martedì 4 settembre 2018

Un mondo sempre più (esageratamente) difficile.. Corte Di Giustizia UE Sentenza C-80/17: sul proprietario di un veicolo (benché quest'ultimo sia fermo su terreno privato) l'obbligo di assicurarlo grava finché immatricolato, con conseguenze potenzialmente pesanti se la legge di uno Stato Membro (come quella portoghese) consenta al Fondo di garanzia di rivalersi contro il proprietario (civilmente non responsabile del sinistro) per il solo fatto di aver omesso di assicurare il veicolo danneggiante






Una sentenza destinata a far discutere quella recentemente pronunciata nella causa C-80/17, in cui la Corte Di Giustizia ha recentemente statuito che "(..) la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi, pur trovandosi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato (..)".
Ciò puo determinare pesanti conseguenze per il proprietario del veicolo, come in questo caso (avvenuto in Portogallo), allorché la legge interna ad uno Stato  Membro (in questo caso la legge portoghese) consenta al Fondo di garanzia che abbia risarcito terzi di rivalersi nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante, benché il proprietario sia civilmente irresponsabile dei danni causati a terzi ma per il solo fatto di aver omesso di assicurarlo, poiché il diritto comunitario "(..) non osta a una normativa nazionale che prevede che (..)" l'equivalente del nostro Fondo di garanzia per le vittime della strada "(..) abbia diritto di proporre un’azione, oltre che contro il o i responsabili del sinistro, anche contro la persona che era soggetta all’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo che ha causato i danni risarciti da tale organismo, ma che non aveva stipulato alcun contratto a tal fine, quand’anche detta persona non sia civilmente responsabile dell’incidente nell’ambito del quale tali danni si sono verificati.". Ciò perché "(..) Anche se il legislatore dell’Unione ha inteso preservare il diritto degli Stati membri di regolamentare le azioni del (..)" << fondo di garanzia >> "(..) segnatamente, contro «il o i responsabili del sinistro», esso non ha tuttavia armonizzato i diversi aspetti relativi alle azioni di tale organismo, in particolare la determinazione delle altre persone nei confronti delle quali tali azioni possono essere esercitate, cosicché, come ha sottolineato la Commissione, questi aspetti rientrano nel diritto nazionale di ciascuno Stato membro. Una normativa nazionale può quindi prevedere che, qualora il proprietario del veicolo coinvolto nell’incidente sia venuto meno, come nella fattispecie, all’obbligo di assicurare tale veicolo, che gli incombeva in forza del diritto nazionale, tale organismo di indennizzo può esercitare un’azione, oltre che contro il o i responsabili del sinistro, anche contro il proprietario suddetto, indipendentemente dalla responsabilità civile di quest’ultimo nel verificarsi dell’incidente (..)".


La sentenza è consultabile cliccando QUI.

lunedì 6 agosto 2018

In caso di positività al test dell'etilometro la sospensione cautelare della patente è legittima solo se il tasso alcolemico è superiore ad 1,5 g/l.



Massima: Ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all’art. 186 del codice della strada, la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

Ordinanza 18 aprile 2018, n. 9539
Data udienza 2 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6316-2014 proposto da:

(OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso (OMISSIS) SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

PREFETTO CAGLIARI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 307/2013 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 18/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2018 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. Con verbale del 14 ottobre 2006 i carabinieri della compagnia di Cagliari contestavano a (OMISSIS) la contravvenzione prevista dall’articolo 186 C.d.S., commi 2 e 9, per aver guidato l’auto vettura Lancia Y targata (OMISSIS) in stato di ebbrezza alcolica, all’esito di doppio accertamento fatto con l’etilometro in dotazione, il cui esito era stato in prima battuta di 1,56 g/l e poi di 1,47 g/l.

2. Con ordinanza del 24 ottobre 2006, il prefetto di Cagliari disponeva la misura cautelare della sospensione della patente di guida di (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., commi 2 e 9, e articolo 223 C.d.S., fino all’esito della visita medica prevista dall’articolo 186, comma 8 stesso codice.

3. Con ricorso depositato il 10 novembre 2006 (OMISSIS) proponeva tempestiva opposizione avverso l’ordinanza di sospensione sostenendo: 1) che l’esito dell’accertamento non fosse attendibile in quanto i due rilievi erano stati eseguiti ad intervalli troppo ravvicinati ed inferiori ai 5 minuti prescritti dall’articolo 379 reg. C.d.S.; 2) che il suo stato di sobrieta’ fosse comunque provato dal fatto che il suo compagno di viaggio, pur sottoposto all’alcoltest era stato accertato essere del tutto sobrio nonostante avesse assunto la medesima quantita’ di sostanze alcoliche; 3) che i pubblici accertatori avevano escluso i sintomi dell’ebbrezza, attestando solo l’alito vinoso; 4) che il verbale era inefficace in quanto non gli erano stati consegnati gli scontrini dei due rilevamenti; 5) che l’apparato utilizzato non era omologato; 6) che la sanzione accessoria era eccessiva.

Con il medesimo ricorso lo (OMISSIS) chiedeva la sospensione dell’ordinanza prefettizia allegando quanto al fumus boni iuris i medesimi argomenti posti per il merito.

Con decreto del 21 novembre 2006 il giudice di pace ritenuta l’insussistenza dei gravi motivi che giustificavano la sospensione respingeva la relativa domanda e fissava udienza di comparizione delle parti.

Con atto depositato il 22 novembre 2006 l’attore chiedeva che il giudice di pace provvedesse in merito all’istanza di sospensione e che in difetto si astenesse dalla trattazione della causa. Con ordinanza in data 1 dicembre 2006 il giudice di pace respingeva entrambe le istanze e, con atto in pari data, il giudice di pace coordinatore comunicava al difensore dell’attore che egli non aveva il potere di sostituire il giudice assegnatario.

Con atto depositato il 15 dicembre 2006 l’attore chiedeva che il giudice di pace coordinatore sostituisse il giudice di pace affidatario della causa sostenendo che gli atti dallo stesso adottati fossero privi di motivazione e, quindi, tamquam non esset. Il giudice di pace coordinatore comunicava all’istante che l’obbligo di rispettare le tabelle del tribunale non consentiva la sostituzione del giudice.

