mercoledì 21 marzo 2018
Danni causati da insidia del manto stradale: chi paga?
Sei scivolato su una macchia d'olio mentre circolavi su una via pubblica col tuo motociclo? Una profonda buca ha causato danni alla ruota del tuo autoveicolo? Sei caduto dalla bicicletta a causa di un tombino troppo sporgente? In casi come questi, il custode della cosa che ha causato il danno potrebbe esser civilmente responsabile, ai sensi del 2051 c.c., dei danni cagionati (salvo provi il caso fortuito). Pertanto se ti sono capitati episodi simili potresti aver diritto ad ottenere il giusto risarcimento per il danno subito. Per una prima consulenza, gratuita e senza impegno, chiamami o scrivimi: l'onorario è richiesto solo in caso di effettivo risarcimento. 328/4620317 dott.lic.luca.cortese@gmail.com
venerdì 8 settembre 2017
Dall'11/10/2017 scatta l'obbligo di assicurazione per gli avvocati
venerdì 11 agosto 2017
Autovelox, giro di vite agli abusi, serve un doppio avvertimento: l'autovelox dev'essere a) presegnalato e b) ben visibile
La circolare 300/A/6045/17/144/520/3 del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno del 7 agosto 2017 fornisce chiarimenti sul decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emanato il 13 giugno 2017, nonché riguardo all'interpretazione data all'art. 146.6 bis del Codice della strada, il quale prevede che "(..) Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi (..)".
Ciò implica, secondo i chiarimenti forniti dal ministero nella propria circolare, che sostanzialmente le postazioni fisse e temporanee devono essere
a) presegnalate da "idonei segnali" posti ad "adeguata distanza", massimo a 4 km dal punto di accertamento;
b) risultare ben visibili: in assenza di presidio di agenti accertatori in uniforme ed autoveicoli di servizio con colori istituzionali, se si tratta, cioè, di dispositivi automatici, serve almeno un segnale indicante il simbolo del corpo operante.
Tali indicazioni sono contenute nella Parte I, capitolo 7 della menzionata circolare emanata il 7 agosto 2017 dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, liberamente consultabile cliccando QUI.
Quanto al testo del decreto 13 giugno 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oggetto della menzionata circolare del Ministero dell'interno, è consultabile cliccando QUI.
Quanto al testo del decreto 13 giugno 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oggetto della menzionata circolare del Ministero dell'interno, è consultabile cliccando QUI.
mercoledì 26 luglio 2017
Particolarità dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni
Come ottenere quanto dovuto da un ente pubblico che non onori i propri debiti una volta che sia stato ottenuto un titolo esecutivo nei suoi confronti? Le strade sono due: una prima consiste nel promuovere un giudizio di ottemperanza, finalizzato alla nomina di un commissario ad acta che in nome dell'ente pubblico disponga il pagamento di quanto dovuto a favore del creditore. Una seconda via, consiste nel procedere ad esecuzione forzata, che se rivolta contro le pubbliche amministrazioni è regolata da norme specifiche che derogano alla disciplina generale, di seguito trattate.
Anzitutto, una volta che un titolo sia divenuto esecutivo, esso non può essere notificato contestualmente al precetto, pena la nullità di quest'ultimo: la notifica del precetto è efficace solo se avviente 120 giorni dopo la notifica del titolo esecutivo. Infatti il D.L. 669/1996 all'art. 14.1 prevede che "Le amministrazioni dello Stato egli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto".
In secondo luogo, quanto alla scelta del "bersaglio", affinché la procedura sia efficace, dovrà necessariamente trattarsi di pignoramento presso terzi, da eseguirsi presso la tesoreria dell'ente pubblico. A riguardo il d.lgs. 267/2000 all'art. 159.1 è eloquente nell'affermare che "Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri".
