martedì 22 gennaio 2019

A cosa serve la copertura responsabilità civile della proprietà?



L'art. 2051 del codice civile prevede che "Ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che  ha  in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
La giurisprudenza ritiene che per custode debba intendersi chi ha il «potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa» pertanto in assenza di altro effettivo "gestore", in via residuale, la responsabilità civile derivante da questa disposizione è senz'altro riconducibile al proprietario.
Si tratta di caso di responsabilità oggettiva, che prescinde dalla prova del dolo o della colpa del responsabile ma che si fonda unicamente sulla prova del danno e del nesso causale tra il medesimo e ciò che lo ha causato.
Il custode può liberarsi dalla responsabilità provando che il danno è dipeso da un «caso fortuito (..) inteso quale evento imprevedibile e inevitabile che si verifica indipendentemente dalla volontà e dall'agire di una persona».
La prova del caso fortuito può risultare difficile se non impossibile ed anche perciò la norma può risultare fonte di pesanti responsabilità e problemi a carico dei proprietari di beni immobili.


Rispetto alle costruzioni edili, quale norma speciale, l'art. 2053 del c.c. deroga la norma generale prevista dall'art. 2051 c.c.
Più specificamente, l'art. 2053 c.c. prevede che "Il  proprietario  di  un  edificio  o  di  altra costruzione e' responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo  che  provi che questa non e' dovuta a difetto  di  manutenzione  o  a  vizio  di costruzione".
Anche questo è un caso di responsabilità oggettiva, che prescinde dalla prova del dolo o della colpa del responsabile ma che si fonda unicamente sulla prova del danno e del nesso causale tra il medesimo e ciò che lo ha causato.
Il proprietario può liberarsi da responsabilità solo provando l'avvenuta manutenzione o la rimozione di eventuali vizi di costruzione.


Come tutelarsi dunque dalle gravi responsabilità, fonti di gravi problemi, previste dagli artt. 2051 e 2053 del codice civile, a carico dei proprietari di beni immobili?
La soluzione assicurativa a questi problemi è la garanzia responsabilità civile della proprietà che serve a tenere indenne l'assicurato quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali in relazione alla proprietà di un bene immobile.
In caso di difetto di manutenzione od in presenza di vizio di costruzione non rimosso, la copertura assicurativa non è necessariamente garantita da ogni compagnia.


venerdì 18 gennaio 2019

A cosa serve la copertura responsabilità civile della famiglia?




L'art. 2043 del codice civile stabilisce che "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona  ad  altri  un  danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il  fatto a  risarcire  il danno".
Oltre alla menzionata generica previsione normativa, esistono casi specifici in cui si è responsabili anche per condotte, attive od omissive, non proprie: sono casi di "responsabilità oggettiva" che anche in ambito familiare ben possono verificarsi.
Ad esempio l'art. 2048 c.c. stabilisce che "Il padre e la madre, o  il  tutore,  sono  responsabili  del  danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori (..)", l'art. 2049 c.c. prevede che "I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti" mentre l'art. 2052 c.c. stabilisce che "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, e' responsabile dei danni cagionati  dall'animale che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse  smarrito  o  fuggito, salvo che provi il caso fortuito".
Queste norme,  quali fonti di responsabilità civile, certamente costituiscono anche fonti di possibili problemi a carico di eventuali responsabili. 
La soluzione assicurativa a questi problemi è la copertura responsabilità civile della famiglia che serve a tenere indenne l'assicurato ed i suoi familiari conviventi, da richieste di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in relazione a fatti della vita privata.
Non è detto siano sempre compresi la copertura per danni da fatto doloso commesso da persone del fatto delle quali deve rispondere l'assicurato e la copertura di responsabilità civile per la proprietà ed uso di animali poiché ciascuna compagnia adotta politiche diverse: in taluni prodotti assicurativi queste coperture sono automaticamente incluse mentre in altri prodotti assicurativi sono escluse o considerate garanzie aggiuntive che è possibile inserire solo dietro il pagamento di un sovrappremio.
Sono invece sempre esclusi dalla copertura responsabilità civile della famiglia i danni cagionati a terzi in relazione all'esercizio di qualsiasi attività professionale (per cui esiste altra soluzione assicurativa ad hoc).

