giovedì 24 ottobre 2013

Evade l'I.V.A. a causa della crisi: il tribunale lo assolve.

Aveva informato l'agenzia dell'entrate dell'impossibilità a versare € 180.000 di IVA a debito, somma mai pagata. Il tribunale lo ha assolto con la formula "il fatto non costituisce reato" perché si è dimostrato che "mancava la volontà di omettere il versamento".

NB: Sembra che al momento dell'omesso pagamento avesse già previamente chiesto il concordato preventivo. Il che avrebbe giocato un ruolo fondamentale, tale da escludere, ad opinione del giudice, la presenza del dolo.

sabato 12 ottobre 2013

Il diritto in pratica - L'Apostilla dell'Aja: ecco cos'è ed a cosa serve.

Nel 1961, fu stipulata  la Convenzione dell'Aja sull'Apostilla. L'Apostilla è un importante strumento giuridico-notarile che consente a scritture private autenticate da notai ed atti pubblici, formati in uno stato della Convenzione, di produrre effetti nel territorio di altro stato aderente alla medesima. Le autorità interne indicate da ciascuno stato della convenzione provvedono ad attestare che il documento presentato dal cittadino richiedente l'Apostilla, sia stato effettivamente firmato da un membro dell'amministrazione pubblica dello Stato o da un notaio. Si tratta, pertanto, di un controllo di autenticità della provenienza del documento. In Italia, possono apporre l'Apostilla la procura della repubblica ( atti notarili e giudiziari ) e/o la prefettura ( per i restanti atti amministrativi ) del territorio nell'ambito del quale il documento pubblico è stato formato. Presso la prefettura e la procura sono infatti depositate le firme di notai e dipendenti pubblici operanti nel territorio, da confrontare con quelle apposte sui documenti da apostillare. Qualora la firma del notaio o del dipendente pubblico firmante sia riconosciuta, al documento originale viene applicata un'estensione timbrata, che è, appunto, l'Apostilla ( v. immagine ) ed il documento diviene, pertanto, efficace in altro stato aderente alla convenzione, senza ulteriori obblighi di legalizzazione e/o certificazione, salva l'eventuale necessità di provvedere ad una traduzione del medesimo, mediante asseverazione effettuata in Italia ( anch'essa da apostillare ) o, in alternativa, ad opera di interpreti ufficialmente riconosciuti dal paese di destinazione. Per maggiori informazioni, di seguito riporto il link della Conferenza permanente di diritto internazionale privato dell'Aja, consultabile cliccando qui