domenica 10 aprile 2016

Cpp: Artt. 415-bis e 370 / Cp: Art. 160 / La Sentenza "Brembati" Cass. pen. sez. un. 11 luglio 2001 / invito a rendere l'interrogatorio alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero ed interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, sempre delegata dal pubblico ministero / interruzione della prescrizione penale / inidoneità




Aggiornamento del 26/7/2017

Le recenti novità legislative recentemente intervenute impongono l'aggiornamento del presente articolo: infatti la legge 103 del 23 giugno 2017, ha introdotto una nuova causa d'interruzione della prescrizione del reato. Di seguito il nuovo art. 160 c.p. come modificato dalla riforma:

Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.



Articolo originario del 10/4/2016

L'art. 160 del codice penale, stabilisce che "(..) Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [ c.p.p. 533 ] o dal decreto di condanna [c.p.p. 459, 565].

Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio (..)".

In proposito, la giurisprudenza, nel corso degli anni, si è interrogata riguardo all'idoneità ad interrompere il corso della prescrizione penale ad opera dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio alla polizia giudiziaria delegata dal PM sensi dell'art. 370 c.p.p. ( che può essere contenuto nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, disciplinato dall'art. 415 bis ), nonché dell'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria, delegata ai sensi dell'art. 370 c.p.p. nell'esercizio, da parte dell'indagato, della facoltà prevista nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 415 bis.

A riguardo, la Corte di Cassazione, a sezioni unite,  ( Sentenza "Brembati" dell' 11 luglio 2001 ) ha rilevato che (..) Non risultano inclusi nell'elenco degli atti interruttivi della prescrizione l'interrogatorio dell'indagato da parte della polizia giudiziaria all'uopo delegata dal pubblico ministero, né l'invito a presentarsi alla polizia giudiziaria per rendere il medesimo interrogatorio (..). ( cfr. C. Cost. ord. n. 245 del 1999 ). Nello stesso senso, secondo Cass. sez. II, n. 39903 dell'11 ottobre 2005, (..) l'invito del p.m. a presentarsi per rendere l'interrogatorio davanti all'ufficiale di polizia giudiziaria a tal fine delegato non è atto interruttivo della prescrizione (..) trattandosi di elenco tassativo e dovendo escludersi l'analogia "in malam partem" in materia penale.

Concludendo, secondo una rigorosa interpretazione del dettato normativo, data dalla giurisprudenza ( cfr. Cass. Pen. Sez. V Sent. 2787 del 16 dicembre 2005 ) nonché da autorevole dottrina ( cfr. "Il pubblico ministero. Compiti e poteri nelle indagini e nel processo" di Francesco Mìnisci e Claudio Curreli, ed. 2011, pag. 147 ), ciò che rileva, ai fini dell'interruzione della prescrizione del reato, è (..) per espressa "omissione" normativa ( art. 160 c.p. ) e costante insegnamento giurisprudenziale (..) che il PM abbia emesso un invito a presentarsi davanti a sé ( e non alla polizia giudiziaria ), indipendentemente dal fatto che l'interrogatorio venga effettuato dallo stesso PM o da un ufficiale di PG appositamente delegato (..).

Cpc / Artt. 163 bis e 164 / Inosservanza dei termini di cui all'art. 163 bis Cpc e relative conseguenze



Secondo l'art. 163-bis c.p.c.,  "Tra  il  giorno  della  notificazione della  citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi  non minori di novanta giorni (..)".

L'art. 164 del c.p.c. prevede il caso dell'inosservanza dei termini stabilendo che "La citazione e' nulla se (..) e' stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello  stabilito dalla legge (..)".

"Se il  convenuto  non  si  costituisce  in  giudizio,  il  giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi  del  primo  comma,  ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda  si producono  sin  dal  momento  della  prima   notificazione.   Se   la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina  la  cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo."

Quindi, se il convenuto non si costituisce, dalla normativa e dalla giurisprudenza si evince che la nullità diviene insanabile e rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass. 4 febbraio 1988, n. 1126 / Cass. 22 ottobre 1994, n. 8716 / Cass. 15 giugno 2000 n. 8146 ). La nullità è rilevabile d'ufficio e la citazione deve essere rinnovata, d'ufficio, dal giudice. E' nulla la sentenza del giudice (..) che non ha rilevato il mancato rispetto del termine a comparire per il convenuto se quest'ultimo non si è costituito ( Cass. 5 maggio 2009 n. 10307 ).

Mentre "La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo  comma; tuttavia,  se  il convenuto deduce  l'inosservanza  dei  termini  a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto  dal  numero  7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova  udienza  nel rispetto dei termini". Pertanto, in ogni caso, la costituzione del convenuto, sana la nullità, benché la medesima non sia eccepita (  Cass. del 7 Marzo 2002 n. 3335 ) ed eccepirla può servire unicamente ad ottenere dal giudice la fissazione di una nuova udienza.