Quanto all'identità del tesoriere, può trattarsi di una banca autorizzata od una s.p.a. con capitale sociale non inferiore ad € 500.000,00 ( a cui l'ente pubblico, tramite bando pubblico, abbia affidato il servizio ) o altro soggetto indicato dalla legge. Recita infatti il d.lgs. 267/2000 all'art. 208.1 "Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che puo' essere affidato: a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le citta' metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane e le unioni di comuni, anche a societa' per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a ((cinquecentomila euro)), aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo; c) altri soggetti abilitati per legge. ".
Infine, è da evidenziare che può risultare, se non impossibile quanto meno difficile, recuperare le somme per cui si procede qualora l'organo esecutivo dell'ente, adottando i provvedimenti previsti dal d.lgs. 267/2000 art. 159.3, abbia preventivamente predestinato le risorse "bersaglio" dell'esecuzione al soddisfacimento di finalità d'interesse pubblico indicate nel d.lgs. 267/2000 all'art. 159.2: "Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili. 3. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalita'." Tale ostacolo non è aggirabile nemmeno scegliendo la via del giudizio di ottemperanza: il vincolo di predestinazione infatti vale anche nei confronti del commissario ad acta eventualmente nominato in seguito a giudizio di ottemperanza, impedendogli di adottare provvedimenti ad oggetto risorse già destinate al soddisfacimento di finalità d'interesse pubblico. Recita l'art. D.lgs.267/2000 Art. 159.5 " I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4. e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.".
giovedì 23 marzo 2017
Il responsabile della protezione dei dati personali previsto dal regolamento UE 679/2016
Il 25/5/2018 entrerà in vigore il regolamento UE 679/2016. Tra le novità è prevista l'istituzione della figura del Responsabile della protezione dei dati personali.
Dovranno designare obbligatoriamente un Responsabile della
protezione dei dati:
a) amministrazioni ed enti pubblici, fatta eccezione per le
autorità giudiziarie;
b) tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti
che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il
controllo regolare e sistematico degli interessati;
c) tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel
trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi alla salute o
alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici.
• Un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento
possono comunque designare un Responsabile della protezione
dei dati anche in casi diversi da quelli sopra indicati.
• Un gruppo di imprese o soggetti pubblici possono nominare un
unico Responsabile della protezione dei dati.
Negli altri casi il Responsabile della protezione dei dati sarà comunque facoltativamente designabile.
Il Responsabile della protezione dei dati dovrà:
a) informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti
dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) verificare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit relativi;
c) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
d) fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all’esercizio dei loro diritti;
e) fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.
Per informazioni sono a disposizione ai seguenti contatti.
dott.lic.luca.cortese@gmail.com
328.46.20.317
domenica 10 aprile 2016
Cpp: Artt. 415-bis e 370 / Cp: Art. 160 / La Sentenza "Brembati" Cass. pen. sez. un. 11 luglio 2001 / invito a rendere l'interrogatorio alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero ed interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, sempre delegata dal pubblico ministero / interruzione della prescrizione penale / inidoneità
Le recenti novità legislative recentemente intervenute impongono l'aggiornamento del presente articolo: infatti la legge 103 del 23 giugno 2017, ha introdotto una nuova causa d'interruzione della prescrizione del reato. Di seguito il nuovo art. 160 c.p. come modificato dalla riforma:
Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
Articolo originario del 10/4/2016
L'art. 160 del codice penale, stabilisce che "(..) Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [ c.p.p. 533 ] o dal decreto di condanna [c.p.p. 459, 565].
Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio (..)".
In proposito, la giurisprudenza, nel corso degli anni, si è interrogata riguardo all'idoneità ad interrompere il corso della prescrizione penale ad opera dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio alla polizia giudiziaria delegata dal PM sensi dell'art. 370 c.p.p. ( che può essere contenuto nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, disciplinato dall'art. 415 bis ), nonché dell'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria, delegata ai sensi dell'art. 370 c.p.p. nell'esercizio, da parte dell'indagato, della facoltà prevista nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 415 bis.