     

lunedì 14 gennaio 2019

A cosa serve la copertura rischio locativo?




Secondo l'art. 1588 c.c. "Il conduttore risponde della perdita  e  del  deterioramento  della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se  derivanti  da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa  a  lui  non imputabile. E' pure responsabile della perdita e del  deterioramento  cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso  o  al godimento della cosa".
Pertanto, in caso il bene preso in locazione resti danneggiato, la norma stabilisce una pesante presunzione di responsabilità a carico del conduttore o locatario, da cui quest'ultimo può liberarsi solo dimostrando in giudizio che la perdita od il deterioramento della cosa locata sono avvenuti per causa a sé non imputabile. 
Benché il fabbricato in cui si trovi l'appartamento andato in fumo sia assicurato, il conduttore dell'appartamento potrebbe comunque incorrere in grossi guai: infatti secondo l'art. 1916 c.c. "L'assicuratore che ha pagato l'indennità e' surrogato,  fino  alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato (cioé, in questo caso, il proprietario dell'immobile) verso i terzi responsabili" e, come già detto, in base all'art. 1588 c.c., durante la locazione il conduttore, in caso di perdita o deterioramento della cosa locata, si ritiene responsabile fino a prova contraria, fornire la quale, in certi casi, può risultare davvero difficile se non impossibile. 
La soluzione assicurativa a questo problema è la garanzia rischio locativo che serve a tenere indenne il conduttore/locatario dalle pretese risarcitorie del locatore (o dell'assicuratore che dopo aver indennizzato il locatore si surroghi nei diritti di quest'ultimo) per danni da incendio all'immobile locato,allorché il conduttore debba ritenersi civilmente responsabile in base alla presunzione di colpa dell'art. 1588 c.c., in quanto impossibilitato a fornire la prova contraria.

giovedì 10 gennaio 2019

A cosa serve l'assicurazione per la responsabilità civile?




L'art. 1173 c.c. stabilisce che "Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità  dell'ordinamento giuridico." 
Il tratto comune a tutte le obbligazioni è chiarito dall'art.  2740 del c.c. secondo il quale "Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con  tutti i suoi beni presenti e futuri". 
Tanto premesso, la responsabilità civile è un istituto previsto dall'ordinamento giuridico che impone a chi, in base a norme giuridiche, sia individuato quale responsabile, di risarcire il danneggiato da un fatto illecito.
Pertanto, le ragioni che fondano l'opportunità di assicurare sé stessi e/o i propri familiari con una copertura assicurativa per la responsabilità civile discendono dall'esigenza di tutelare il patrimonio personale e/o familiare da eventuali richieste risarcitorie provenienti da terzi danneggiati e fondate sul verificarsi di fatti illeciti che, in base a norme giuridiche, siano giuridicamente riconducibili alla civile responsabilità di un determinato soggetto e/o di altra persona per cui egli debba rispondere.
Come i vaccini, dietro somministrazione periodica, evitano l'insorgere di patologie che possano ledere gravemente l'organismo del malato e di chi entrando in contatto con lui possa restare incolpevolmente contagiato, allo stesso modo l'assicurazione per la responsabilità civile, dietro il pagamento di un premio annuo, evita l'insorgere di debiti che possano rovinare economicamente il patrimonio del danneggiante e di chi entrando in contatto con lui possa restare incolpevolmente danneggiato.

domenica 16 dicembre 2018

Il contratto RCA - A cosa serve la clausola di rinuncia alla rivalsa?




L'articolo 144.2 del d.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) prevede che "Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non puo' opporre al danneggiato eccezioni derivanti  dal  contratto,  ne' clausole che  prevedano  l'eventuale  contributo  dell'assicurato  al risarcimento  del  danno.  L'impresa  di  assicurazione  ha  tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella  misura  in  cui  avrebbe avuto contrattualmente diritto di  rifiutare  o  ridurre  la  propria prestazione".