Il 23 febbraio 2007 l’amministrazione si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell’opposizione.

4. Il 7 marzo 2007 l’attore rinnovava la richiesta di astensione del giudice di pace e, in subordine, lo ricusava sostenendo che non fosse sereno e imparziale e che cio’ fosse desumibile dal fatto che a suo dire aveva violato l’obbligo di motivare la pronuncia cautelare.



Il 13 marzo 2007 il giudice di pace coordinatore rimetteva gli atti al presidente del tribunale il quale, il 15 marzo 2007, respingeva la ricusazione ritenendo che non vi fosse prova della grave inimicizia prevista all’articolo 51 c.p.c., comma 1, n. 3, o dell’interesse del giudice nella causa previsto dal comma 2 medesimo art..

Il 30 ottobre 2007 l’attore riassumeva la causa e il giudice di pace fissava una nuova udienza di comparizione.

Il 23 febbraio 2008 l’attore chiedeva nuovamente l’astensione del Giudice di Pace assegnatario delprocedimento e lo ricusava insieme al presidente deltribunale.

Il tribunale dichiarava inammissibile la ricusazione delgiudice di pace in quanto decisa in via definitiva col provvedimento del 15 marzo 2007 e, con ordinanza del 22 aprile 2008, il Tribunale respingeva la ricusazione delpresidente tribunale.

Con ricorso del 21 Maggio 2008 l’attore ricusava nuovamente il giudice di pace, il presidente del tribunale e tutti i giudici che si erano pronunciati sulla precedente ricusazione, il tribunale dichiarava l’inammissibilita’ delricorso per la medesima ragione di definitivita’ delprovvedimento di ricusazione.

5. Il giudice di pace fissava l’udienza per la discussione della causa e rigettava l’opposizione.

Il rigetto si basava sulle seguenti argomentazioni: la natura della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’articolo 186 C.d.S., comma 2, non presuppone l’accertamento dell’esistenza del reato ma unicamente la valutazione sommaria e provvisoria dei presupposti che, ai fini meramente cautelari, avvalorino la commissione del reato. In tal senso nella sentenza si evidenziavano vari elementi, tra i quali, l’ammissione da parte del ricorrente di aver bevuto un bicchierino di grappa, il risultato dell’alcoltest, la cui attendibilita’ non era inficiata dal mancato rispetto dell’intervallo temporale di 5 minuti prescritto a fini meramente ordinatori dalla legge e la mancata contestazione da parte dell’interessato del risultato.

6. Avverso tale sentenza proponeva appello (OMISSIS), lamentando la carenza di motivazione dei provvedimenti con cui erano state respinte le sue istanze cautelari e di ricusazione e la conseguente nullita’ delle quattro ordinanze con cui erano state respinte le istanze di ricusazione del Giudice di Pace e del presidente del tribunale. Inoltre lo (OMISSIS) eccepiva l’erroneita’ della motivazione della sentenza con riguardo alla irrilevanza dell’intervallo temporale da osservare nell’alcoltest e il travisamento dei fatti avendo egli contestato le risultanze del test sia nella nota 16 ottobre 2006 indirizzata ai carabinieri che nel ricorso al giudice di pace.

L’appellante nel corso del giudizio produceva la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Cagliari rigettava l’appello proposto dal procuratore generale e confermava la sentenza del Tribunale Penale di Cagliari di assoluzione dello stesso dal reato previsto dall’articolo 186 C.d.S. con la formula perche’ il fatto non sussiste.

7. La Corte d’Appello rigettava il ricorso richiamando la giurisprudenza della Cassazione che distingue la sospensione della patente di guida di cui all’articolo 186 C.d.S. da quella di cui all’articolo 223 medesimo codice. La prima avendo natura di sanzione amministrativa accessoria, presuppone necessariamente l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza (Cass. n. 21447 del2010 e n. 12898 del 2010). La seconda, invece, trova giustificazione nella necessita’ di impedire che il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilita’ in ordine ad eventi lesivi dell’incolumita’ altrui, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la sua responsabilita’ penale, continui a tenere una condotta che puo’ arrecare pericolo ad altri soggetti.

Il sindacato del giudice civile sulla legittimita’ della misura e’ limitato alla valutazione della sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza in ordine al reato ipotizzato e delle condizioni previste dalla legge per la sua irrogazione a prescindere dall’esito del processo penale per il reato di guida in stato di ebbrezza. Nel caso di specie tali condizioni sussistevano in quanto l’attore aveva ammesso di aver bevuto alcolici se pure in modica quantita’ ed entrambi i test eseguiti a distanza di 4 minuti avevano dato esito positivo, riscontrando un tasso alcolemico, nel primo di ben tre volte superiore a quello legale di 0,50 g/l, e nel secondo di 1,47 g/l. Tale macroscopico superamento giustificava la misura adottata.

Infine il giudice dell’Appello riteneva le conclusioni formulate in via subordinata inammissibili, perche’ la decisione sulle istanze di ricusazione del giudice procedente e del presidente del tribunale competono soltanto agli organi che si sono gia’ pronunciati in via definitiva.

8. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello (OMISSIS) sulla base di 7 motivi di ricorso.

9. Il prefetto, Ufficio territoriale del governo, si e’ costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 186 C.d.S., commi 2, 8 e 9, e dell’articolo 223 medesimo codice.

A parere del ricorrente la successiva sentenza di assoluzione dello (OMISSIS) varrebbe ad affermare l’insussistenza del fatto; il giudice civile ne dovrebbe necessariamente tenere conto per non contraddire il giudicato penale, affermando la sussistenza dei presupposti della misura cautelare.

1.2 Il motivo e’ infondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice in tema di sanzioni connesse alla guida in stato di ebbrezza, il provvedimento di sospensione della patente di guida che il Prefetto adotta nel caso di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 9, sino all’esito della visita medica del conducente prevista dal precedente comma, ha natura cautelare, essendo adottato sulla base del mero riscontro di un tasso alcolemico superiore a quello prescritto, e, quale presupposto per la sua emissione, non e’ affatto richiesta l’esistenza di un accertamento giudiziale definitivo; ne consegue che il ricorso proponibile dinanzi al giudice di pace in sede civile non puo’ che riguardare la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti l’applicazione della suddetta misura cautelare, e non anche la verifica dell’esistenza della condotta oggetto di accertamento in ambito penale (Sez. 2, Sent. n. 12898 del 2010).