A riguardo, la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ( Sentenza "Brembati" dell' 11 luglio 2001 ) ha rilevato che (..) Non risultano inclusi nell'elenco degli atti interruttivi della prescrizione l'interrogatorio dell'indagato da parte della polizia giudiziaria all'uopo delegata dal pubblico ministero, né l'invito a presentarsi alla polizia giudiziaria per rendere il medesimo interrogatorio (..). ( cfr. C. Cost. ord. n. 245 del 1999 ). Nello stesso senso, secondo Cass. sez. II, n. 39903 dell'11 ottobre 2005, (..) l'invito del p.m. a presentarsi per rendere l'interrogatorio davanti all'ufficiale di polizia giudiziaria a tal fine delegato non è atto interruttivo della prescrizione (..) trattandosi di elenco tassativo e dovendo escludersi l'analogia "in malam partem" in materia penale.
Concludendo, secondo una rigorosa interpretazione del dettato normativo, data dalla giurisprudenza ( cfr. Cass. Pen. Sez. V Sent. 2787 del 16 dicembre 2005 ) nonché da autorevole dottrina ( cfr. "Il pubblico ministero. Compiti e poteri nelle indagini e nel processo" di Francesco Mìnisci e Claudio Curreli, ed. 2011, pag. 147 ), ciò che rileva, ai fini dell'interruzione della prescrizione del reato, è (..) per espressa "omissione" normativa ( art. 160 c.p. ) e costante insegnamento giurisprudenziale (..) che il PM abbia emesso un invito a presentarsi davanti a sé ( e non alla polizia giudiziaria ), indipendentemente dal fatto che l'interrogatorio venga effettuato dallo stesso PM o da un ufficiale di PG appositamente delegato (..).
Concludendo, secondo una rigorosa interpretazione del dettato normativo, data dalla giurisprudenza ( cfr. Cass. Pen. Sez. V Sent. 2787 del 16 dicembre 2005 ) nonché da autorevole dottrina ( cfr. "Il pubblico ministero. Compiti e poteri nelle indagini e nel processo" di Francesco Mìnisci e Claudio Curreli, ed. 2011, pag. 147 ), ciò che rileva, ai fini dell'interruzione della prescrizione del reato, è (..) per espressa "omissione" normativa ( art. 160 c.p. ) e costante insegnamento giurisprudenziale (..) che il PM abbia emesso un invito a presentarsi davanti a sé ( e non alla polizia giudiziaria ), indipendentemente dal fatto che l'interrogatorio venga effettuato dallo stesso PM o da un ufficiale di PG appositamente delegato (..).
giovedì 22 gennaio 2015
Per l'avvenuta fornitura di servizi telefonici non richiesti, l'antitrust multa i maggiori operatori di telefonia mobile.
Come segnalato in un precedente post ( raggiungibile cliccando QUI ) mi è capitato di diventare destinatario di servizi telefonici non richiesti da parte del mio ex operatore di telefonia mobile. Ebbene, è notizia di oggi che l'Antitrust ha multato H3G, Wind, Tim e Vodafone con sanzioni che nel complesso ammontano a circa € 5.000.000. Di seguito il comunicato stampa dell'AGCOM.
MULTE A TELECOM, WIND, VODAFONE E H3G PER I “SERVIZI PREMIUM” A SOVRAPPREZZO
L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato ai principali operatori del settore delle comunicazioni mobili (Telecom, Wind, Vodafone e H3G) una sanzione pari a 1.750.000 euro ciascuno per Telecom e H3G e a 800.000 euro ciascuno per Wind e Vodafone, per aver adottato pratiche commerciali scorrette nell’ambito della commercializzazione dei servizi premium utilizzati via Internet da terminale mobile. Nei confronti di H3G, in ragione dei rilevanti effetti delle condotte attuate, è stata disposta anche la pubblicazione di un estratto del provvedimento.
Nel corso del 2014, l’Agcm ha ricevuto numerosissime segnalazioni con le quali associazioni di consumatori e utenti di telefonia mobile denunciavano la fornitura non richiesta, e il relativo addebito da parte del proprio operatore sul credito telefonico della sim, di servizi a sovrapprezzo (i cosiddetti servizi premium, quali giochi e video) accessibili durante la navigazione in mobilità mediante banner, pop up e landing page.
