L'art. 2051 del codice civile prevede che "Ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
La giurisprudenza ritiene che per custode debba intendersi chi ha il «potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa» pertanto in assenza di altro effettivo "gestore", in via residuale, la responsabilità civile derivante da questa disposizione è senz'altro riconducibile al proprietario.
Si tratta di caso di responsabilità oggettiva, che prescinde dalla prova del dolo o della colpa del responsabile ma che si fonda unicamente sulla prova del danno e del nesso causale tra il medesimo e ciò che lo ha causato.
Il custode può liberarsi dalla responsabilità provando che il danno è dipeso da un «caso fortuito (..) inteso quale evento imprevedibile e inevitabile che si verifica indipendentemente dalla volontà e dall'agire di una persona».
La prova del caso fortuito può risultare difficile se non impossibile ed anche perciò la norma può risultare fonte di pesanti responsabilità e problemi a carico dei proprietari di beni immobili.
Rispetto alle costruzioni edili, quale norma speciale, l'art. 2053 del c.c. deroga la norma generale prevista dall'art. 2051 c.c.
Più specificamente, l'art. 2053 c.c. prevede che "Il proprietario di un edificio o di altra costruzione e' responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non e' dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione".
Anche questo è un caso di responsabilità oggettiva, che prescinde dalla prova del dolo o della colpa del responsabile ma che si fonda unicamente sulla prova del danno e del nesso causale tra il medesimo e ciò che lo ha causato.
Il proprietario può liberarsi da responsabilità solo provando l'avvenuta manutenzione o la rimozione di eventuali vizi di costruzione.
Più specificamente, l'art. 2053 c.c. prevede che "Il proprietario di un edificio o di altra costruzione e' responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non e' dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione".
Anche questo è un caso di responsabilità oggettiva, che prescinde dalla prova del dolo o della colpa del responsabile ma che si fonda unicamente sulla prova del danno e del nesso causale tra il medesimo e ciò che lo ha causato.
Il proprietario può liberarsi da responsabilità solo provando l'avvenuta manutenzione o la rimozione di eventuali vizi di costruzione.
Come tutelarsi dunque dalle gravi responsabilità, fonti di gravi problemi, previste dagli artt. 2051 e 2053 del codice civile, a carico dei proprietari di beni immobili?
La soluzione assicurativa a questi problemi è la garanzia responsabilità civile della proprietà che serve a tenere indenne l'assicurato quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali in relazione alla proprietà di un bene immobile.
In caso di difetto di manutenzione od in presenza di vizio di costruzione non rimosso, la copertura assicurativa non è necessariamente garantita da ogni compagnia.
La soluzione assicurativa a questi problemi è la garanzia responsabilità civile della proprietà che serve a tenere indenne l'assicurato quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali in relazione alla proprietà di un bene immobile.
In caso di difetto di manutenzione od in presenza di vizio di costruzione non rimosso, la copertura assicurativa non è necessariamente garantita da ogni compagnia.