Ne consegue che la legittimita’ di tale provvedimento deve essere valutata con riferimento al momento del fatto, senza che rilevi l’eventuale successivo giudicato penale di assoluzione dal reato presupposto.



2. Con riferimento ai restanti motivi di ricorso, per ragioni di priorita’ logica devono essere esaminati preliminarmente il terzo e il quinto motivo che, per la loro intima connessione, possono essere trattati congiuntamente.

Il terzo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 186 C.d.S., commi 2, 8 e 9, e dell’articolo 223 medesimo codice e dell’articolo 379 reg. C.d.S., comma 2.

Sostiene il ricorrente che, nel caso di specie, sarebbe stato violato l’articolo 186 C.d.S., comma 9, secondo cui all’accertamento di cui ai commi 4 e 5, qualora risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, deve sempre seguire la misura cautelare della sospensione della patente, mentre nel caso di specie al secondo accertamento con l’alcoltest seguito a distanza di soli 4 minuti dal primo il valore grammo litro era inferiore a 1,5.

2.1 Il quinto motivo e’ cosi’ rubricato: articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 186 C.d.S., commi 2 e 9, , dell’articolo 223, comma 3 medesimo codice e della L. n. 689 del 1981, articolo 14.

Allo (OMISSIS) e’ stata applicata la sanzione cautelativa di cui all’articolo 223 C.d.S., comma 3, mentre in realta’ la contestazione riguardava la violazione di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 9. Pertanto, come affermato nella sentenza della Cassazione n. 21447 del 2010 il tribunale e il giudice di pace sarebbero incorsi nella violazione dell’articolo 14 sopra indicato.

2.2 I motivi terzo e quinto sono fondati.

L’articolo 186 C.d.S. detta la disciplina della guida sotto l’influenza dell’alcool e stabilisce, al comma 2, le sanzioni per il caso di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Oltre alle sanzioni penali l’articolo citato dispone, ai successivi commi 4 e 5, le modalita’ di accertamento del tasso alcolemico e, ai commi 8 e 9, detta disposizioni ulteriori, prevedendo, al comma 8, che “con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni” e, al comma 9, che “qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8”. In tale contesto normativo, appare evidente la sussistenza della denunciata violazione di legge.

Questa Corte ha gia’ ritenuto che “In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all’articolo 186 C.d.S. si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all’articolo 223 medesimo codice; nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione puo’ conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell’accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessita’ di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilita’ penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilita’ in ordine ad eventi lesivi dell’incolumita’ altrui, continui a tenere una condotta che puo’ arrecare pericolo ad altri soggetti. Ne consegue che – in ragione del principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 14 – ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all’articolo 186 C.d.S. la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, puo’ essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro” Sez. 2, Sentenza n. 21447 del 19/10/2010.

2.3 Nel caso di specie con verbale del 14 ottobre 2006 i carabinieri della compagnia di Cagliari contestavano a Stefano (OMISSIS) la contravvenzione prevista dall’articolo 186 C.d.S., commi 2 e 9 per aver guidato l’auto vettura Lancia Y targata (OMISSIS) in stato di ebbrezza alcolica, all’esito di doppio accertamento fatto con l’etilometro in dotazione, il cui esito era stato prima di 1,56 g/l e poi di 1,47 g/l.

Con ordinanza del 24 ottobre 2006, il prefetto di Cagliari disponeva la misura cautelare della sospensione della patente di guida di (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., commi 2 e 9 e articolo 223 C.d.S. fino all’esito della visita medica prevista dall’articolo 186, comma 8 stesso codice.

Dunque, il provvedimento del prefetto di Cagliari di sospensione della patente di guida nei confronti dello (OMISSIS), e’ stato adottato in presenza di un tasso alcolemico che, al secondo test, per di piu’ effettuato a soli 4 minuti dal primo, era inferiore a quello di 1,5 grammi per litro.

2.4 Risulta quindi violato l’articolo 186 C.d.S., comma 9, che per la sospensione in via cautelare della patente di guida presuppone un accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, nonche’ la L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 14 per il quale deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata – considerato che la sanzione comminata allo (OMISSIS) era correlata ad una fattispecie diversa da quella attribuita a quest’ultimo in sede di contestazione.

3. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: “Ex 360 c.p.c., n. 4, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4, nullita’ della sentenza del Tribunale”.

Secondo il ricorrente il tribunale ha ignorato radicalmente le difese formulate dall’appellante nella comparsa conclusionale nella memoria di replica e analiticamente riportate nel ricorso.

4. Il quarto motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: “Ex articolo 360 c.p.c., n. 4 per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4”.

Il tribunale avrebbe ignorato radicalmente i motivi di opposizione richiamati nel precedente motivo.

5. Il sesto motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: “Ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 53 c.p.c. e dell’orientamento giurisprudenziale in materia di impugnabilita’ delle pronunce sulla ricusazione e per l’effetto violazione dell’articolo 112 c.p.c.”.

Il ricorrente contesta l’affermazione della sentenza nella quale si dice che le decisioni sulle istanze di ricusazione competono soltanto agli organi che si sono gia’ pronunciati in via definitiva sulle stesse, mentre l’articolo 53 c.p.c., comma 2, prevede che la decisione sulla ricusazione e’ pronunciata con ordinanza non impugnabile e i vizi rilevabili avverso la detta pronuncia si convertono in motivi di impugnazione della decisione sul merito della causa.

6. Il settimo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: “Ex articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. e del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012”.

Il ricorrente contesta la condanna alle spese in quanto l’appello meritava accoglimento e perche’ sono stati utilizzati scaglioni di riferimento errati in quanto riferiti al valore compreso tra Euro 25.000 e Euro 50000, mentre la violazione in esame rientrava nel primo Scaglione deldetto D.M..

7. Il secondo, quarto sesto e settimo motivo di ricorso sono assorbiti dall’accoglimento del terzo e quinto motivo.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte accoglie l’opposizione proposta ed annulla l’ordinanza del 24 ottobre 2006, con la quale il Prefetto di Cagliari ha disposto la misura cautelare della sospensione della patente di guida di (OMISSIS).