Anche sulla base di quanto emerso nel corso delle ispezioni eseguite con l’assistenza della Guardia di Finanza (Gruppo Antitrust – Nucleo speciale Tutela mercati), l’Autorità ha accertato che i quattro operatori hanno attuato una pratica commerciale scorretta riconducibile a due condotte: da un lato, l’omissione di informazioni circa il fatto che il contratto di telefonia mobile sottoscritto pre-abilita la sim alla ricezione dei servizi a sovrapprezzo, nonché circa l’esistenza del blocco selettivo per impedire tale ricezione e la necessità per l’utente che voglia giovarsene di doversi attivare mediante una richiesta esplicita di adesione alla procedura di blocco; dall’altro, l’adozione da parte dell’operatore di telefonia mobile di un comportamento qualificato come aggressivo, consistente nell’attuazione di una procedura automatica di attivazione del servizio e di fatturazione in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte del cliente al pagamento, nonché di qualsiasi controllo sulla attendibilità delle richieste di attivazione provenienti da soggetti quali i fornitori di servizi estranei al rapporto negoziale fra utente e operatore.
Nei confronti delle società H3G e Tim la pratica si è articolata in un’ulteriore condotta consistente nella diffusione di messaggi che omettono informazioni rilevanti o che determinano l’accesso e l’attivazione del servizio a sovrapprezzo senza un'espressa manifestazione di volontà da parte dell'utente.
Secondo l’Antitrust, la responsabilità delle quattro aziende discende - oltre che direttamente dall’adozione di tali condotte - anche da altri fattori: gli operatori traggono infatti uno specifico vantaggio economico dalla commercializzazione dei servizi premium, in quanto condividono con i fornitori i ricavi dei servizi erogati, trattenendone un’elevata percentuale. E inoltre, si sono dimostrati ampiamente consapevoli circa la sussistenza di attivazioni e di addebiti relativi a servizi non richiesti da parte dei propri clienti mobili.
Ai sensi del Codice del Consumo, l’Agcm ha giudicato questa pratica contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore. La stessa Autorità ne ha vietato perciò la diffusione o continuazione, oltre a irrogare le sanzioni, stabilendo che gli operatori comunichino entro 60 giorni le iniziative assunte per ottemperare alla diffida.
Roma, 21 gennaio 2015
Il comunicato e copia dei provvedimenti sono consultabili sul sito dell'Antitrust cliccando QUI.
venerdì 18 luglio 2014
Abogados: sentenza Torresi C-58/2013 e C-59/2013. Lo dice anche la Corte Di Giustizia UE: la via spagnola è legittima
L’articolo
3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della
professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui
è stata acquistata la qualifica, dev’essere interpretato nel senso
che non
può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno
Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi
la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di
esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è
cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo
professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica
professionale è stata acquisita.
E'
quanto sancito ieri, in data 17/7/2014, dalla grande sezione della
Corte Di Giustizia Dell'Unione Europea che mette una pietra tombale
sulla questione degli "Abogados". La "via spagnola"
è sempre stata ed è perfettamente legittima.
La
questione si aprì nel 2009, con l'emanazione della sentenza
Cavallera ( C-311/06 ). Il sig. Cavallera, con il proprio titolo
di laurea in ingegneria che non dava accesso alla professione di
ingegnere in Italia si recò in Spagna dove, senza superare esami
integrativi preventivi all'equiparazione del suo titolo italiano al
corrispondente spagnolo, chiese un'omologazione del titolo di studio
"meramente burocratica". Il Sig. Cavallera, in virtù
dell'omologazione, ottenuta però senza incrementare il proprio
patrimonio conoscitivo in terra iberica, potè iscriversi ad un
ordine degli ingegneri spagnolo perchè in Spagna non serviva
superare un esame di stato dopo l'università, per potersi iscrivere
ad un ordine degli ingegneri. In virtù di tale iscrizione, grazie
alla direttiva sul riconoscimento qualifiche ( fu 89/48 ora 2005/36 )
chiese successivamente pure l'iscrizione ad un ordine degli ingegneri
italiano ma la Corte Di Giustizia bocciò la pratica ritenendola
illegittima.
