 23/8/1999, n. 8826) (..)".
Per la determinazione del limite massimo dell'indennizzo percepibile la Corte Di Cassazione fa riferimento all'importo del danno, da considerare in ciascuna delle sue sfaccettature, sia in termini di patrimoniali (come lucro cessante es: quello derivante dalla perdita di capacità lavorativa e quantificabile anche in base alla storia professionale del soggetto infortunato, e come danno emergente es: per le spese affrontate a causa di visite mediche specialistiche, farmaci, nonché qualsiasi altro trattamento o strumento di cura che si renda necessario al pieno recupero psicofisico) che non patrimoniali (come il danno biologico, quantificabile in termini di invalidità permanente e/o temporanea secondo la prassi dei tribunali sorta in base alle norme giuridiche applicabili es: tabelle INAIL e/o gli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private).

* * *

Cassazione Civile Sezione terza, n. 7349 Anno 2015 
Presidente: SALME' GIUSEPPE Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO 
Data pubblicazione: 13/04/2015 

- omissis - 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19/5/2010 la Corte d'Appello di Cagliari, in accoglimento del gravame interposto dal sig. Mario Luigi Loi, e in conseguente riforma della sentenza Trib. Lanusei 19/3/2007, ha accolto la domanda nei confronti del società Ugf Assicurazioni s.p.a. proposta per il pagamento di indennizzo assicurativo giusta polizza contro gli infortuni con quest'ultima stipulato, ravvisando assolto l'onere contrattuale di comunicazione di altre polizze assicurative stipulate con altre compagnie per il medesimo rischio.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Loi propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso la Ugf Assicurazioni s.p.a., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE 
Va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c. Con unico motivo il ricorrente in via principale denunzia «violazione o falsa applicazione» degli art. 2043, 1882 c.c., in riferimento all'art. 360, l °co. n. 3 c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente fatto riferimento alle tabelle giudiziali per la liquidazione del danno extracontrattuale anziché al contratto assicurativo.
Con il l ° motivo la ricorrente in via incidentale denunzia «violazione o falsa applicazione» degli art. 112, 345, 346 c.p.c., in riferimento all'art. 360, l °co. n. 3, c.p.c.;
nonché "insufficiente e contraddittoria" motivazione, in riferimento all'art. 360, 1 °co. n. 5, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia "affermato che la prova dell'esistenza delle altre indennità faceva carico all'assicuratore", senza che tale "argomento" sia mai stato invocato da controparte.
Con il 2 0 motivo denunzia "violazione o falsa applicazione" degli art. 1910, 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, l °co. n. 3, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente affermato che la prova di aver «stipulato più contratti di assicurazione per il medesimo rischio sarebbe diverso a seconda che egli abbia chiesto o meno l'indennizzo a più assicuratori e che l'abbia già ottenuto da alcun, costituendo "fatto costitutivo" della domanda nel primo caso e non anche nel secondo".
Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioritario, quest'ultimo motivo.
Esso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nell'ipotesi di assicurazione presso diversi assicuratori, qualora l'assicurato agisca contro l'assicuratore per ottenere il pagamento dell'indennità dovuta secondo il contratto con il medesimo stipulato, è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l'ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poiché tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso del terzo comma dell'art. 1910 c.c. un danno indennizzabile sussiste solo se esso ricorre (v. Cass., 23/8/1999, n. 8826).
Orbene, nell'affermare che "l'assicurazione, richiesta del risarcimento, la quale deve conoscere l'esistenza di altre polizze assicurative stipulate dal danneggiato in virtù dell'obbligo dell'assicurato di comunicare detta circostanza, può assumere informazioni per verificare che questi non abbia già chiesto il risarcimento alle altre assicurazioni. In caso positivo di questa verifica, ma solo allora, spetterà all'infortunato dimostrare che quanto riscosso dalle altre assicurazioni non eccede il risarcimento dovuto in relazione al danno effettivo", la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.
Della medesima s'impone pertanto, assorbito il l' motivo nonché il ricorso principale, la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo del disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il 2 °motivo del ricorso incidentale, assorbito il l °e il ricorso principale. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione.

Roma, 12/12/2014

Nessun commento:

Posta un commento