8. Il collegio ritiene che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese. A tal proposito deve premettersi che il presente il giudizio e’ stato instaurato nell’anno 2006 e, dunque, deve farsi applicazione dell’articolo 92 c.p.c., nel testo antecedente la modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 11, (articolo 58 stessa legge).

Nei giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 263 del 2005 (e prima del 4 luglio 2009), come quello in oggetto, il giudice puo’ procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca solo se ricorrono giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il tenore dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a) Legge citata (cfr. Cass. ord. 30 gennaio 2014, n. 2033).

Nel caso di specie i giusti motivi della compensazione devono ricondursi al fatto che la decisione e’ stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede di ricorso per cassazione, e in relazione ai quali all’epoca dell’insorgenza della controversia mancava un orientamento univoco o consolidato posto che l’unica sentenza di legittimita’ intervenuta sul punto risale all’anno 2010 (Sez. 2, Sentenza n. 21447 del 19/10/2010). Tale pronuncia, inoltre, e’ rimasta isolata fino ad oggi non risolvendo l’oggettiva incertezza delle questioni di diritto rilevanti nel caso in esame.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il terzo e il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti il secondo, il quarto, il sesto e il settimo motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da (OMISSIS) e annulla l’ordinanza del 24 ottobre 2006, con la quale il Prefetto di Cagliari disponeva la misura cautelare della sospensione della patente di guida. Spese compensate.

domenica 29 aprile 2018

Emanato il provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018, "la bibbia" sui criteri di individuazione e mantenimento della classe di merito universale nei contratti d'assicurazione RCA



In ottemperanza a quanto previsto nel l'art. 3.3 del regolamento Ivass n. 9/2015 (relativo alla disciplina dell'attestazione sullo stato del rischio), l'Ivass con provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018, ha emanato "la bibbia" sull'individuazione ed il mantenimento della classe di merito universale nei contratti d'assicurazione RCA. Il provvedimento è consultabile cliccando QUI.


mercoledì 21 marzo 2018

Danni causati da insidia del manto stradale: chi paga?



Sei scivolato su una macchia d'olio mentre circolavi su una via pubblica col tuo motociclo? Una profonda buca ha causato danni alla ruota del tuo autoveicolo? Sei caduto dalla bicicletta a causa di un tombino troppo sporgente? In casi come questi, il custode della cosa che ha causato il danno potrebbe esser civilmente responsabile, ai sensi del 2051 c.c., dei danni cagionati (salvo provi il caso fortuito). Pertanto se ti sono capitati episodi simili potresti aver diritto ad ottenere il giusto risarcimento per il danno subito. Per una prima consulenza, gratuita e senza impegno, chiamami o scrivimi: l'onorario è richiesto solo in caso di effettivo risarcimento. 328/4620317 dott.lic.luca.cortese@gmail.com

venerdì 8 settembre 2017

Dall'11/10/2017 scatta l'obbligo di assicurazione per gli avvocati




L'11/10/2017 entra in vigore il decreto del 22/9/2016 emanato dal Ministero della Giustizia in base alla art. 12 della legge professionale forense n. 247/2012: ciò significa che dall'11/10/2017 tutti gli avvocati, pena la cancellazione dall'albo, dovranno essere in possesso di almeno due coperture assicurative, a tutela di sé e dei propri collaboratori: una contro la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, l'altra contro gli infortuni che avvengano in conseguenza dello svolgimento di attività professionale.  Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze sono indicati nel citato decreto, consultabile cliccando QUI.




venerdì 11 agosto 2017

Autovelox, giro di vite agli abusi, serve un doppio avvertimento: l'autovelox dev'essere a) presegnalato e b) ben visibile



La circolare 300/A/6045/17/144/520/3 del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno del 7 agosto 2017 fornisce chiarimenti sul decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  emanato il 13 giugno 2017, nonché riguardo all'interpretazione data all'art. 146.6 bis del Codice della strada, il quale prevede che "(..) Le postazioni  di  controllo  sulla  rete  stradale  per  il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi  di segnalazione  luminosi (..)".

Ciò implica, secondo i chiarimenti forniti dal ministero nella propria circolare, che sostanzialmente le postazioni fisse e temporanee devono essere 

a) presegnalate da "idonei segnali" posti ad "adeguata distanza", massimo a 4 km dal punto di accertamento;

b) risultare ben visibili: in assenza di presidio di agenti accertatori in uniforme ed autoveicoli di servizio con colori istituzionali, se si tratta, cioè, di dispositivi automatici, serve almeno un segnale indicante il simbolo del corpo operante.

Tali indicazioni sono contenute nella Parte I, capitolo 7 della menzionata circolare emanata il 7 agosto 2017 dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, liberamente consultabile cliccando QUI.

Quanto al testo del decreto 13 giugno 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oggetto della menzionata circolare del Ministero dell'interno, è consultabile cliccando QUI.

mercoledì 26 luglio 2017

Particolarità dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni




Come ottenere quanto dovuto da un ente pubblico che non onori i propri debiti una volta che sia stato ottenuto un titolo esecutivo nei suoi confronti? Le strade sono due: una prima consiste nel promuovere un giudizio di ottemperanza, finalizzato alla nomina di un commissario ad acta che in nome dell'ente pubblico disponga il pagamento di quanto dovuto a favore del creditore. Una seconda via, consiste nel procedere ad esecuzione forzata, che se rivolta contro le pubbliche amministrazioni è regolata da norme specifiche che derogano alla disciplina generale, di seguito trattate.

Anzitutto, una volta che un titolo sia divenuto esecutivo, esso non può essere notificato contestualmente al precetto, pena la nullità di quest'ultimo: la notifica del precetto è efficace solo se avviente 120 giorni dopo la notifica del titolo esecutivo. Infatti il D.L. 669/1996 all'art. 14.1 prevede che "Le amministrazioni dello Stato egli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto".

In secondo luogo, quanto alla scelta del "bersaglio", affinché la procedura sia efficace, dovrà necessariamente trattarsi di pignoramento presso terzi, da eseguirsi presso la tesoreria dell'ente pubblico. A riguardo il d.lgs. 267/2000 all'art. 159.1 è eloquente nell'affermare che "Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri". 