Gli
ordini degli avvocati italiani, da quel momento, sulla scia di un
parere del CNF si sentirono pertanto in diritto di denegare le
iscrizioni agli albi forensi italiani a laureati in giurisprudenza
che, previa omologazione del proprio titolo di studio italiano al
corrispondente spagnolo, avessero ottenuto il diritto di iscriversi
all'ordine degli avvocati spagnolo e, pertanto, ai sensi della
direttiva 98/5, di iscriversi anche ad un ordine italiano. Ciò
adducendo un presunto abuso del diritto da parte degli
"italoabogados".
Ciò
che CNF ed ordini forensi hanno sempre trascurato è che qualsiasi
laureato in giurisprudenza in Italia che abbia ottenuto
l'omologazione del proprio titolo di studio al corrispondente
spagnolo di licenciado en derecho, prima di ottenere tale
omologazione, ha dovuto necessariemente ottenere qualifiche
supplementari superando una serie di esami in diritto spagnolo.
Solo in seguito al superamento di tali esami è infatti normalmente
concessa l'omologazione e, quindi il diritto ad accedere alla
professione in Spagna e, ai sensi della direttiva 98/5, anche in
Italia. Ciò fà la differenza rispetto al caso "Cavallera"
( l'omologazione del cui titolo non fu, invece subordinata al
superamento di esami integrativi ), impropriamente richiamato da
ordini forensi e CNF.
La
sentenza Koller, C-118/09, pronunciata a fine 2010, già aveva
chiarito la legittimità del percorso spagnolo, ribadita a fine 2011
nella sentenza Tortorici, dalla Corte di Cassazione. Nel 2012 alcuni
ordini forensi furono addirittura condannati dall'Antitrust per
"intese restrittive della concorrenza" operate contro
abogados italiani cui furono impedite le iscrizioni poichè venivano
richiesti, ai fini dell'iscrizione, requisiti atipici. Ciò
nonostante nel 2013 il CNF sentì la necessità di adire la Corte Di
Giustizia UE sulla medesima questione su cui ieri, 17/7/2014, è
stata posta una pietra tombale, essendo a parere della Corte
Di Giustizia Europea "(..) il
diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere, da un lato,
lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo
professionale e, dall’altro, quello in cui hanno intenzione di
esercitare la loro professione (..) inerente all’esercizio, in un
mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai Trattati
(..)".
Contributo pubblicato anche sul sito diritto24.ilsole24ore.com, raggiungibile cliccando QUI.
giovedì 10 aprile 2014
Non c'è trucco, non c'è inganno, ma soprattutto non c'è abuso: la via spagnola è legittima.. anche secondo l'avvocato generale Nils Wahl, chiamato ad esprimere le proprie conclusioni nelle cause pendenti C-58 e C-59/13, le cose stanno così..
Oltre
un anno fa, il Consiglio Nazionale Forense ha chiesto alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, con la seguente domanda pregiudiziale,
di pronunciarsi sulla legittimità dei comportamenti tenuti dagli
italiani che, dopo aver ottenuto l'omologazione del proprio titolo di
laurea in giurisprudenza al corrispondente spagnolo di licenciado en
derecho, maturando, così, il diritto di esercitare in Spagna la
professione di Abogado, siano tornati in Italia per esercitare la
professione di Avvocato, ai sensi della direttiva 98/5 (
relativa al diritto di stabilimento degli Avvocati ) servendosi
del titolo professionale spagnolo.
