venerdì 18 luglio 2014

Abogados: sentenza Torresi C-58/2013 e C-59/2013. Lo dice anche la Corte Di Giustizia UE: la via spagnola è legittima



L’articolo 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev’essere interpretato nel senso che non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.

E' quanto sancito ieri, in data 17/7/2014, dalla grande sezione della Corte Di Giustizia Dell'Unione Europea che mette una pietra tombale sulla questione degli "Abogados". La "via spagnola" è sempre stata ed è perfettamente legittima. 

La questione si aprì nel 2009, con l'emanazione della sentenza Cavallera ( C-311/06 ). Il sig. Cavallera, con il proprio titolo di laurea in ingegneria che non dava accesso alla professione di ingegnere in Italia si recò in Spagna dove, senza superare esami integrativi preventivi all'equiparazione del suo titolo italiano al corrispondente spagnolo, chiese un'omologazione del titolo di studio "meramente burocratica". Il Sig. Cavallera, in virtù dell'omologazione, ottenuta però senza incrementare il proprio patrimonio conoscitivo in terra iberica, potè iscriversi ad un ordine degli ingegneri spagnolo perchè in Spagna non serviva superare un esame di stato dopo l'università, per potersi iscrivere ad un ordine degli ingegneri. In virtù di tale iscrizione, grazie alla direttiva sul riconoscimento qualifiche ( fu 89/48 ora 2005/36 ) chiese successivamente pure l'iscrizione ad un ordine degli ingegneri italiano ma la Corte Di Giustizia bocciò la pratica ritenendola illegittima. 

Gli ordini degli avvocati italiani, da quel momento, sulla scia di un parere del CNF si sentirono pertanto in diritto di denegare le iscrizioni agli albi forensi italiani a laureati in giurisprudenza che, previa omologazione del proprio titolo di studio italiano al corrispondente spagnolo, avessero ottenuto il diritto di iscriversi all'ordine degli avvocati spagnolo e, pertanto, ai sensi della direttiva 98/5, di iscriversi anche ad un ordine italiano. Ciò adducendo un presunto abuso del diritto da parte degli "italoabogados".

Ciò che CNF ed ordini forensi hanno sempre trascurato è che qualsiasi laureato in giurisprudenza in Italia che abbia ottenuto l'omologazione del proprio titolo di studio al corrispondente spagnolo di licenciado en derecho, prima di ottenere tale omologazione, ha dovuto necessariemente ottenere qualifiche supplementari superando una serie di esami in diritto spagnolo. Solo in seguito al superamento di tali esami è infatti normalmente concessa l'omologazione e, quindi il diritto ad accedere alla professione in Spagna e, ai sensi della direttiva 98/5, anche in Italia. Ciò fà la differenza rispetto al caso "Cavallera" ( l'omologazione del cui titolo non fu, invece subordinata al superamento di esami integrativi ), impropriamente richiamato da ordini forensi e CNF.


La sentenza Koller, C-118/09, pronunciata a fine 2010, già aveva chiarito la legittimità del percorso spagnolo, ribadita a fine 2011 nella sentenza Tortorici, dalla Corte di Cassazione. Nel 2012 alcuni ordini forensi furono addirittura condannati dall'Antitrust per "intese restrittive della concorrenza" operate contro abogados italiani cui furono impedite le iscrizioni poichè venivano richiesti, ai fini dell'iscrizione, requisiti atipici. Ciò nonostante nel 2013 il CNF sentì la necessità di adire la Corte Di Giustizia UE sulla medesima questione su cui ieri, 17/7/2014, è stata posta una pietra tombale, essendo a parere della Corte Di Giustizia Europea "(..) il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere, da un lato, lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale e, dall’altro, quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione (..) inerente all’esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai Trattati (..)".



