martedì 4 settembre 2018

Un mondo sempre più (esageratamente) difficile.. Corte Di Giustizia UE Sentenza C-80/17: sul proprietario di un veicolo (benché quest'ultimo sia fermo su terreno privato) l'obbligo di assicurarlo grava finché immatricolato, con conseguenze potenzialmente pesanti se la legge di uno Stato Membro (come quella portoghese) consenta al Fondo di garanzia di rivalersi contro il proprietario (civilmente non responsabile del sinistro) per il solo fatto di aver omesso di assicurare il veicolo danneggiante






Una sentenza destinata a far discutere quella recentemente pronunciata nella causa C-80/17, in cui la Corte Di Giustizia ha recentemente statuito che "(..) la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi, pur trovandosi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato (..)".
Ciò puo determinare pesanti conseguenze per il proprietario del veicolo, come in questo caso (avvenuto in Portogallo), allorché la legge interna ad uno Stato  Membro (in questo caso la legge portoghese) consenta al Fondo di garanzia che abbia risarcito terzi di rivalersi nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante, benché il proprietario sia civilmente irresponsabile dei danni causati a terzi ma per il solo fatto di aver omesso di assicurarlo, poiché il diritto comunitario "(..) non osta a una normativa nazionale che prevede che (..)" l'equivalente del nostro Fondo di garanzia per le vittime della strada "(..) abbia diritto di proporre un’azione, oltre che contro il o i responsabili del sinistro, anche contro la persona che era soggetta all’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo che ha causato i danni risarciti da tale organismo, ma che non aveva stipulato alcun contratto a tal fine, quand’anche detta persona non sia civilmente responsabile dell’incidente nell’ambito del quale tali danni si sono verificati.". Ciò perché "(..) Anche se il legislatore dell’Unione ha inteso preservare il diritto degli Stati membri di regolamentare le azioni del (..)" << fondo di garanzia >> "(..) segnatamente, contro «il o i responsabili del sinistro», esso non ha tuttavia armonizzato i diversi aspetti relativi alle azioni di tale organismo, in particolare la determinazione delle altre persone nei confronti delle quali tali azioni possono essere esercitate, cosicché, come ha sottolineato la Commissione, questi aspetti rientrano nel diritto nazionale di ciascuno Stato membro. Una normativa nazionale può quindi prevedere che, qualora il proprietario del veicolo coinvolto nell’incidente sia venuto meno, come nella fattispecie, all’obbligo di assicurare tale veicolo, che gli incombeva in forza del diritto nazionale, tale organismo di indennizzo può esercitare un’azione, oltre che contro il o i responsabili del sinistro, anche contro il proprietario suddetto, indipendentemente dalla responsabilità civile di quest’ultimo nel verificarsi dell’incidente (..)".


La sentenza è consultabile cliccando QUI.