Se
l'art. 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio
permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso
da quello in cui è stata acquistata la qualifica , alla luce del
principio generale del divieto di abuso del diritto e dell'art. 4,
par. 2, TUE relativo al rispetto delle identità nazionali, debba
essere interpretato nel senso di obbligare le autorità
amministrative nazionali ad iscrivere nell'elenco degli avvocati
stabiliti cittadini italiani che abbiano realizzato contegni abusivi
del diritto dell'Unione, ed osti ad una prassi nazionale che consenta
a tali autorità di respingere le domande di iscrizione all'albo
degli avvocati stabiliti qualora sussistano circostanze oggettive
tali da ritenere realizzata la fattispecie dell'abuso del diritto
dell'Unione, fermi restando, da un lato, il rispetto del principio di
proporzionalità e non discriminazione e, dall'altro, il diritto
dell'interessato di agire in giudizio per far valere eventuali
violazioni del diritto di stabilimento, e dunque la verifica
giurisdizionale dell'attività dell'amministrazione.
In
caso di risposta negativa al quesito sub 1), se l'art. 3 della
direttiva 98/5/CE, così interpretato, debba ritenersi invalido alla
luce dell'art. 4, par. 2, TUE nella misura in cui consente l'elusione
della disciplina di uno Stato membro che subordina l'accesso alla
professione forense al superamento di un esame di Stato laddove la
previsione di siffatto esame è disposta dalla Costituzione di detto
Stato e fa parte dei principi fondamentali a tutela degli utenti
delle attività professionali e della corretta amministrazione della
giustizia.
Di
seguito le conclusioni dell'avvocato generale Nils Wahl, competente ad esprimersi nelle cause
C-58 e C-59/13 in merito alla menzionata questione. Tali conclusioni
precedono la sentenza che sarà pronunciata entro breve.
L’articolo 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica osta alla prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell’abuso del diritto, l’iscrizione all’albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all’estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nello Stato membro precedente.
Per consultare i pertinenti documenti del caso basta collegarsi alla pagnina web della Corte Di Giustizia Dell'Unione Europea, raggiungibili cliccando qui.
martedì 18 marzo 2014
Sulla secessione dall'Ucraina e l'annessione alla Russia della Crimea
Il metodo è senza dubbio sui generis ma, del resto, se la sovranità di ciascuna nazione che possa dirsi "civile" deve appartenere al popolo e dev'essere esercitata attraverso rappresentanti parlamentari democraticamente eletti.. se quei rappresentanti democraticamente eletti hanno votato per l'annessione alla Russia.. se lo stesso popolo, chiamato a decidere tramite consultazione pubblica, a stragrande maggioranza ( oltre il 95% ) ha optato per la secessione.. in tutta onestà, impedirla mi pare solo un capriccio all'occidentale..
mercoledì 6 novembre 2013
Il diritto in pratica - La patente internazionale
Se per guidare in altro paese dell'Unione Europea la patente italiana può bastare ( cfr. cliccando QUI ), ciò non è sempre vero allorché si intenda guidare in un paese extraeuropeo. In quest ultimo caso, prima di partire, è bene procurarsi una Patente Internazionale. Si tratta di un utile strumento giuridico che, accompagnato alla patente italiana, consente di guidare legalmente all'estero. E' prevista in due modelli, disciplinati dalle relative "Convenzioni sulla circolazione stradale".
La prima ad essere stipulata fu la Convenzione di Ginevra del 19 Settembre 1949. Il testo della Convenzione è visibile, sul sito delle Nazioni Unite, cliccando QUI. Prevede un modello di patente internazionale valido per un anno, decorrente dalla data di emissione. Tale patente è efficace in tutti gli stati aderenti alla convenzione, tranne in quello di emissione. La lista dei paesi aderenti a questa convenzione è visibile, dal sito delle Nazioni Unite, cliccando QUI.
In seguito, fu altresì stipulata la Convenzione di Vienna dell'8 Novembre 1968. Il testo della Convenzione è visibile, sul sito delle Nazioni Unite, cliccando QUI. Prevede un modello di patente internazionale valido addirittura tre anni, decorrenti dalla data di emissione. Anche tale patente è efficace in tutti gli stati aderenti, tranne quello di emissione. La lista dei paesi aderenti, che sono diversi da quelli aderenti alla convenzione precedentemente citata, è visibile, dal sito delle Nazioni Unite, cliccando QUI.