Contributo pubblicato anche sul sito diritto24.ilsole24ore.com, raggiungibile cliccando QUI.

mercoledì 23 aprile 2014

Twin Peaks ( un telefilm di David Lynch e Mark Frost )



"Mi piacciono le tenebre, la confusione e l'assurdo, ma mi piace anche credere che ci sia una piccola porta che mi permetta di uscire da tutto questo per raggiungere un mondo di felicità" (David Lynch).

La serie fu trasmessa a cavallo tra gli anni '80 e '90, conta solo due stagioni, ma divenne molto popolare. Trae inizio da un tragico avvenimento accaduto a Twin Peaks, una pacifica cittadina del nord degli Stati Uniti, dove la prima della classe, reginetta di bellezza del concorso della scuola, volontaria ai servizi sociali, Laura Palmer, un triste giorno, viene ritrovata morta, avvolta in un telo di plastica. La comunità della cittadina, dove tutti conoscevano Laura Palmer, appare disorientata e sconvolta dall'evento. Ad indagare riguardo a questa morte, frutto di un omicidio, viene inviato un agente dell'FBI, Dale Cooper il quale, svolgendo approfondite indagini sui cittadini di quella comunità, scopre una Twin Peaks nascosta, molto diversa da quella che appare. Nella serie, diventata di culto, domina il tema del doppio: della "separazione" tra la punta ed il resto dell'iceberg, tra una parte ed il tutto, tra l'identità sociale ed individuale, tra ciò che si manifesta in società e ciò che complessivamente si è..


giovedì 10 aprile 2014

Non c'è trucco, non c'è inganno, ma soprattutto non c'è abuso: la via spagnola è legittima.. anche secondo l'avvocato generale Nils Wahl, chiamato ad esprimere le proprie conclusioni nelle cause pendenti C-58 e C-59/13, le cose stanno così..


Oltre un anno fa, il Consiglio Nazionale Forense ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la seguente domanda pregiudiziale, di pronunciarsi sulla legittimità dei comportamenti tenuti dagli italiani che, dopo aver ottenuto l'omologazione del proprio titolo di laurea in giurisprudenza al corrispondente spagnolo di licenciado en derecho, maturando, così, il diritto di esercitare in Spagna la professione di Abogado, siano tornati in Italia per esercitare la professione di Avvocato, ai sensi della direttiva 98/5 ( relativa al diritto di stabilimento degli Avvocati ) servendosi del titolo professionale spagnolo.

Se l'art. 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica , alla luce del principio generale del divieto di abuso del diritto e dell'art. 4, par. 2, TUE relativo al rispetto delle identità nazionali, debba essere interpretato nel senso di obbligare le autorità amministrative nazionali ad iscrivere nell'elenco degli avvocati stabiliti cittadini italiani che abbiano realizzato contegni abusivi del diritto dell'Unione, ed osti ad una prassi nazionale che consenta a tali autorità di respingere le domande di iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti qualora sussistano circostanze oggettive tali da ritenere realizzata la fattispecie dell'abuso del diritto dell'Unione, fermi restando, da un lato, il rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione e, dall'altro, il diritto dell'interessato di agire in giudizio per far valere eventuali violazioni del diritto di stabilimento, e dunque la verifica giurisdizionale dell'attività dell'amministrazione.

In caso di risposta negativa al quesito sub 1), se l'art. 3 della direttiva 98/5/CE, così interpretato, debba ritenersi invalido alla luce dell'art. 4, par. 2, TUE nella misura in cui consente l'elusione della disciplina di uno Stato membro che subordina l'accesso alla professione forense al superamento di un esame di Stato laddove la previsione di siffatto esame è disposta dalla Costituzione di detto Stato e fa parte dei principi fondamentali a tutela degli utenti delle attività professionali e della corretta amministrazione della giustizia.

Di seguito le conclusioni dell'avvocato generale Nils Wahl, competente ad esprimersi nelle cause C-58 e C-59/13 in merito alla menzionata questione. Tali conclusioni precedono la sentenza che sarà pronunciata entro breve. 