Quanto all'identità del tesoriere, può trattarsi di una banca autorizzata od una s.p.a. con capitale sociale non inferiore ad € 500.000,00 (  a cui l'ente pubblico, tramite bando pubblico, abbia affidato il servizio ) o altro soggetto indicato dalla legge.  Recita infatti il d.lgs. 267/2000 all'art. 208.1  "Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che  puo'  essere affidato:  a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province,  le  citta' metropolitane, ad una banca autorizzata, a  svolgere  l'attivita'  di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane e le unioni di comuni,  anche  a  societa'  per  azioni  regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non  inferiore  a ((cinquecentomila euro)), aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli  enti  locali  e  che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio  a  condizione  che  il  capitale  sociale  risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla  normativa  vigente  per  le banche di credito cooperativo; c) altri soggetti abilitati per legge. ".

Infine, è da evidenziare che può risultare, se non impossibile quanto meno difficile, recuperare le somme per cui si procede qualora l'organo esecutivo dell'ente, adottando i provvedimenti previsti dal d.lgs. 267/2000 art. 159.3, abbia preventivamente predestinato le risorse "bersaglio" dell'esecuzione al soddisfacimento di finalità d'interesse pubblico indicate nel d.lgs. 267/2000 all'art. 159.2: "Non sono soggette ad esecuzione  forzata,  a  pena  di  nullita' rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza  degli enti locali destinate a: a) pagamento  delle  retribuzioni  al  personale  dipendente  e   dei    conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento  delle  rate  di  mutui  e  di  prestiti  obbligazionari    scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili.   3. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di  cui  al comma  2  occorre  che  l'organo  esecutivo,  con  deliberazione   da adottarsi per ogni semestre e notificata  al  tesoriere,  quantifichi preventivamente gli  importi  delle  somme  destinate  alle  suddette finalita'." Tale ostacolo non è aggirabile nemmeno scegliendo la via del giudizio di ottemperanza: il vincolo di predestinazione infatti vale anche nei confronti del commissario ad acta eventualmente nominato in seguito a giudizio di ottemperanza, impedendogli di adottare provvedimenti ad oggetto risorse già destinate al soddisfacimento di finalità d'interesse pubblico. Recita l'art. D.lgs.267/2000 Art. 159.5 " I provvedimenti  adottati  dai  commissari  nominati  a  seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero  4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto   26   giugno   1924,   n.   1054,   devono   essere   muniti dell'attestazione di  copertura  finanziaria  prevista  dall'articolo 151, comma 4. e non possono avere ad oggetto le  somme  di  cui  alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.".

giovedì 23 marzo 2017

Il responsabile della protezione dei dati personali previsto dal regolamento UE 679/2016




Il 25/5/2018 entrerà in vigore il regolamento UE 679/2016. Tra le novità è prevista l'istituzione della figura del Responsabile della protezione dei dati personali.
Dovranno designare obbligatoriamente un Responsabile della
protezione dei dati:
a) amministrazioni ed enti pubblici, fatta eccezione per le
autorità giudiziarie;
b) tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti
che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il
controllo regolare e sistematico degli interessati;
c) tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel
trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi alla salute o
alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici.
• Un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento
possono comunque designare un Responsabile della protezione
dei dati anche in casi diversi da quelli sopra indicati.
• Un gruppo di imprese o soggetti pubblici possono nominare un
unico Responsabile della protezione dei dati.
Negli altri casi il Responsabile della protezione dei dati sarà comunque facoltativamente designabile.
Il Responsabile della protezione dei dati dovrà:
a) informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti
dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) verificare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit relativi;
c) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti; 
d) fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a  qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all’esercizio dei loro diritti; 
e) fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.

Per informazioni sono a disposizione ai seguenti contatti.
dott.lic.luca.cortese@gmail.com
328.46.20.317

domenica 10 aprile 2016

Cpp: Artt. 415-bis e 370 / Cp: Art. 160 / La Sentenza "Brembati" Cass. pen. sez. un. 11 luglio 2001 / invito a rendere l'interrogatorio alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero ed interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, sempre delegata dal pubblico ministero / interruzione della prescrizione penale / inidoneità




Aggiornamento del 26/7/2017

Le recenti novità legislative recentemente intervenute impongono l'aggiornamento del presente articolo: infatti la legge 103 del 23 giugno 2017, ha introdotto una nuova causa d'interruzione della prescrizione del reato. Di seguito il nuovo art. 160 c.p. come modificato dalla riforma:

Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.



Articolo originario del 10/4/2016

L'art. 160 del codice penale, stabilisce che "(..) Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [ c.p.p. 533 ] o dal decreto di condanna [c.p.p. 459, 565].

Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio (..)".

In proposito, la giurisprudenza, nel corso degli anni, si è interrogata riguardo all'idoneità ad interrompere il corso della prescrizione penale ad opera dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio alla polizia giudiziaria delegata dal PM sensi dell'art. 370 c.p.p. ( che può essere contenuto nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, disciplinato dall'art. 415 bis ), nonché dell'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria, delegata ai sensi dell'art. 370 c.p.p. nell'esercizio, da parte dell'indagato, della facoltà prevista nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 415 bis.

A riguardo, la Corte di Cassazione, a sezioni unite,  ( Sentenza "Brembati" dell' 11 luglio 2001 ) ha rilevato che (..) Non risultano inclusi nell'elenco degli atti interruttivi della prescrizione l'interrogatorio dell'indagato da parte della polizia giudiziaria all'uopo delegata dal pubblico ministero, né l'invito a presentarsi alla polizia giudiziaria per rendere il medesimo interrogatorio (..). ( cfr. C. Cost. ord. n. 245 del 1999 ). Nello stesso senso, secondo Cass. sez. II, n. 39903 dell'11 ottobre 2005, (..) l'invito del p.m. a presentarsi per rendere l'interrogatorio davanti all'ufficiale di polizia giudiziaria a tal fine delegato non è atto interruttivo della prescrizione (..) trattandosi di elenco tassativo e dovendo escludersi l'analogia "in malam partem" in materia penale.