Questa norma impone alle compagnie di pagare i danni a chi sia stato danneggiato dal proprio assicurato anche qualora si presentassero fattispecie in cui la copertura assicurativa risulti totalmente o parzialmente esclusa, ferma la facoltà dell'assicuratore di recuperare le somme pagate al danneggiato rivalendosi nei confronti dell'assicurato (contraente, proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo).

I casi di esclusione, totale o parziale, della copertura assicurativa RCA, in cui la compagnia normalmente si riserva il diritto di recuperare in tutto o in parte l'importo pagato al danneggiato  rivalendosi sull'assicurato sono previsti dalla legge e/o convenzionalmente previsti:
  • la legge prevede l'esclusione totale o parziale della copertura assicurativa in caso di  dichiarazioni inesatte o reticenti (artt. 1892 & ss. del c.c.) su circostanze che abbiano influito sulla valutazione del rischio (nonché per aver omesso di comunicare una variazione di circostanze che  lo abbiano aggravato): in tali casi ove il pagamento dell'indennizzo non è dovuto o è dovuto in misura ridotta (in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che avrebbe dovuto essere pagato), la  compagnia è comunque tenuta ad indennizzare il danneggiato, salvo il proprio diritto di recuperare in tutto o in parte l'importo pagato rivalendosi sull'assicurato;
  • i casi convenzionalmente previsti d'esclusione totale o parziale della copertura assicurativa normalmente concernono specifiche violazioni del codice della strada commesse con dolo o colpa grave; a titolo puramente esemplificativo ecco cosa prevedono condizioni generali del contratto RCA "Bonus/Malus" di Allianz (AZ FI000 ATVT RCAARD AFOARD 01122018 0035) vigenti dal 1/12/2018:
Articolo 2 – ESCLUSIONI E RIVALSA 
Non operatività della garanzia e conseguente rivalsa
La garanzia non sarà valida e l’Impresa eserciterà – nei confronti del responsabile del danno o del proprietario del veicolo – il diritto di rivalsa per le somme pagate in caso di sinistro in ottemperanza al D.Lgs. 209, ai terzi danneggiati nei seguenti casi:
• veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale è stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli articoli 186 e 187 del codice della strada;
• conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa dopo il sinistro non viene rinnovata, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro;
• danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’articolo 9 bis del codice della strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’articolo 141 del medesimo codice;
• veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo se l’esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge;
• veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo;
• veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
• danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
• danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
• danni causati all’interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di preventiva autorizzazione alla circolazione da parte dell’Autorità competente; in caso di autorizzazione la copertura è prestata nel seguente modo:
- veicoli non in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera entro il massimale riportato in polizza;
- veicoli in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera entro il limite di € 5.000.000 (per un massimo di € 2.500.000 per danni a persona e € 2.500.000 per danni a cose) se il massimale è di importo superiore, oppure entro il massimale di polizza se quest’ultimo è di importo pari o inferiore al predetto limite.
Il predetto elenco di limitazione delle garanzie RCA e, quindi, della conseguente azione di rivalsa è tassativo e non può essere esteso per analogia a fattispecie simili.
Azione di rivalsa derivante da patti contrattuali speciali
Se sul contratto opera:
• la clausola ”ASSICURAZIONE SU TELAIO” opzione 2, valida per carrelli elevatori mancanti della prescritta autorizzazione a circolare su strada ad uso pubblico, l’impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi danneggiati se il sinistro è avvenuto su strada ad uso pubblico o aree a questa equiparate;
• la forma di copertura GUIDA ESPERTA (valida per autovetture, motocicli, ciclomotori) l’Impresa avrà diritto a promuovere azione di rivalsa fino a € 5.000 se è accertato che alla guida del veicolo, al momento del sinistro, vi era persona dalle caratteristiche diverse da quelle previste da questa forma di garanzia.
L’importo oggetto dell’azione di rivalsa, prevista dalla predetta forma di copertura, è da intendersi richiesto in conseguenza dell’inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dall’assicurato a fronte della concessione di uno sconto premio.
L’importo eventualmente dovuto dall’assicurato all’Impresa ad altro titolo sarà autonomamente addebitato (ad esempio franchigia, nel caso sia stato sottoscritto un contratto che ne preveda l’applicazione) e andrà quindi a sommarsi all’importo oggetto dell’azione di rivalsa.
A parziale deroga di quanto sopra stabilito l'Impresa, solo ed esclusivamente nei seguenti casi, non attiverà l'azione di rivalsa contrattualmente prevista:
- veicolo condotto da un addetto preposto alla sua riparazione e/o collaudo
- veicolo circolante contro la volontà del proprietario o dei soggetti indicati nell’art 122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni (D.Legs. 209/2005);
- veicolo utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza;
- forma di garanzia non espressamente prevista in contratto.
Nota bene: grazie all'inserimento di apposite clausole che comportano il pagamento di un sovrappremio, la compagnia d'assicurazione allorché si verifichino alcuni casi convenzionalmente previsti d'esclusione totale o parziale della copertura assicurativa, salvo l'obbligo d'indennizzare il danneggiato, rinuncia preventivamente in tutto o in parte a rivalersi nei confronti dell'assicurato. A titolo esemplificativo, ecco cosa stabilisce la clausola di "rinuncia alla rivalsa" prevista dalle condizioni generali del contratto RCA "Bonus/Malus" di Allianz (AZ FI000 ATVT RCAARD AFOARD 01122018 0035) vigenti dal 1/12/2018:
RINUNCIA ALLA RIVALSAA parziale deroga di quanto indicato nel precedente articolo 2 “Esclusioni e rivalsa” della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto,l’Impresa:
a) rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:
− se il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, tranne il caso in cui il conducente non abbia mai conseguito nessuna abilitazione alla guida del veicolo assicurato;
− per danni subiti dai terzi trasportati – esclusi i trasportati su veicolo con targa in prova - se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti, o alle indicazioni della carta di circolazione;
− se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza.
b) limita il diritto di rivalsa all’importo massimo di € 5.000
− se il veicolo è guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell’articolo 187 del codice della strada