Per avere la certezza che la propria Patente Internazionale sia effettivamente valida nel paese di destinazione, è necessario verificare se ed a quale delle due convenzioni, quello stato abbia eventualmente aderito e scegliere, di conseguenza, il modello corretto. Qualora quel paese abbia aderito ad entrambe le convenzioni, è chiaramente preferibile il modello Vienna '68, per via della maggiore durata, di tre anni.
Per avere la certezza che la propria Patente Internazionale sia effettivamente valida nel paese di destinazione, è necessario verificare se ed a quale delle due convenzioni, quello stato abbia eventualmente aderito e scegliere, di conseguenza, il modello corretto. Qualora quel paese abbia aderito ad entrambe le convenzioni, è chiaramente preferibile il modello Vienna '68, per via della maggiore durata, di tre anni.
giovedì 24 ottobre 2013
Evade l'I.V.A. a causa della crisi: il tribunale lo assolve.
Aveva informato l'agenzia dell'entrate dell'impossibilità a versare € 180.000 di IVA a debito, somma mai pagata. Il tribunale lo ha assolto con la formula "il fatto non costituisce reato" perché si è dimostrato che "mancava la volontà di omettere il versamento".
NB: Sembra che al momento dell'omesso pagamento avesse già previamente chiesto il concordato preventivo. Il che avrebbe giocato un ruolo fondamentale, tale da escludere, ad opinione del giudice, la presenza del dolo.
NB: Sembra che al momento dell'omesso pagamento avesse già previamente chiesto il concordato preventivo. Il che avrebbe giocato un ruolo fondamentale, tale da escludere, ad opinione del giudice, la presenza del dolo.
sabato 12 ottobre 2013
Il diritto in pratica - L'Apostilla dell'Aja: ecco cos'è ed a cosa serve.
Nel 1961, fu stipulata la Convenzione dell'Aja sull'Apostilla. L'Apostilla è un importante strumento giuridico-notarile che consente a scritture private autenticate da notai ed atti pubblici, formati in uno stato della Convenzione, di produrre effetti nel territorio di altro stato aderente alla medesima. Le autorità interne indicate da ciascuno stato della convenzione provvedono ad attestare che il documento presentato dal cittadino richiedente l'Apostilla, sia stato effettivamente firmato da un membro dell'amministrazione pubblica dello Stato o da un notaio. Si tratta, pertanto, di un controllo di autenticità della provenienza del documento. In Italia, possono apporre l'Apostilla la procura della repubblica ( atti notarili e giudiziari ) e/o la prefettura ( per i restanti atti amministrativi ) del territorio nell'ambito del quale il documento pubblico è stato formato. Presso la prefettura e la procura sono infatti depositate le firme di notai e dipendenti pubblici operanti nel territorio, da confrontare con quelle apposte sui documenti da apostillare. Qualora la firma del notaio o del dipendente pubblico firmante sia riconosciuta, al documento originale viene applicata un'estensione timbrata, che è, appunto, l'Apostilla ( v. immagine ) ed il documento diviene, pertanto, efficace in altro stato aderente alla convenzione, senza ulteriori obblighi di legalizzazione e/o certificazione, salva l'eventuale necessità di provvedere ad una traduzione del medesimo, mediante asseverazione effettuata in Italia ( anch'essa da apostillare ) o, in alternativa, ad opera di interpreti ufficialmente riconosciuti dal paese di destinazione. Per maggiori informazioni, di seguito riporto il link della Conferenza permanente di diritto internazionale privato dell'Aja, consultabile cliccando qui.
lunedì 23 settembre 2013
L'economia globale ed il principio dei vasi comunicanti
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| Il principio dei vasi comunicanti (Wikipedia) |
Su wikipedia, il principio dei vasi comunicanti è spiegato così: "se si versa un liquido in vasi tra loro in comunicazione, anche se di forma diversa esso si dispone allo stesso livello in ognuno dei contenitori" ( per ulteriori informazioni in merito rinvio al seguente link ). L'economia globale è composta da più economie tra loro in comunicazione così come quei vasi, con scambi tra l'una e l'altra, anziché d'acqua, di denaro.
domenica 22 settembre 2013
Sanzionato per passaggio col rosso. Causa Viagra, il Giudice di pace riduce l'importo del 40%.