Concludendo, secondo una rigorosa interpretazione del dettato normativo, data dalla giurisprudenza ( cfr. Cass. Pen. Sez. V Sent. 2787 del 16 dicembre 2005 ) nonché da autorevole dottrina ( cfr. "Il pubblico ministero. Compiti e poteri nelle indagini e nel processo" di Francesco Mìnisci e Claudio Curreli, ed. 2011, pag. 147 ), ciò che rileva, ai fini dell'interruzione della prescrizione del reato, è (..) per espressa "omissione" normativa ( art. 160 c.p. ) e costante insegnamento giurisprudenziale (..) che il PM abbia emesso un invito a presentarsi davanti a sé ( e non alla polizia giudiziaria ), indipendentemente dal fatto che l'interrogatorio venga effettuato dallo stesso PM o da un ufficiale di PG appositamente delegato (..).

giovedì 22 gennaio 2015

Per l'avvenuta fornitura di servizi telefonici non richiesti, l'antitrust multa i maggiori operatori di telefonia mobile.



Come segnalato in un precedente post ( raggiungibile cliccando QUI ) mi è capitato di diventare destinatario di servizi telefonici non richiesti da parte del mio ex operatore di telefonia mobile. Ebbene, è notizia di oggi che l'Antitrust ha multato H3G, Wind, Tim e Vodafone con sanzioni che nel complesso ammontano a circa € 5.000.000. Di seguito il comunicato stampa dell'AGCOM.

MULTE A TELECOM, WIND, VODAFONE E H3G PER I “SERVIZI PREMIUM” A SOVRAPPREZZO

L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato ai principali operatori del settore delle comunicazioni mobili (Telecom, Wind, Vodafone e H3G) una sanzione pari a 1.750.000 euro ciascuno per Telecom e H3G e a 800.000 euro ciascuno per Wind e Vodafone, per aver adottato pratiche commerciali scorrette nell’ambito della commercializzazione dei servizi premium utilizzati via Internet da terminale mobile. Nei confronti di H3G, in ragione dei rilevanti effetti delle condotte attuate, è stata disposta anche la pubblicazione di un estratto del provvedimento.
Nel corso del 2014, l’Agcm ha ricevuto numerosissime segnalazioni con le quali associazioni di consumatori e utenti di telefonia mobile denunciavano la fornitura non richiesta, e il relativo addebito da parte del proprio operatore sul credito telefonico della sim, di servizi a sovrapprezzo (i cosiddetti servizi premium, quali giochi e video) accessibili durante la navigazione in mobilità mediante bannerpop up e landing page.
Anche sulla base di quanto emerso nel corso delle ispezioni eseguite con l’assistenza della Guardia di Finanza (Gruppo Antitrust – Nucleo speciale Tutela mercati), l’Autorità ha accertato che i quattro operatori hanno attuato una pratica commerciale scorretta riconducibile a due condotte: da un lato, l’omissione di informazioni circa il fatto che il contratto di telefonia mobile sottoscritto pre-abilita la sim alla ricezione dei servizi a sovrapprezzo, nonché circa l’esistenza del blocco selettivo per impedire tale ricezione e la necessità per l’utente che voglia giovarsene di doversi attivare mediante una richiesta esplicita di adesione alla procedura di blocco; dall’altro, l’adozione da parte dell’operatore di telefonia mobile di un comportamento qualificato come aggressivo,  consistente nell’attuazione di una procedura automatica di attivazione del servizio e di fatturazione in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte del cliente al pagamento, nonché di qualsiasi controllo sulla attendibilità delle richieste di attivazione provenienti da soggetti quali i fornitori di servizi estranei al rapporto negoziale fra utente e operatore.
Nei confronti delle società H3G e Tim la pratica si è articolata in un’ulteriore condotta consistente nella diffusione di messaggi che omettono informazioni rilevanti o che determinano l’accesso e l’attivazione del servizio a sovrapprezzo senza un'espressa manifestazione di volontà da parte dell'utente.
Secondo l’Antitrust, la responsabilità delle quattro aziende discende - oltre che direttamente dall’adozione di tali condotte - anche da altri fattori: gli operatori traggono infatti uno specifico vantaggio economico dalla commercializzazione dei servizi premium, in quanto condividono con i fornitori i ricavi dei servizi erogati, trattenendone un’elevata percentuale. E inoltre, si sono dimostrati ampiamente consapevoli circa la sussistenza di attivazioni e di addebiti relativi a servizi non richiesti da parte dei propri clienti mobili.
Ai sensi del Codice del Consumo, l’Agcm ha giudicato questa pratica contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore. La stessa Autorità ne ha vietato perciò la diffusione o continuazione, oltre a irrogare le sanzioni, stabilendo che gli operatori comunichino entro 60 giorni le iniziative assunte per ottemperare alla diffida.

Roma, 21 gennaio 2015

Il comunicato e copia dei provvedimenti sono consultabili sul sito dell'Antitrust cliccando QUI.

venerdì 18 luglio 2014

Abogados: sentenza Torresi C-58/2013 e C-59/2013. Lo dice anche la Corte Di Giustizia UE: la via spagnola è legittima



L’articolo 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev’essere interpretato nel senso che non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.

E' quanto sancito ieri, in data 17/7/2014, dalla grande sezione della Corte Di Giustizia Dell'Unione Europea che mette una pietra tombale sulla questione degli "Abogados". La "via spagnola" è sempre stata ed è perfettamente legittima. 

La questione si aprì nel 2009, con l'emanazione della sentenza Cavallera ( C-311/06 ). Il sig. Cavallera, con il proprio titolo di laurea in ingegneria che non dava accesso alla professione di ingegnere in Italia si recò in Spagna dove, senza superare esami integrativi preventivi all'equiparazione del suo titolo italiano al corrispondente spagnolo, chiese un'omologazione del titolo di studio "meramente burocratica". Il Sig. Cavallera, in virtù dell'omologazione, ottenuta però senza incrementare il proprio patrimonio conoscitivo in terra iberica, potè iscriversi ad un ordine degli ingegneri spagnolo perchè in Spagna non serviva superare un esame di stato dopo l'università, per potersi iscrivere ad un ordine degli ingegneri. In virtù di tale iscrizione, grazie alla direttiva sul riconoscimento qualifiche ( fu 89/48 ora 2005/36 ) chiese successivamente pure l'iscrizione ad un ordine degli ingegneri italiano ma la Corte Di Giustizia bocciò la pratica ritenendola illegittima. 