mercoledì 12 dicembre 2018

Corte Costituzionale - Sentenza 231/2018 - I provvedimenti di messa alla prova ed estinzione del reato per buon esito della medesima non vanno menzionati nei certificati del casellario richiesti dall'interessato




Secondo il comunicato stampa della Corte Costituzionale, diffuso in relazione alla recentemente emanata sentenza n. 231/2018 (..) È irragionevole, e contrario al principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, che i provvedimenti sulla messa alla prova siano menzionati nei certificati penali richiesti dalla persona interessata. La menzione si risolve infatti in 'un ostacolo al reinserimento sociale del soggetto che abbia ottenuto, e poi concluso con successo, la messa alla prova' poiché può creargli “più che prevedibili difficoltà nell’accesso a nuove opportunità lavorative” (..). 

Il Comunicato Stampa è consultabile cliccando QUI, mentre il testo della sentenza n. 231/2018 è consultabile cliccando QUI


venerdì 30 novembre 2018

Cass. sez. II, sentenza 13 aprile 2015, n. 7349 - Il principio indennitario previsto dall'art. 1910 c.c. si applica anche nel caso di più polizze infortuni - L'importo del danno quale limite massimo d'indennizzo





La corte di Cassazione sez. II nella sentenza n. 7349/2015, rilevando che si tratta a tutti gli effetti di assicurazioni contro i danni, ha ritenuto applicabile anche alle polizze infortuni il principio indennitario sancito dall'art. 1910 del c.c. in base al quale "Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori". Infatti nella sentenza si afferma che:
"(..) nell'ipotesi di assicurazione presso diversi assicuratori, qualora l'assicurato agisca contro l'assicuratore per ottenere il pagamento dell'indennità dovuta secondo il contratto con il medesimo stipulato, è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l'ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poiché tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso del terzo comma dell'art. 1910 c.c. un danno indennizzabile sussiste solo se esso ricorre (v. Cass., 23/8/1999, n. 8826) (..)".
Per la determinazione del limite massimo dell'indennizzo percepibile la Corte Di Cassazione fa riferimento all'importo del danno, da considerare in ciascuna delle sue sfaccettature, sia in termini di patrimoniali (come lucro cessante es: quello derivante dalla perdita di capacità lavorativa e quantificabile anche in base alla storia professionale del soggetto infortunato, e come danno emergente es: per le spese affrontate a causa di visite mediche specialistiche, farmaci, nonché qualsiasi altro trattamento o strumento di cura che si renda necessario al pieno recupero psicofisico) che non patrimoniali (come il danno biologico, quantificabile in termini di invalidità permanente e/o temporanea secondo la prassi dei tribunali sorta in base alle norme giuridiche applicabili es: tabelle INAIL e/o gli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private).

