Nel 1961, fu stipulata la Convenzione dell'Aja sull'Apostilla. L'Apostilla è un importante strumento giuridico-notarile che consente a scritture private autenticate da notai ed atti pubblici, formati in uno stato della Convenzione, di produrre effetti nel territorio di altro stato aderente alla medesima. Le autorità interne indicate da ciascuno stato della convenzione provvedono ad attestare che il documento presentato dal cittadino richiedente l'Apostilla, sia stato effettivamente firmato da un membro dell'amministrazione pubblica dello Stato o da un notaio. Si tratta, pertanto, di un controllo di autenticità della provenienza del documento. In Italia, possono apporre l'Apostilla la procura della repubblica ( atti notarili e giudiziari ) e/o la prefettura ( per i restanti atti amministrativi ) del territorio nell'ambito del quale il documento pubblico è stato formato. Presso la prefettura e la procura sono infatti depositate le firme di notai e dipendenti pubblici operanti nel territorio, da confrontare con quelle apposte sui documenti da apostillare. Qualora la firma del notaio o del dipendente pubblico firmante sia riconosciuta, al documento originale viene applicata un'estensione timbrata, che è, appunto, l'Apostilla ( v. immagine ) ed il documento diviene, pertanto, efficace in altro stato aderente alla convenzione, senza ulteriori obblighi di legalizzazione e/o certificazione, salva l'eventuale necessità di provvedere ad una traduzione del medesimo, mediante asseverazione effettuata in Italia ( anch'essa da apostillare ) o, in alternativa, ad opera di interpreti ufficialmente riconosciuti dal paese di destinazione. Per maggiori informazioni, di seguito riporto il link della Conferenza permanente di diritto internazionale privato dell'Aja, consultabile cliccando qui.
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