Tempo fa la polizia municipale di Lerici avrebbe inflitto ad un uomo di mezza età, una decina di sanzioni amministrative, di € 170,00 ciascuna, per aver, in altrettante occasioni, proseguito nella marcia nonostante il semaforo fosse rosso. L'uomo avrebbe proposto ricorso al giudice di pace di Sarzana, difendendosi sostenendo che l'uso del Viagra gli avrebbe causato problemi neurologico-visivi tali da avergli impedito di prender coscienza del colore del semaforo. A parziale accoglimento dl ricorso, il giudice di pace avrebbe confermato le sanzioni, riducendo però l'importo complessivo circa del 40%.
lunedì 16 settembre 2013
Dopo 8 anni di reclusione risulta innocente
Si chiama Giovanni De Luise. Fu incastrato da una testimonianza e condannato ad una pena della reclusione per 22 anni perché ritenuto responsabile di un omicidio. La somiglianza col responsabile fu tale da indurre il testimone a ritenere che fosse lui. A distanza di anni, il vero responsabile, in cerca di protezione per paura di ritorsioni da parte del clan cui apparteneva, avrebbe confessato scagionando De Luise da ogni responsabilità.
domenica 15 settembre 2013
Il Papa: "Il perdono è l'unica via per uscire dalla spirale del male". Ma, come diceva mio nonno "Chi pecora si fa, il lupo se lo mangia". Lo sforzo dev'essere comune.
Parole razionalmente ineccepibili quelle del Papa. La logica dell'occhio per occhio, cioè nel danneggiare in conseguenza di danni già patiti, non può che creare altri danni. E' solo con la forza della coscienza, con la forza della consapevolezza di ciò che in conseguenza di un danno patito si può evitare di creare altro danno, e fermare, così, "la spirale del male", come la chiama il pontefice, facendo una cosa positiva per tutti. Il problema sta nel fatto che nell'uomo non c'è solo ragione ma anche altro. Ed una coscienza imperfetta, a volte, richiede di controbattere l'offesa anche a scapito del malfattore o altri che nulla centrano. Pertanto è necessariamente uno sforzo collettivo, quello richiesto dal Papa, che in tempi di crisi, pare arduo a causa delle molte coscienze perturbate da problemi di ogni genere: la parte dell'agnello sacrificale non piace a nessuno. Come diceva mio nonno, "chi pecora si fa, il lupo se lo mangia" ed oltre certi limiti, penso che trasformarsi in lupo sia un dovere verso sé stessi. E qui, penso stia la fede: nella volontà di provarci comunque, nella speranza di farcela, nella speranza che le proprie forze, unite a quelle degli altri bastino, nel credere in sé e nel prossimo in tale prospettiva. Personalmente penso che le parole del Papa, siano sagge e meritevoli di essere seguite ma ad una condizione: che siano seguite nel rispetto, in primis, di sé, perché l'esperienza mi ha insegnato che il perdono a senso unico ed illimitato, non serve a granché.
giovedì 12 settembre 2013
lunedì 2 settembre 2013
Nel 2030 l'economia cinese varrà due volte quella degli stati dell'U.E., parola di Yves Leterme, vicesegretario generale dell'OCSE
Il mercato Europeo ha raggiunto, ora, un livello di saturazione? La Cina ha ampli spazi di sviluppo e nel 2030, la sua economia varrà il doppio di quella del complesso degli Stati Membri dell'Unione Europea. Quindi, se il destino dell'Europa è di fermarsi, quello della Cina è di svilupparsi ulteriormente, fino a che, i suoi abitanti, non raggiungeranno gli standard di benessere di U.S.A. ed Europa o, fino a che, i nostri standard di benessere non si appiattiranno a quelli cinesi, a quel punto, dal punto di vista dello sviluppo economico, l'occidente potrà ricominciare a giocarsela con l'oriente.
martedì 27 agosto 2013
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