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Cassazione Civile Sezione terza, n. 7349 Anno 2015 
Presidente: SALME' GIUSEPPE Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO 
Data pubblicazione: 13/04/2015 

- omissis - 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19/5/2010 la Corte d'Appello di Cagliari, in accoglimento del gravame interposto dal sig. Mario Luigi Loi, e in conseguente riforma della sentenza Trib. Lanusei 19/3/2007, ha accolto la domanda nei confronti del società Ugf Assicurazioni s.p.a. proposta per il pagamento di indennizzo assicurativo giusta polizza contro gli infortuni con quest'ultima stipulato, ravvisando assolto l'onere contrattuale di comunicazione di altre polizze assicurative stipulate con altre compagnie per il medesimo rischio.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Loi propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso la Ugf Assicurazioni s.p.a., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE 
Va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c. Con unico motivo il ricorrente in via principale denunzia «violazione o falsa applicazione» degli art. 2043, 1882 c.c., in riferimento all'art. 360, l °co. n. 3 c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente fatto riferimento alle tabelle giudiziali per la liquidazione del danno extracontrattuale anziché al contratto assicurativo.
Con il l ° motivo la ricorrente in via incidentale denunzia «violazione o falsa applicazione» degli art. 112, 345, 346 c.p.c., in riferimento all'art. 360, l °co. n. 3, c.p.c.;
nonché "insufficiente e contraddittoria" motivazione, in riferimento all'art. 360, 1 °co. n. 5, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia "affermato che la prova dell'esistenza delle altre indennità faceva carico all'assicuratore", senza che tale "argomento" sia mai stato invocato da controparte.
Con il 2 0 motivo denunzia "violazione o falsa applicazione" degli art. 1910, 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, l °co. n. 3, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente affermato che la prova di aver «stipulato più contratti di assicurazione per il medesimo rischio sarebbe diverso a seconda che egli abbia chiesto o meno l'indennizzo a più assicuratori e che l'abbia già ottenuto da alcun, costituendo "fatto costitutivo" della domanda nel primo caso e non anche nel secondo".
Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioritario, quest'ultimo motivo.
Esso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nell'ipotesi di assicurazione presso diversi assicuratori, qualora l'assicurato agisca contro l'assicuratore per ottenere il pagamento dell'indennità dovuta secondo il contratto con il medesimo stipulato, è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l'ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poiché tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso del terzo comma dell'art. 1910 c.c. un danno indennizzabile sussiste solo se esso ricorre (v. Cass., 23/8/1999, n. 8826).
Orbene, nell'affermare che "l'assicurazione, richiesta del risarcimento, la quale deve conoscere l'esistenza di altre polizze assicurative stipulate dal danneggiato in virtù dell'obbligo dell'assicurato di comunicare detta circostanza, può assumere informazioni per verificare che questi non abbia già chiesto il risarcimento alle altre assicurazioni. In caso positivo di questa verifica, ma solo allora, spetterà all'infortunato dimostrare che quanto riscosso dalle altre assicurazioni non eccede il risarcimento dovuto in relazione al danno effettivo", la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.
Della medesima s'impone pertanto, assorbito il l' motivo nonché il ricorso principale, la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo del disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il 2 °motivo del ricorso incidentale, assorbito il l °e il ricorso principale. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione.

Roma, 12/12/2014