L’articolo 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica osta alla prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell’abuso del diritto, l’iscrizione all’albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all’estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nello Stato membro precedente.

Per consultare i pertinenti documenti del caso basta collegarsi alla pagnina web della Corte Di Giustizia Dell'Unione Europea, raggiungibili cliccando qui

martedì 1 aprile 2014

"La Grande Bellezza" di Paolo Sorrentino: ecco cosa ho visto nel film premiato con l'Oscar



Volendo capire sto Oscar, ieri sera me lo sono guardato.. cosa ci ho visto? Il nulla.. e dei personaggi che, avendo smarrito le proprie passioni e sé stessi, cercavano di combatterlo con mezzi più o meno discutibili ed efficaci.. spesso con scarsi o pessimi risultati.. personaggi parecchio scazzati che si ritrovavano a ste feste romane senza autentica voglia di festeggiare ma solo perchè non sapevano che altro fare.. dentro a questo mondo c'era pure Gambardella, il protagonista, che un tempo aspirava a diventare il "principe dei mondani", "al potere di far iniziare o finire una festa".. già, aspirava.. ma ormai la mondanità anche ai suoi occhi aveva perso interesse.. così come agli occhi di tutti i personaggi principali del film.. ed alla fine la comune reazione è di ascoltare la voce interiore che spinge a lasciare la decadente mondanità procedendo verso nuove, autentiche passioni ed aspirazioni: l'unica cosa che può salvarci da un'esistenza priva di senso è la "Grande Bellezza" di ciò che autenticamente si ama.. 

venerdì 28 marzo 2014

Il 30/4 p.v. torna, "Cenaconme", la "cena in bianco" sotto le stelle del cielo di Brescia

"In un posto segreto, svelato 24 ore prima, un flash-mob, una cena in bianco, un modo per vivere lo spazio della nostra città, noi vi diamo l'appuntamento, l'evento lo create voi. Coinvolgi amici e dividete i compiti, porta con te tavolo, sedie, bicchieri e la cena". La prima fu un successo, pertanto l'evento si ripeterà il 30/4 prossimo venturo. Per maggiori informazioni basta consultare il sito o la pagina facebook di "Cenaconme". 

La tradizione del satirico rogo della "vecchia" a Travagliato, comune della provincia di Brescia.



La tradizione di bruciare la "vecchia", a metà quaresima, riguarda alcuni comuni del bresciano. Tuttavia, Travagliato è senz'altro uno dei luoghi in cui l'evento è maggiormente valorizzato. Lo schema è sempre lo stesso: una breve presentazione, dai caratteri teatrali, dei "vecchi mali da bruciare", seguita da un "j'accuse" che suona come una presa di consapevolezza ed uno slancio verso il futuro con l'auspicio del "superamento" di quei mali. Infine, il rogo. Ieri, 27/3/2014, a Travagliato, all'evento realizzato dall'associazione de "I Petrolini" è stato bruciato un "colosseo" di legno che all'ingresso recava la scritta "Panem et Circenses". La manifestazione, dai toni satirici, quest'anno ha posto l'accento sulla necessità, da un lato, di una maggiore sobrietà ed onestà da parte di chi ci governa, dall'altro di una maggiore attenzione e consapevolezza, verso la "res-publica" da parte di chi è governato. Di seguito le foto.












martedì 18 marzo 2014

Sulla secessione dall'Ucraina e l'annessione alla Russia della Crimea



Il metodo è senza dubbio sui generis ma, del resto, se la sovranità di ciascuna nazione che possa dirsi "civile" deve appartenere al popolo e dev'essere esercitata attraverso rappresentanti parlamentari democraticamente eletti.. se quei rappresentanti democraticamente eletti hanno votato per l'annessione alla Russia.. se lo stesso popolo, chiamato a decidere tramite consultazione pubblica, a stragrande maggioranza ( oltre il 95% ) ha optato per la secessione.. in tutta onestà, impedirla mi pare solo un capriccio all'occidentale..