Gli ordini degli avvocati italiani, da quel momento, sulla scia di un parere del CNF si sentirono pertanto in diritto di denegare le iscrizioni agli albi forensi italiani a laureati in giurisprudenza che, previa omologazione del proprio titolo di studio italiano al corrispondente spagnolo, avessero ottenuto il diritto di iscriversi all'ordine degli avvocati spagnolo e, pertanto, ai sensi della direttiva 98/5, di iscriversi anche ad un ordine italiano. Ciò adducendo un presunto abuso del diritto da parte degli "italoabogados".

Ciò che CNF ed ordini forensi hanno sempre trascurato è che qualsiasi laureato in giurisprudenza in Italia che abbia ottenuto l'omologazione del proprio titolo di studio al corrispondente spagnolo di licenciado en derecho, prima di ottenere tale omologazione, ha dovuto necessariemente ottenere qualifiche supplementari superando una serie di esami in diritto spagnolo. Solo in seguito al superamento di tali esami è infatti normalmente concessa l'omologazione e, quindi il diritto ad accedere alla professione in Spagna e, ai sensi della direttiva 98/5, anche in Italia. Ciò fà la differenza rispetto al caso "Cavallera" ( l'omologazione del cui titolo non fu, invece subordinata al superamento di esami integrativi ), impropriamente richiamato da ordini forensi e CNF.


La sentenza Koller, C-118/09, pronunciata a fine 2010, già aveva chiarito la legittimità del percorso spagnolo, ribadita a fine 2011 nella sentenza Tortorici, dalla Corte di Cassazione. Nel 2012 alcuni ordini forensi furono addirittura condannati dall'Antitrust per "intese restrittive della concorrenza" operate contro abogados italiani cui furono impedite le iscrizioni poichè venivano richiesti, ai fini dell'iscrizione, requisiti atipici. Ciò nonostante nel 2013 il CNF sentì la necessità di adire la Corte Di Giustizia UE sulla medesima questione su cui ieri, 17/7/2014, è stata posta una pietra tombale, essendo a parere della Corte Di Giustizia Europea "(..) il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere, da un lato, lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale e, dall’altro, quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione (..) inerente all’esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai Trattati (..)".



Contributo pubblicato anche sul sito diritto24.ilsole24ore.com, raggiungibile cliccando QUI.

giovedì 10 aprile 2014

Non c'è trucco, non c'è inganno, ma soprattutto non c'è abuso: la via spagnola è legittima.. anche secondo l'avvocato generale Nils Wahl, chiamato ad esprimere le proprie conclusioni nelle cause pendenti C-58 e C-59/13, le cose stanno così..


Oltre un anno fa, il Consiglio Nazionale Forense ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la seguente domanda pregiudiziale, di pronunciarsi sulla legittimità dei comportamenti tenuti dagli italiani che, dopo aver ottenuto l'omologazione del proprio titolo di laurea in giurisprudenza al corrispondente spagnolo di licenciado en derecho, maturando, così, il diritto di esercitare in Spagna la professione di Abogado, siano tornati in Italia per esercitare la professione di Avvocato, ai sensi della direttiva 98/5 ( relativa al diritto di stabilimento degli Avvocati ) servendosi del titolo professionale spagnolo.

Se l'art. 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica , alla luce del principio generale del divieto di abuso del diritto e dell'art. 4, par. 2, TUE relativo al rispetto delle identità nazionali, debba essere interpretato nel senso di obbligare le autorità amministrative nazionali ad iscrivere nell'elenco degli avvocati stabiliti cittadini italiani che abbiano realizzato contegni abusivi del diritto dell'Unione, ed osti ad una prassi nazionale che consenta a tali autorità di respingere le domande di iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti qualora sussistano circostanze oggettive tali da ritenere realizzata la fattispecie dell'abuso del diritto dell'Unione, fermi restando, da un lato, il rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione e, dall'altro, il diritto dell'interessato di agire in giudizio per far valere eventuali violazioni del diritto di stabilimento, e dunque la verifica giurisdizionale dell'attività dell'amministrazione.

In caso di risposta negativa al quesito sub 1), se l'art. 3 della direttiva 98/5/CE, così interpretato, debba ritenersi invalido alla luce dell'art. 4, par. 2, TUE nella misura in cui consente l'elusione della disciplina di uno Stato membro che subordina l'accesso alla professione forense al superamento di un esame di Stato laddove la previsione di siffatto esame è disposta dalla Costituzione di detto Stato e fa parte dei principi fondamentali a tutela degli utenti delle attività professionali e della corretta amministrazione della giustizia.

Di seguito le conclusioni dell'avvocato generale Nils Wahl, competente ad esprimersi nelle cause C-58 e C-59/13 in merito alla menzionata questione. Tali conclusioni precedono la sentenza che sarà pronunciata entro breve. 

L’articolo 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica osta alla prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell’abuso del diritto, l’iscrizione all’albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all’estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nello Stato membro precedente.

Per consultare i pertinenti documenti del caso basta collegarsi alla pagnina web della Corte Di Giustizia Dell'Unione Europea, raggiungibili cliccando qui

martedì 18 marzo 2014

Sulla secessione dall'Ucraina e l'annessione alla Russia della Crimea



Il metodo è senza dubbio sui generis ma, del resto, se la sovranità di ciascuna nazione che possa dirsi "civile" deve appartenere al popolo e dev'essere esercitata attraverso rappresentanti parlamentari democraticamente eletti.. se quei rappresentanti democraticamente eletti hanno votato per l'annessione alla Russia.. se lo stesso popolo, chiamato a decidere tramite consultazione pubblica, a stragrande maggioranza ( oltre il 95% ) ha optato per la secessione.. in tutta onestà, impedirla mi pare solo un capriccio all'occidentale..

mercoledì 6 novembre 2013

Il diritto in pratica - La patente internazionale

Se per guidare in altro paese dell'Unione Europea la patente italiana può bastare ( cfr. cliccando QUI ), ciò non è sempre vero allorché si intenda guidare in un paese extraeuropeo. In quest ultimo caso, prima di partire, è bene procurarsi una Patente Internazionale. Si tratta di un utile strumento giuridico che, accompagnato alla patente italiana, consente di guidare legalmente all'estero. E' prevista in due modelli, disciplinati dalle relative "Convenzioni sulla circolazione stradale".

La prima ad essere stipulata fu la Convenzione di Ginevra del 19 Settembre 1949. Il testo della Convenzione è visibile, sul sito delle Nazioni Unite, cliccando QUI. Prevede un modello di patente internazionale valido per un anno, decorrente dalla data di emissione. Tale patente è efficace in tutti gli stati aderenti alla convenzione, tranne in quello di emissione. La lista dei paesi aderenti a questa convenzione è visibile, dal sito delle Nazioni Unite, cliccando QUI.

In seguito, fu altresì stipulata la Convenzione di Vienna dell'8 Novembre 1968. Il testo della Convenzione è visibile, sul sito delle Nazioni Unite, cliccando QUI. Prevede un modello di patente internazionale valido addirittura tre anni, decorrenti dalla data di emissione. Anche tale patente è efficace in tutti gli stati aderenti, tranne quello di emissione. La lista dei paesi aderenti, che sono diversi da quelli aderenti alla convenzione precedentemente citata, è visibile, dal sito delle Nazioni Unite, cliccando QUI.

Per avere la certezza che la propria Patente Internazionale sia effettivamente valida nel paese di destinazione, è necessario verificare se ed a quale delle due convenzioni, quello stato abbia eventualmente aderito e scegliere, di conseguenza, il modello corretto. Qualora quel paese abbia aderito ad entrambe le convenzioni, è chiaramente preferibile il modello Vienna '68, per via della maggiore durata, di tre anni

giovedì 24 ottobre 2013

Evade l'I.V.A. a causa della crisi: il tribunale lo assolve.

Aveva informato l'agenzia dell'entrate dell'impossibilità a versare € 180.000 di IVA a debito, somma mai pagata. Il tribunale lo ha assolto con la formula "il fatto non costituisce reato" perché si è dimostrato che "mancava la volontà di omettere il versamento".

NB: Sembra che al momento dell'omesso pagamento avesse già previamente chiesto il concordato preventivo. Il che avrebbe giocato un ruolo fondamentale, tale da escludere, ad opinione del giudice, la presenza del dolo.

sabato 12 ottobre 2013

Il diritto in pratica - L'Apostilla dell'Aja: ecco cos'è ed a cosa serve.

Nel 1961, fu stipulata  la Convenzione dell'Aja sull'Apostilla. L'Apostilla è un importante strumento giuridico-notarile che consente a scritture private autenticate da notai ed atti pubblici, formati in uno stato della Convenzione, di produrre effetti nel territorio di altro stato aderente alla medesima. Le autorità interne indicate da ciascuno stato della convenzione provvedono ad attestare che il documento presentato dal cittadino richiedente l'Apostilla, sia stato effettivamente firmato da un membro dell'amministrazione pubblica dello Stato o da un notaio. Si tratta, pertanto, di un controllo di autenticità della provenienza del documento. In Italia, possono apporre l'Apostilla la procura della repubblica ( atti notarili e giudiziari ) e/o la prefettura ( per i restanti atti amministrativi ) del territorio nell'ambito del quale il documento pubblico è stato formato. Presso la prefettura e la procura sono infatti depositate le firme di notai e dipendenti pubblici operanti nel territorio, da confrontare con quelle apposte sui documenti da apostillare. Qualora la firma del notaio o del dipendente pubblico firmante sia riconosciuta, al documento originale viene applicata un'estensione timbrata, che è, appunto, l'Apostilla ( v. immagine ) ed il documento diviene, pertanto, efficace in altro stato aderente alla convenzione, senza ulteriori obblighi di legalizzazione e/o certificazione, salva l'eventuale necessità di provvedere ad una traduzione del medesimo, mediante asseverazione effettuata in Italia ( anch'essa da apostillare ) o, in alternativa, ad opera di interpreti ufficialmente riconosciuti dal paese di destinazione. Per maggiori informazioni, di seguito riporto il link della Conferenza permanente di diritto internazionale privato dell'Aja, consultabile cliccando qui

lunedì 23 settembre 2013

L'economia globale ed il principio dei vasi comunicanti

Il principio dei vasi comunicanti (Wikipedia)
Su wikipedia, il principio dei vasi comunicanti è spiegato così: "se si versa un liquido in vasi tra loro in comunicazione, anche se di forma diversa esso si dispone allo stesso livello in ognuno dei contenitori" ( per ulteriori informazioni in merito rinvio al seguente link ). L'economia globale è composta da più economie tra loro in comunicazione così come quei vasi, con scambi tra l'una e l'altra, anziché d'acqua, di denaro.

domenica 22 settembre 2013

Sanzionato per passaggio col rosso. Causa Viagra, il Giudice di pace riduce l'importo del 40%.

Tempo fa la polizia municipale di Lerici avrebbe inflitto ad un uomo di mezza età, una decina di sanzioni amministrative, di € 170,00 ciascuna, per aver, in altrettante occasioni, proseguito nella marcia nonostante il semaforo fosse rosso. L'uomo avrebbe proposto ricorso al giudice di pace di Sarzana, difendendosi sostenendo che l'uso del Viagra gli avrebbe causato problemi neurologico-visivi tali da avergli impedito di prender coscienza del colore del semaforo. A parziale accoglimento dl ricorso, il giudice di pace avrebbe confermato le sanzioni, riducendo però l'importo complessivo circa del 40%. 

lunedì 16 settembre 2013

Dopo 8 anni di reclusione risulta innocente

Si chiama Giovanni De Luise. Fu incastrato da una testimonianza e condannato ad una pena della reclusione per 22 anni perché ritenuto responsabile di un omicidio. La somiglianza col responsabile fu tale da indurre il testimone a ritenere che fosse lui. A distanza di anni, il vero responsabile, in cerca di protezione per paura di ritorsioni da parte del clan cui apparteneva, avrebbe confessato scagionando De Luise da ogni responsabilità.